Art. 6
         (Termini per la presentazione delle dichiarazioni)
    1.  L'articolo  9  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Termini
per  la  presentazione delle dichiarazioni) - 1. Le persone fisiche e
le societa' o le associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare
la  dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1 maggio
e  il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione
in  via  telematica  deve  essere effettuata entro il 30 settembre di
ciascun  anno,  rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 8.
    2.  I  soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
tenuti  all'approvazione  del  bilancio  o  del  rendiconto  entro un
termine   stabilito  dalla  legge  o  dall'atto  costitutivo,  devono
presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro
un  mese  dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio
non  e'  stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve
essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La
presentazione  della  dichiarazione  in  via  telematica  deve essere
effettuata  entro  due  mesi  dall'approvazione  del  bilancio  o del
rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione,
rispettando  i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 8. Qualora il termine di due mesi scada anteriormente al
1 giugno la trasmissione in via telematica deve essere effettuata nel
mese di giugno.
    3.  Gli  altri  soggetti  all'imposta  sul  reddito delle persone
giuridiche   devono  presentare  la  dichiarazione,  compresa  quella
unificata  annuale,  entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta.
La  presentazione  della  dichiarazione in via telematica deve essere
effettuata  entro  sette  mesi  dalla  fine  del  periodo  d'imposta,
rispettando  i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 8.
    4.  I  sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione
della   dichiarazione   unificata   annuale   devono   presentare  la
dichiarazione tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti
fatti  nell'anno  solare  precedente  ovvero  per  gli  utili  di cui
all'articolo  27,  dei  quali  e'  stata  deliberata la distribuzione
nell'anno  solare precedente. La presentazione della dichiarazione in
via telematica deve essere effettuata entro il 31 maggio, rispettando
i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo
8.
    5.  Per  gli  interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla
ritenuta  di  cui  ai  primi  tre commi dell'articolo 26 e per quelli
assoggettati  alla  ritenuta  a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo
comma  dello  stesso articolo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge
17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge
14  novembre  1992,  n.  437  e  dell'articolo  7,  commi  1 e 2, del
decreto-legge  20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  425, nonche' per i premi e per le
vincite   di  cui  all'articolo  30,  la  dichiarazione  deve  essere
presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
    6.  Le  dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del
termine  sono valide, salvo il disposto del sesto comma dell'articolo
46.  Le  dichiarazioni  presentate  con  ritardo superiore al mese si
considerano  omesse  a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per
la  riscossione  delle imposte dovute in base agli imponibili in esse
indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
    7.  La  dichiarazione,  diversa da quella di cui al comma 4, puo'
essere  integrata,  salvo  il disposto del quinto comma dell'articolo
54,   per   correggere   errori   o   omissioni  mediante  successiva
dichiarazione da redigere e presentare secondo le modalita' stabilite
dagli  articoli  8  e 12, entro il termine per la presentazione della
dichiarazione per il secondo periodo d'imposta successivo, sempreche'
non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non
sia  stata  comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli
inviti e le richieste di cui all'articolo 32.".
 
          Note all'art. 6:
            -  Per  il  testo dell'art. 6 del   D.P.R. n 600/1973, si
          veda l'art. 3 del presente decreto legislativo.
            - Per il testo dell'art. 8 del  D.P.R.  n.  600/1973,  si
          veda l'art. 5 del presente decreto legislativo.
            -  Per  il testo dell'art. 12  del D.P.R. n. 600/1973, si
          veda l'art.  7 del presente decreto legislativo.
            - Si riporta il   testo vigente degli  articoli  26,  27,
          30, 32, 46 e 54 del D.P.R. n. 600/1973:
            "Art.  26  (Ritenute  sugli  interessi  e  sui redditi di
          capitale). - Le societa' e  gli    enti  che  hanno  emesso
          obbligazioni  e titoli similari devono operare una ritenuta
          con  obbligo di rivalsa, sugli interessi, sui premi e sugli
          altri  frutti  corrisposti  ai  possessori nella misura del
          12,50  per cento quando la  scadenza non e'  inferiore    a
          diciotto  mesi  e del   27 per cento quando la scadenza  e'
          inferiore ai diciotto mesi.   Qualora  il   rimborso  abbia
          luogo   entro     diciotto   mesi  dall'emissione,    sugli
          interessi,  sui   premi   e   sugli altri   frutti maturati
          fino   al  momento   dell'anticipato  rimborso   e'  dovuta
          dall'emittente  una  somma    pari  al  20  per  cento.  La
          ritenuta  non  deve  essere   operata    sugli   interessi,
          premi  ed   altri  frutti  delle obbligazioni e dei  titoli
          similari esenti da  imposte    sul  reddito  ai  sensi  del
          decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  601,  nonche' su quelli  derivanti dalle obbligazioni e
          dagli altri titoli di  cui  all'art.  31  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e su
          quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero.
