Art. 5 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni) 1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Art 8 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni) - 1. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, e dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati. 2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze puo' stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori. 3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente. 4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente. 5. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 53. 6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica da parte delle societa' menzionate nel comma 1 dell'articolo 12, ovvero per il tramite dei soggetti incaricati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.".
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 600/1973, si veda l'art. 4 del presente decreto legislativo. - Si riporta il testo vigente dell'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale): "10. I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 46 e 47, comma 1, lettere a), d) e g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di febbraio, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze sottoscritta sotto la propria responsabilita'. Nella dichiarazione debbono essere indicati oltre agli elementi prescritti da disposizioni di carattere generale, i dati e le notizie relativi agli eventuali altri redditi posseduti, agli oneri deducibili ed a tutti gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione dell'imposta. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. I lavoratori dipendenti e pensionati che adempiano agli obblighi di dichiarazione dei redditi secondo quanto disposto dal presente comma, possono operare la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante la sottoscrizione di apposite schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta". - Per il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 600/1973, si veda l'art. 7 del presente decreto legisaltivo. - Si riporta il testo vigente dell'art. 53 del D.P.R. n. 600/1973: "Art. 53 (Altre violazioni). - Sono punite con la pena pecuniaria da L. 300.000 a lire 3.000.000: 1) l'omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5) dell'art. 32 o l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri; 2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) e al n. 7) dell'art. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere; 3) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2) dell'art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nell'esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo; 4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi. La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel quarto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera d), dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali, eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell'art. 36, e' punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze".