Art. 6 (Termini per la presentazione delle dichiarazioni) 1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Termini per la presentazione delle dichiarazioni) - 1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1 maggio e il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8. 2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8. Qualora il termine di due mesi scada anteriormente al 1 giugno la trasmissione in via telematica deve essere effettuata nel mese di giugno. 3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8. 4. I sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero per gli utili di cui all'articolo 27, dei quali e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8. 5. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di cui ai primi tre commi dell'articolo 26 e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. 6. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide, salvo il disposto del sesto comma dell'articolo 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. 7. La dichiarazione, diversa da quella di cui al comma 4, puo' essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere e presentare secondo le modalita' stabilite dagli articoli 8 e 12, entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo d'imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32.".
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 6 del D.P.R. n 600/1973, si veda l'art. 3 del presente decreto legislativo. - Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 600/1973, si veda l'art. 5 del presente decreto legislativo. - Per il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 600/1973, si veda l'art. 7 del presente decreto legislativo. - Si riporta il testo vigente degli articoli 26, 27, 30, 32, 46 e 54 del D.P.R. n. 600/1973: "Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale). - Le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti ai possessori nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non e' inferiore a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza e' inferiore ai diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' su quelli derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e su quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del ventisette per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito ne' gli interessi corrisposti da aziende e istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende e istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani. Se gli interessi i premi e gli altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, sui proventi di cui al primo e al secondo comma con le aliquote ivi rispettivamente previste. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso e' dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i premi e gli altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. All'applicazione della ritenuta ed al versamento della somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, dei premi e degli altri frutti ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 comunque intervengono, anche in qualila' di acquirenti, nelle cessioni di obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti effettuate da soggetti residenti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, la ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito, e di cio' deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato, il venditore o il possessore del titolo devono rendere noti gli interessi, premi ed altri frutti maturati durante il periodo di possesso. La ritenuta non deve essere operata quando il beneficiario documenta, mediante atto notorio o certificazione di esso sostitutiva, la sua qualita' di soggetto non residente e il relativo periodo di possesso dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992. Le ritenute previste nei precedenti commi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche e delle societa' ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono applicate a titolo di acconto di tale imposta: 1) le ritenute relative alle somme di cui al primo commacorrisposte alle societa' e agli enti indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti indicati alla lettera d) dello stes so articolo; 2) le ritenute relative alle somme di cui al secondo comma corrisposte alle societa' e agli enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti indicati alla lettera d), dello stesso articolo. Nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di imposta. Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, la ritenuta e' applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 devono operare una ritenuta del quindici per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'art. 27. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la ritenuta e' applicata a titolo di imposta e deve essere operata anche sugli interessi che non costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dall'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi". "Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni e dalle societa' anche cooperative a responsabilita' limitata, comprese quelle di mutua assicurazione, sono soggetti a una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci, con obbligo di rivalsa. Per gli utili spettanti alle societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l'ammontare della ritenuta e' detratto dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci nella proporzione stabilita dallo stesso art. 5. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della societa', i singoli soci, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alla societa' l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti quale risulta dall'ultimo bilancio della societa', salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi. Nei casi di distribuzione di azioni o quote gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote si considera utile distribuito l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi imputato a capitale. Non si computano a tal fine le riserve e i fondi indicati nell'art. 45 del decreto indicato nel precedente comma. La ritenuta e' operata nella misura del trenta per cento e a titolo d'imposta sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, a societa' o enti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, esenti da tale imposta e a societa' o enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo. I soggetti residenti all'estero hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Le ritenute previste dai precedenti commi si applicano anche sugli utili di cui all'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso. La ritenuta d'acconto di cui al comma precedente non si applica sull'intero ammontare degli utili distribuiti soggetti al regime di cui all'art. 96-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli". "Art. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite). - I premi diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilita', da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta' di rivalsa. L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio - televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere, nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilita' o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso. Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facolta', se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore gia' prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro. La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco. La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine e' compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti. L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro e' compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge. La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate e' compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640". "Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33; 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del n. 7), o rilevate a norma dell'art. 33, secondo e terzo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale; 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati; 5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e all'individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta. cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141; 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente; 6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; 8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale; 8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi". "Art. 46 (Omissione, incompletezza e infedelta' della dichiarazione. - Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire 300.000. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire 300.000, elevabile fino a lire 3.000.000 nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino a lire 60.000 nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) del terzo comma dell'art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto. Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati. Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria e' aumentata di un terzo. Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, e' indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dall'indeducibilita' di spese, passivita' e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, e' aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, e' ridotta alla meta' se la maggiore imposta e inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non e' superiore a lire diecimila. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis ovvero ai sensi dell'art. 36-ter. Se la dichiarazione e' stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto". "Art. 54 (Determinazione delle pene pecuniarie). - Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravita' del danno o del pericolo per l'erario e della personalita' dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. La pena puo' essere aumentata fino alla meta' nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in piu' disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune. Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nell'inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia gia' stata constatata formalmente. Quando il reddito netto e' definito per mancata impugnazione dell'accertamento dell'ufficio o per rinuncia al proposto gravame prima che sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di primo grado, le pene pecuniarie applicabili ai sensi degli articoli da 46 a 50 sono ridotte alla meta'. In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risultera' dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa e' ridotta al 15 per cento. La soprattassa e' aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa e' presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo". - Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378 (Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 437: "Art. 2. - 1. Al comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' inserita, dopo la lettera b), la seguente: "b-bis) i proventi derivanti dalle cessioni a termine obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri, casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore: in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Dal corrispettivo globale della cessione si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". 2. Sui proventi di cui alla lettera b -bis) dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti da soggetti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari, i soggetti indicati nel comma primo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengano in qualita di acquirenti nelle cessioni, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, e contestualmente rilasciano apposita certificazione all'interessato; non si applica il terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente agli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di valenza di contratto. I proventi di cui alla lettera b -bis) dell'art. 41 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivano da cessioni a soggetti non residenti, sono considerati redditi di fonte estera ai fini dell'art. 8 del decreto - legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 27". "Art. 3. - 1. All'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' inserita, dopo la lettera c -bis, la seguente: "c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere; esse sono costituite dalla diffepenza tra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente alla data della stipula del contratto". 2. I soggetti indicati nel comma primo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualita' di acquirenti nelle cessioni a termine di valute estere, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla lettera c -ter) dell'art. 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi. 3. Le plusvalenze indicate alla lettera c -ter) dell'art. 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivanti da cessioni a soggetti non residenti, sono considerate redditi di fonte estera ai fini dell'art. 8 del decreto - legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applicano anche agli acquisti e alle vendite di valute estere". - Si riporta il testo vigente dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425: "1. Sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attivita' produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonche' da parte di societa' semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i proventi sono erogati, al versamento diretto della somma al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, trattenendone l'importo sui proventi corrisposti o ricevendone provvista dall'avente diritto. 2. Per i depositi effettuati presso soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la somma dovuta prelevata, da parte della banca o di altro intermediario finanziario, a carico dei relativi proventi all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero ricevendone provvista dall'avente diritto. Il prelievo non deve essere eseguito qualora il depositario non residente certifichi con atto redatto in forma autentica, su richiesta del depositante, che il deposito non finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti ad imprese residenti. La certificazione non puo' essere rilasciata da soggetti residenti in Paesi con i quali la Repubblica italiana non ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e ai fini sanzionatori equiparata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I proventi non percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e su di essi dovuta la somma determinata ai sensi del comma 1".