            L'amministrazione   postale   e le  aziende  ed  istituti
          di  credito devono operare una ritenuta del  ventisette per
          cento, con obbligo di rivalsa,   sugli   interessi,   premi
          ed  altri    frutti    corrisposti   ai depositanti ed   ai
          correntisti.  Non    sono  soggetti  alla    ritenuta   gli
          interessi  corrisposti  dalla Banca d'Italia sui depositi e
          conti delle aziende   ed istituti   di   credito ne'    gli
          interessi  corrisposti   da aziende  e istituti  di credito
          italiani  o da  filiali italiane  di aziende e istituti  di
          credito  esteri  ad  aziende e istituti di credito con sede
          all'estero, esclusi quelli pagati  a stabili organizzazioni
          nel territorio dello Stato, o a  filiali estere di  aziende
          e istituti di credito italiani.
            Se  gli  interessi i premi e  gli altri frutti di  cui ai
          precedenti commi  sono dovuti  da soggetti   non  residenti
          nel  territorio    dello  Stato,  la ritenuta   deve essere
          operata, con obbligo  di rivalsa, sui proventi  di cui   al
          primo    e  al    secondo  comma    con  le    aliquote ivi
          rispettivamente  previste.   Qualora   il rimborso    abbia
          luogo     entro  diciotto    mesi  dall'emissione,    sugli
          interessi, sui  premi e  sugli altri  frutti maturati  fino
          al  momento dell'anticipato  rimborso e' dovuta  una  somma
          pari    al  20 per cento. Tra gli  interessi, i premi e gli
          altri  frutti va  compresa  anche  la  differenza tra    la
          somma  corrisposta ai  possessori dei  titoli alla scadenza
          e  il    prezzo  di  emissione.    All'applicazione   della
          ritenuta  ed    al  versamento    della  somma dovuta   per
          l'anticipato  rimborso  devono     provvedere  i   soggetti
          indicati    nel    primo    comma      dell'art.   23   che
          intervengono  nella riscossione degli  interessi, dei premi
          e degli altri  frutti ovvero nel rimborso nei  confronti di
          soggetti residenti.  Quando i soggetti indicati  nel  primo
          comma dell'art. 23 comunque intervengono, anche in qualila'
          di  acquirenti, nelle  cessioni  di  obbligazioni e  titoli
          similari  emessi da  soggetti  non residenti  effettuate da
          soggetti  residenti  diversi   da quelli che   subiscono la
          ritenuta alla  fonte a titolo di acconto,  la ritenuta deve
          essere  operata sugli interessi, premi  ed    altri  frutti
          riconosciuti  al venditore   nel corrispettivo, sia in modo
          esplicito che implicito, e di   cio'  deve  contestualmente
          essere         rilasciata     apposita       certificazione
          all'interessato,    il venditore  o   il   possessore   del
          titolo   devono   rendere   noti   gli interessi,  premi ed
          altri  frutti maturati  durante  il periodo   di  possesso.
          La ritenuta non deve  essere operata quando il beneficiario
          documenta,    mediante  atto   notorio   o   certificazione
          di    esso sostitutiva, la sua qualita' di    soggetto  non
          residente  e il relativo periodo di possesso dei titoli. Le
          disposizioni del presente comma si applicano  anche    agli
          interessi,  premi  ed   altri  frutti  delle obbligazioni e
          degli  altri  titoli  di    cui all'art. 31 del decreto del
          Presidente della  Repubblica 29 settembre  1973, n. 601,  e
          di quelli con regime fiscale  equiparato, emessi all'estero
          a  decorrere dal 10 settembre 1992.
