Art. 5
          (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni)
    1.  L'articolo  8  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Art 8 (Redazione
e  sottoscrizione  delle  dichiarazioni) - 1. Le dichiarazioni devono
essere  redatte,  a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta  Ufficiale  entro  il  15  febbraio  dell'anno in cui devono
essere   utilizzati.  Il  decreto  di  approvazione  dei  modelli  di
dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 7, comma 1,
primo periodo, e dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78,
comma  10,  della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello
in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
    2.  Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli
uffici  comunali  ovvero  acquistati presso le rivendite autorizzate;
tuttavia  per  particolari  stampati  il  Ministro delle finanze puo'
stabilire  che  la  distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici
dell'amministrazione   finanziaria   ovvero  mediante  spedizione  al
contribuente.  Il  Ministro  delle finanze stabilisce il prezzo degli
stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.
    3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita',
dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.
La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione
entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio
delle entrate territorialmente competente.
    4.  La  dichiarazione  dei soggetti diversi dalle persone fisiche
deve  essere  sottoscritta,  a  pena  di nullita', dal rappresentante
legale,  e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto,
o  da  un  rappresentante  negoziale.  La  nullita'  e'  sanata se il
soggetto  tenuto  a  sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro
trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle
entrate territorialmente competente.
    5.   La  dichiarazione  delle  societa'  e  degli  enti  soggetti
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche, presso i quali
esiste  un  organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle
persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di
organo  collegiale.  La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e'
valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 53.
    6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica
da  parte  delle  societa'  menzionate  nel comma 1 dell'articolo 12,
ovvero  per  il  tramite dei soggetti incaricati ai sensi del comma 2
dello  stesso  articolo,  le  disposizioni  dei  commi  3,  4 e 5 del
presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che
gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.".
 
          Note all'art. 5:
            -  Per  il  testo  dell'art. 7 del D.P.R. n. 600/1973, si
          veda l'art. 4 del presente decreto legislativo.
            - Si riporta  il testo vigente dell'art. 78, comma    10,
          della  legge 30   dicembre   1991,  n.  413   (Disposizioni
          per  ampliare  le   basi imponibili, per    razionalizzare,
          facilitare  e    potenziare  l'attivita'  di  accertamento;
          disposizioni per la rivalutazione   obbligatoria  dei  beni
          immobili   delle    imprese,  nonche'  per  riformare    il
          contenzioso e per la definizione agevolata    dei  rapporti
          tributari  pendenti; delega al Presidente  della Repubblica
          per la   concessione di    amnistia  per  reati  tributari;
          istituzioni   dei Centri di assistenza  fiscale e del conto
          fiscale):  "10.  I  possessori    dei  redditi  di   lavoro
          dipendente  e assimilati indicati agli artt. 46 e 47, comma
          1, lettere a), d) e g), con esclusione    delle  indennita'
          percepite  dai   membri del Parlamento europeo), del  testo
          unico delle  imposte sui redditi,   approvato  con  decreto
          del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917,
          e  successive    modificazioni,  possono    adempiere  agli
          obblighi    di  dichiarazione    anche    presentando    ai
          soggetti    eroganti   i   redditi stessi, entro il mese di
          febbraio,  apposita  dichiarazione  redatta   su   stampato
          conforme  al  modello  approvato  con  decreto del Ministro
          delle finanze      sottoscritta    sotto      la    propria
          responsabilita'.      Nella  dichiarazione  debbono  essere
          indicati  oltre agli elementi prescritti da disposizioni di
          carattere generale, i dati e    le  notizie  relativi  agli
          eventuali   altri redditi posseduti,  agli oneri deducibili
          ed  a  tutti  gli  altri  elementi  necessari      per   la
          determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione
          dell'imposta.   Alla   dichiarazione   non  debbono  essere
          allegati i  documenti probatori indicati   nell'art. 3  del
          decreto    del Presidente   della Repubblica   29 settembre
          1973, n.   600,    e  successive    modificazioni:    detti
          documenti  dovranno    essere esibiti solo su richiesta dei
          competenti uffici finanziari e dovranno  essere  conservati
          presso  il domicilio fiscale del contribuente per la durata
          prevista  dall'art.    43    dello  stesso    decreto   del
          Presidente  della   Repubblica   n.   600   del    1973.  I
          lavoratori  dipendenti  e pensionati che    adempiano  agli
          obblighi  di    dichiarazione  dei  redditi  secondo quanto
          disposto dal presente comma, possono operare la  scelta  ai
          fini  della destinazione dell'8  per mille dell'imposta sul
          reddito delle persone  fisiche mediante  la  sottoscrizione
          di   apposite  schede  conformi  a  modello  approvato  con
          decreto del Ministro delle finanze, da consegnare in  busta
          sigillata al sostituto di imposta".
            -  Per  il testo dell'art. 12  del D.P.R. n. 600/1973, si
          veda l'art.  7 del presente decreto legisaltivo.
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 53 del D.P.R.  n.
          600/1973:
            "Art.  53 (Altre  violazioni). - Sono punite con  la pena
          pecuniaria da L. 300.000 a lire 3.000.000:
            1)   l'omissione delle   comunicazioni richieste    dagli
          uffici    delle imposte  ai  sensi  del  n.  5)   dell'art.
          32  o  l'invio  di  tali comunicazioni con dati  incompleti
          o non veritieri;
            2)  la mancata   restituzione dei questionari previsti al
          n.  4) e al n. 7) dell'art. 32 o la   restituzione di  essi
          con risposte incomplete o non veritiere;
            3) la  inottemperanza all'invito  di comparizione di  cui
          al    n.  2)  dell'art. 32 ed a qualsiasi   altra richiesta
          fatta dagli uffici delle imposte nell'esercizio dei  poteri
          indicati nello stesso articolo;
            4)  ogni  altra  violazione  di  obblighi  stabiliti  dal
          presente  decreto  e  dalle  norme  relative  alle  singole
          imposte sui redditi.
            La stessa pena  pecuniaria si applica a carico di  coloro
          che  nelle ipotesi   previste  nel quarto  comma  dell'art.
          15 del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica    29
          settembre  1973,  n. 597,  e nel quarto comma,  lettera d),
          dell'art.  1 del  decreto  del Presidente  della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non  rispondenti
          al    vero,   senza   pregiudizio delle   sanzioni  penali,
          eventualmente applicabili   per   la      formazione,    il
          rilascio  e   l'uso  di  tali attestazioni.
            L'inosservanza  dell'obbligo   di comunicazione, previsto
          dal quarto comma dell'art. 36,  e'  punita  con    la  pena
          pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con
          decreto del Ministro delle finanze".