            Le   ritenute   previste     nei  precedenti  commi  sono
          applicate a titolo d'imposta nei  confronti delle   persone
          fisiche    e  delle    societa'  ed  associazioni    di cui
          all'art.  5 del  decreto  del Presidente  della  Repubblica
          29  settembre   1973, n.  597. Nei  confronti dei  soggetti
          all'imposta  sul reddito   delle persone   giuridiche  sono
          applicate  a  titolo  di  acconto  di  tale  imposta: 1) le
          ritenute   relative   alle   somme   di   cui  al     primo
          commacorrisposte alle societa' e  agli enti  indicati  alle
          lettere  a), b) e c) dell'art. 2 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre  1973, n 598, o  a    stabili
          organizzazioni  nel territorio  dello Stato  delle societa'
          e degli   enti indicati   alla lettera  d)  dello  stes  so
          articolo;  2)  le  ritenute relative alle somme di  cui  al
          secondo  comma  corrisposte  alle  societa' e   agli   enti
          indicati  alle lettere a) e b)  dell'art. 2 del decreto del
          Presidente della   Repubblica  29   settembre  1973,     n.
          598,     o  a   stabili organizzazioni nel territorio dello
          Stato delle societa' e degli enti indicati  alla    lettera
          d),  dello    stesso articolo. Nei   confronti dei soggetti
          esenti  dall'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche
          e  in ogni  altro caso le ritenute  sono applicate a titolo
          di imposta.   Sugli interessi,   premi  ed    altri  frutti
          delle  obbligazioni  e degli altri  titoli di  cui all'art.
          31 del    decreto  del    Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  601,   e di quelli con regime fiscale
          equiparato,  emessi  all'estero     a  decorrere   dal   10
          settembre  1992,  la  ritenuta  e'  applicata   a titolo di
          imposta anche  nei confronti degli enti non commerciali.
            I soggetti indicati nel primo comma dell'art.  23  devono
          operare  una  ritenuta del quindici   per cento a titolo di
          acconto,  con obbligo di rivalsa,  sui redditi  di capitale
          da essi  corrisposti, diversi  da quelli  contemplati   nei
          commi  precedenti  e  nell'art.  27.  Se  i percipienti non
          sono    residenti  nel  territorio  dello   Stato o stabili
          organizzazioni di soggetti  non residenti la ritenuta    e'
          applicata  a  titolo di imposta e deve essere operata anche
          sugli interessi che non costituiscono reddito di   capitale
          ai  sensi dell'art.   44 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,  e dall'art.  5,
          secondo  comma,    del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica    29 settembre  1973, n.  598.  La ritenuta  si
          applica,   a titolo   di imposta,    anche  sui    proventi
          corrisposti    a soggetti   non residenti per il tramite di
          stabili organizzazioni estere di imprese residenti  e,    a
          titolo    di  acconto,  su   quelli corrisposti   a stabili
          organizzazioni    estere  di    imprese    residenti    non
          appartenenti all'impresa erogante i proventi".
            "Art.  27  (Ritenuta  sui  dividendi).  -  Gli  utili  in
          qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti
          dalle societa' per azioni e in  accomandita  per azioni   e
          dalle    societa'  anche    cooperative   a responsabilita'
          limitata, comprese  quelle  di mutua   assicurazione,  sono
          soggetti  a  una ritenuta del   dieci per cento a titolo di
          acconto dell'imposta  sul reddito  delle persone  fisiche e
          dell'imposta sul reddito  delle persone  giuridiche  dovute
          dai  soci,    con obbligo   di rivalsa.   Per   gli   utili
          spettanti   alle    societa'    e    associazioni  indicate
          nell'art.  5   del decreto del Presidente  della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  597,  l'ammontare della   ritenuta
          e'    detratto  dall'imposta  sul    reddito  delle persone
          fisiche  o sul  reddito delle persone giuridiche dovute dai
          soci nella proporzione stabilita dallo stesso art. 5.
            In  caso di  distribuzione di   utili in   natura,  anche
          in  sede    di liquidazione   della   societa', i   singoli
          soci,  per conseguirne  il pagamento,   sono    tenuti    a
          versare      alla     societa'     l'importo corrispondente
          all'ammontare della ritenuta, determinato in  relazione  al
          valore  dei    beni    ad essi   attribuiti   quale risulta
          dall'ultimo bilancio della  societa', salvo  l'accertamento
          dell'effettivo  valore  ai   fini    dell'applicazione  dei
          singoli  tributi.  Nei   casi  di distribuzione di   azioni
          o  quote    gratuite  e  di  aumento    gratuito del valore
          nominale  delle    azioni  o  quote  si    considera  utile
          distribuito  l'ammontare complessivo delle riserve e  degli
          altri fondi imputato a capitale. Non si   computano  a  tal
          fine  le  riserve    e  i  fondi  indicati nell'art. 45 del
          decreto indicato nel precedente comma.
            La ritenuta e' operata nella misura del trenta per  cento
          e  a  titolo  d'imposta  sugli  utili   spettanti a persone
          fisiche   non residenti nel territorio   dello  Stato,    a
          societa'    o  enti   di cui   all'art. 2   del decreto del
          Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,    n.  598,
          esenti  da   tale imposta e  a societa' o enti  di cui alla
          lettera d) dello stesso articolo.  I    soggetti  residenti
          all'estero   hanno   diritto  al     rimborso,    fino    a
          concorrenza dei  due  terzi  della  ritenuta,  dell'imposta
          che    dimostrino   di    aver  pagato  all'estero  in  via
          definitiva sugli stessi utili  mediante certificazione  del
          competente ufficio fiscale dello Stato estero.
            Le  ritenute  previste dai precedenti  commi si applicano
          anche sugli utili di   cui all'art.  11    della  legge  29
          dicembre  1962,  n.    1745,  e successive   modificazioni,
          ferme    restando  le   altre   disposizioni  dell'articolo
          stesso.
            La  ritenuta   d'acconto di  cui al comma  precedente non
          si applica sull'intero ammontare   degli utili  distribuiti
          soggetti    al  regime di cui all'art.   96-bis del decreto
          del Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.
          Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  possono essere
          stabilite     particolari   modalita'    di      attuazione
          mediante approvazione di appositi modelli".
            "Art.  30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite). - I premi
          diversi da quelli su  titoli e le vincite  derivanti  dalla
          sorte,  da    giuochi di abilita',  da  concorsi  a  premi,
          da  pronostici  e  da  scommesse, corrisposti dallo  Stato,
          da  persone   giuridiche pubbliche e private e dai soggetti
          indicati nel primo  comma dell'art. 23,  sono  soggetti  ad
          una  ritenuta  alla fonte a titolo di imposta, con facolta'
          di rivalsa.
            L'aliquota della  ritenuta e' stabilita   nel  dieci  per
          cento    per i premi  delle  lotterie,  tombole,  pesche  o
          banchi   di   beneficenza autorizzati a favore  di  enti  e
          comitati  di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei
          giuochi  svolti  in  occasione  di   spettacoli   radio   -
          televisivi,   competizioni  sportive  o  manifestazioni  di
          qualsiasi altro genere,   nei quali   i    partecipanti  si
          sottopongono    a prove  basate sull'abilita' o sull'alea o
          su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.
            Se i premi sono costituiti da beni diversi dal  denaro  o
          da  servizi,  i  vincitori  hanno facolta', se chi eroga il
          premio intende esercitare la  rivalsa,  di    chiedere   un
          premio    di      valore    inferiore    gia' prestabilito,
          differente per quanto  possibile, rispetto al primo, di  un
          importo     pari     all'imposta    gravante  sul    premio
          originario.  Le eventuali differenze sono  conguagliate  in
          denaro.
            La  ritenuta    sulle  vincite   e sui premi   del lotto,
          delle lotterie nazionali,  dei  giuochi  di    abilita'   e
          dei    concorsi    pronostici  esercitati  dallo  Stato, e'
          compresa  nel prelievo operato dallo Stato in  applicazione
          delle  regole  stabilite  dalla  legge  per  ognuna di tali
          attivita' di giuoco.
            La ritenuta  sulle vincite dei   giuochi  di  abilita'  e
          dei concorsi pronostici  esercitati dal  Comitato  olimpico
          nazionale  italiano  e dall'Unione   nazionale   incremento
          razze   equine   e'   compresa nell'imposta unica  prevista
          dalle leggi vigenti.
            L'imposta      sulle  vincite     nelle     scommesse  al
          totalizzatore ed   al libro e'  compresa  nell'importo  dei
          diritti erariali dovuti a norma di legge.
            La   ritenuta   sulle  vincite  corrisposte  dalle   case
          da    gioco  autorizzate  e'  compresa  nell'imposta  sugli
          spettacoli  di cui all'art.  3 del  decreto del  Presidente
          della Repubblica  26 ottobre  1972, n.  640".
            "Art.  32  (Poteri degli  uffici).  -  Per  l'adempimento
          dei  loro compiti gli uffici delle imposte possono:
            1)    procedere all'esecuzione   di accessi,  ispezioni e
          verifiche a norma del successivo art. 33;
            2) invitare i  contribuenti, indicandone il  motivo,    a
          comparire  di persona   o per  mezzo di  rappresentanti per
          fornire  dati     e   notizie   rilevanti      ai      fini
          dell'accertamento        nei    loro    confronti,    anche
          relativamente alle  operazioni annotate nei  conti, la  cui
          copia sia stata acquisita a  norma del n. 7), o rilevate  a
          norma  dell'art.  33, secondo   e terzo   comma. I  singoli
          dati  ed elementi  risultanti dai conti   sono   posti    a
          base  delle   rettifiche   e   degli  accertamenti previsti
          dagli articoli  38,  39, 40  e 41  se  il contribuente  non
          dimostra che  ne ha  tenuto conto per    la  determinazione
          del  reddito soggetto ad imposta o che non  hanno rilevanza
          allo stesso fine;  alle  stesse  condizioni  sono  altresi'
          posti  come  ricavi  a  base  delle  stesse rettifiche   ed
          accertamenti,  se   il contribuente   non   ne indica    il
          soggetto  beneficiario,    i  prelevamenti  annotati  negli
          stessi conti e non risultanti  dalle scritture   contabili.
          Le    richieste  fatte    e  le  risposte  ricevute  devono
          risultare  da verbale sottoscritto anche  dal  contribuente
          o    dal   suo   rappresentante; in  mancanza  deve  essere
          indicato  il    motivo  della  mancata sottoscrizione.   Il
          contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
            3)  invitare i  contribuenti, indicandone  il motivo,   a
          esibire   o trasmettere atti e documenti  rilevanti ai fini
          dell'accertamento nei loro confronti, compresi i  documenti
          di  cui  al successivo art. 34. Ai soggetti  obbligati alla
          tenuta  di scritture   contabili secondo   le  disposizioni
          del  titolo  III   puo' essere richiesta anche l'esibizione
          dei  bilanci o   rendiconti   e   dei libri   o    registri
          previsti  dalle disposizioni  tributarie.   L'ufficio  puo'
          estrarne       copia    ovvero  trattenerli,  rilasciandone
          ricevuta, per un periodo  non superiore a sessanta   giorni
          dalla    ricezione.  Non    possono  essere   trattenute le
          scritture cronologiche in uso;
            4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati  e
          notizie  di  carattere    specifico  rilevanti    ai   fini
          dell'accertamento  nei    loro  confronti,  con  invito   a
          restituirli compilati e firmati;
            5)  richiedere  agli organi e  alle Amministrazioni dello
          Stato, agli enti pubblici non  economici, alle societa'  ed
          enti   di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti  che
          effettuano istituzionalmente riscossioni e   pagamenti  per
          conto    di    terzi,  ovvero   attivita'   di gestione   e
          intermediazione     finanziaria,     anche      in    forma
          fiduciaria,      la  comunicazione,  anche  in  deroga    a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di    dati e   notizie relativi  a soggetti
          indicati  singolarmente o   per categorie.   Alle  societa'
          ed  enti  di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti
          con gli assicurati  del  ramo    vita,    possono    essere
          richiesti    dati    e   notizie   attinenti esclusivamente
          alla    durata    del   contratto     di     assicurazione,
          all'ammontare   del      premio  e  all'individuazione  del
          soggetto tenuto a corrisponderlo.  Le   informazioni  sulla
          categoria     devono    essere  fornite,  a  seconda  della
          richiesta.   cumulativamente   o  specificamente  per  ogni
          soggetto che  ne  fa  parte.  Questa  disposizione  non  si
          applica   all'istituto   centrale  di  statistica,     agli
          ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del  numero
          7),  all'Amministrazione postale,   alle aziende e istituti
          di credito  per quanto  riguarda i  rapporti con  i clienti
          inerenti  o  connessi   all'attivita'   di   raccolta   del
          risparmio    e  all'esercizio del   credito effettuati   ai
          sensi  della legge  7 marzo 1938, n. 141;
            6)  richiedere  copie  o  estratti   degli  atti  e   dei
          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
          registro, i conservatori dei registri immobiliari    e  gli
          altri  pubblici  ufficiali.    Le copie e gli estratti, con
          l'attestazione di conformita' all'originale, devono  essere
          rilasciate gratuitamente;
            6-bis)  richiedere, previa  autorizzazione del  direttore
          regionale  delle  entrate    ovvero,  per  la    Guardia di
          finanza, del  comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad
          accertamento, ispezione  o  verifica  il  rilascio  di  una
          dichiarazione    contenente l'indicazione della natura, del
          numero   e  degli  estremi  identificativi    dei  rapporti
          intrattenuti   con  aziende  o  istituti  di  credito,  con
          l'amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed  ogni
          altro  intermediario  finanziario nazionale o straniero, in
          corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla  data
          della  richiesta.  Il  richiedente  e coloro che vengono in
          possesso dei dati raccolti devono  assumere direttamente le
          cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
            7)  richiedere,  previa   autorizzazione   dell'ispettore
          compartimentale  delle   imposte  dirette  ovvero,  per  la
          Guardia   di   finanza,   del comandante  di    zona,  alle
          aziende  e  istituti    di  credito   per quanto riguarda i
          rapporti  con i clienti e  all'Amministrazione postale  per
          quanto  attiene  ai  dati  relativi ai  servizi  dei  conti
          correnti  postali,   ai libretti  di deposito  ed ai  buoni
          postali  fruttiferi, copia    dei     conti    intrattenuti
          con   il   contribuente  con   la specificazione di tutti i
          rapporti    inerenti  o  connessi a tali conti, comprese le
          garanzie prestate  da terzi;   ulteriori dati,   notizie  e
          documenti  di    carattere specifico relativi agli   stessi
          conti possono essere richiesti  con l'invio  alle aziende e
          istituti di  credito e all'Amministrazione   postale     di
          questionari    redatti      su    modello conforme a quello
          approvato con decreto  del    Ministro  delle  finanze,  di
          concerto  con  il Ministro  del tesoro.  La richiesta  deve
          essere  indirizzata  al    responsabile  della     sede   o
          dell'ufficio destinatario che ne  da' notizia  immediata al
          soggetto  interessato;    la  relativa risposta deve essere
          inviata al titolare dell'ufficio procedente;
            8) richiedere  ai soggetti  indicati nell'art.  13  dati,
          notizie  e documenti  relativi ad  attivita'  svolte in  un
          determinato  periodo d'imposta nei  confronti  di  clienti,
          fornitori  e  prestatori di lavoro autonomo nominativamente
          indicati.
            Gli inviti e le richieste di  cui  al  presente  articolo
          devono essere notificati ai sensi  dell'art. 60. Dalla data
          di    notifica decorre il termine fissato  dall'ufficio per
          l'adempimento, che  non puo' essere inferiore a    quindici
          giorni    ovvero per il   caso di cui  al n.  7) a sessanta
          giorni. Il  termine puo' essere prorogato per   un  periodo
          di  trenta  giorni su  istanza dell'azienda  o istituto  di
          credito,  per giustificati motivi, dal competente ispettore
          compartimentale;
            8-bis)  invitare  ogni  altro  soggetto  ad   esibire   o
          trasmettere,  anche  in   copia     fotostatica,   atti   o
          documenti    fiscalmente   rilevanti concernenti  specifici
          rapporti  intrattenuti  con il   contribuente e a fornire i
          chiarimenti relativi".
            "Art.     46        (Omissione,      incompletezza      e
          infedelta'      della  dichiarazione.  - Nel caso di omessa
          presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1
          a 6,  10 e 11 si applica la  pena  pecuniaria  da  due    a
          quattro volte  l'ammontare delle imposte dovute  e comunque
          non  inferiore    a  lire  300.000.    Se non   sono dovute
          imposte,  la pena pecuniaria si applica nella  misura    di
          lire   300.000,  elevabile  fino  a  lire  3.000.000    nei
          confronti dei  soggetti obbligati alla  tenuta di scritture
          contabili;  la pena pecuniaria  puo' essere ridotta  fino a
          lire  60.000 nei  confronti  dei lavoratori  dipendenti  di
          cui  alla lettera d)  del terzo comma dell'art.  1 che  non
          hanno  presentato il certificato ivi previsto.
            Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti
          i   singoli  redditi  posseduti,    si  applica    la  pena
          pecuniaria   da due   a quattro volte  l'ammontare    delle
          imposte  e   delle maggiori imposte  dovute in relazione ai
          redditi non dichiarati.
            Se   le omissioni    previste    nei  precedenti    commi
          riguardano    anche  redditi prodotti   all'estero la  pena
          pecuniaria  e' aumentata  di un terzo.
            Se nella dichiarazione, al di  fuori dell'ipotesi di  cui
          al  secondo  comma,  e'    indicato ai   fini delle singole
          imposte un  reddito netto inferiore a quello  accertato  si
          applica  la pena pecuniaria  da una a due volte l'ammontare
          della maggiore imposta o  delle  maggiori  imposte  dovute,
          anche  se  la  differenza  dipenda  dall'indeducibilita' di
          spese, passivita'  e oneri.  La pena  pecuniaria,   per  la
          parte  relativa    a ciascuna imposta,   e' aumentata di un
          terzo se la differenza   tra  il  reddito    accertato    e
          quello    dichiarato riguarda   anche   i  redditi prodotti
          all'estero, e'  ridotta alla meta' se la  maggiore  imposta
          e  inferiore  a  un  quarto  di quella   accertata e non si
          applica  quando  la  maggiore  imposta  accertata  non   e'
          superiore a lire diecimila.
            Per   maggiore  imposta  si  intende  la  differenza  tra
          l'imposta liquidata in   base all'accertamento  e    quella
          liquidata  in  base alla dichiarazione  ai sensi  dell'art.
          36-bis  ovvero ai  sensi dell'art.  36-ter.
            Se la dichiarazione e' stata presentata con  ritardo  non
          superiore  a  un  mese,   si applicano   le pene di  cui al
          primo  comma ridotte  a un quarto".
            "Art.   54  (Determinazione   delle  pene    pecuniarie).
          -      Nella  determinazione    della misura   della   pena
          pecuniaria  si deve  tenere conto della  gravita' del danno
          o    del  pericolo  per  l'erario    e  della  personalita'
          dell'autore  della violazione desunta dai suoi precedenti e
          dalle sue  condizioni  di  vita  individuale,  familiare  e
          sociale.
            La  pena  puo'  essere  aumentata  fino    alla meta' nei
          confronti di chi nei  tre anni  precedenti sia  incorso  in
          un'altra  violazione    della stessa indole,   per la quale
          sia stata inflitta la  pena pecuniaria.   Sono  considerate
          violazioni  della  stessa  indole   non soltanto quelle che
          violano  una stessa  disposizione del  presente decreto  ma
          anche  quelle  che,   pur   essendo   prevedute   in   piu'
          disposizioni,  presentano  in  concreto, per la  natura dei
          fatti   che   le  costituiscono     o  dei  motivi  che  le
          determinano, carattere fondamentale comune.
            Le pene pecuniarie sono ridotte  ad un quarto qualora  la
          violazione  consista  nell'inosservanza  di  un   termine e
          l'obbligo  venga  adempiuto  entro  trenta   giorni   dalla
          scadenza  di    esso, a meno che la violazione non sia gia'
          stata constatata formalmente.
            Quando  il  reddito  netto   e' definito   per    mancata
          impugnazione   dell'accertamento     dell'ufficio  o    per
          rinuncia  al proposto  gravame prima che   sia  intervenuta
          la  decisione    della  commissione  tributaria  di   primo
          grado,  le  pene pecuniarie  applicabili  ai  sensi   degli
          articoli da 46 a 50 sono ridotte alla meta'.
            In   caso      di   presentazione   della   dichiarazione
          integrativa entro il termine per   la  presentazione  della
          dichiarazione  per  il   periodo di imposta successivo,  in
          luogo delle sanzioni  previste negli articoli 46 e   49  si
          applica    la soprattassa del  30 per cento  della maggiore
          imposta che risulta    dovuta.  Se  il  versamento    della
          maggiore  imposta  che    risultera'      dalla    suddetta
          dichiarazione   integrativa  viene effettuato  prima  della
          presentazione   della  stessa  nei  termini previsti per  i
          versamenti  di acconto, la soprattassa e' ridotta al 15 per
          cento.  La soprattassa  e'  aumentata  al   60   per  cento
          se   la dichiarazione  integrativa e'  presentata entro  il
          termine  relativo alla dichiarazione per il secondo periodo
          di imposta successivo".
            -  Si  riporta   il  testo  vigente  degli   articoli   2
          e    3   del decreto-legge   17  settembre  1992,   n.  378
          (Disposizioni     urgenti  concernenti   modificazioni   al
          trattamento  tributario  delle  operazioni  a    termine in
          valuta estera   ed in   obbligazioni),  convertito    dalla
          legge 14 novembre 1992, n. 437:
            "Art.  2.  -  1.  Al comma 1 dell'art. 41 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e'
          inserita, dopo la lettera b), la seguente:
            "b-bis)  i  proventi    derivanti  dalle   cessioni     a
          termine   obbligazioni   e   titoli   similari;  essi  sono
          costituiti dalla differenza tra  il  corrispettivo  globale
          della  cessione  e  quello  dell'acquisto  se l'acquisto e'
          contestuale alla stipula   del contratto  a    termine,  e,
          negli      altri,  casi,     dalla    differenza  tra    il
          corrispettivo   globale della cessione   e il    valore  di
          mercato del  titolo alla  data della stipula  del contratto
          a  termine.    Per  le    obbligazioni da   chiunque emesse
          all'estero  si adotta il  cambio del giorno della   stipula
          del contratto a termine.  Il valore di mercato deve  essere
          documentato  a  cura    del  venditore:    in   mancanza, i
          proventi  sono determinati  in misura pari al 25 per  cento
          su  base  annua  applicato  al  corrispettivo globale della
          cessione. Dal corrispettivo  globale    della  cessione  si
          deducono  i  redditi maturati  nel periodo  di valenza  del
          contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte  ai sensi  del
          comma primo dell'art.  26 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600".
            2. Sui proventi di cui alla  lettera b -bis) dell'art. 41
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917, se   percepiti da soggetti diversi  da quelli  che
          subiscono  la  ritenuta alla   fonte a    titolo  d'acconto
          sugli interessi, premi e  altri frutti delle obbligazioni e
          dei  titoli  similari,  i soggetti indicati nel comma primo
          dell'art. 23 del decreto  del Presidente  della  Repubblica
          29  settembre    1973,  n.   600,   che   intervengano   in
          qualita di   acquirenti    nelle    cessioni,  operano  una
          ritenuta  a  titolo   d'imposta nella misura del  12,50 per
          cento,  con  obbligo  di     rivalsa,   e   contestualmente
          rilasciano  apposita certificazione   all'interessato;  non
          si   applica  il  terzo  comma dell'art. 26 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,    n.  600,
          limitatamente  agli    interessi,  premi   e altri   frutti
          maturati nel periodo di valenza di   contratto. I  proventi
          di  cui  alla lettera b -bis) dell'art. 41 del citato testo
          unico delle imposte sui redditi,  se derivano  da  cessioni
          a  soggetti  non residenti,   sono considerati  redditi  di
          fonte  estera  ai  fini  dell'art. 8 del decreto - legge 28
          giugno 1990, n.  167, convertito, con  modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 1990, n. 27".
            "Art. 3. -  1. All'art. 81, comma 1,  del    testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n.  917,  e'
          inserita,  dopo la  lettera  c -bis,  la seguente:
            "c-ter) le plusvalenze   realizzate mediante  cessioni  a
          termine  di valute  estere;   esse  sono  costituite  dalla
          diffepenza   tra   il corrispettivo    della  cessione    e
          quello   dell'acquisto della  valuta ceduta, se  l'acquisto
          e'  contestuale alla  stipula del  contratto a termine,  e,
          negli    altri casi, dalla differenza  tra il corrispettivo
          della cessione   e il   valore della  valuta    ceduta,  al
          cambio vigente alla data della stipula del contratto".
            2.  I  soggetti indicati nel comma primo dell'art. 23 del
          decreto del Presidente  della   Repubblica  29    settembre
          1973,    n.      600,    che  intervengono in   qualita' di
          acquirenti  nelle cessioni a   termine  di  valute  estere,
          operano   una ritenuta a titolo  d'imposta nella misura del
          12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle  plusvalenze
          di  cui  alla   lettera c  -ter)  dell'art.  81 del  citato
          testo unico  delle imposte sui redditi.
            3. Le    plusvalenze  indicate  alla    lettera  c  -ter)
          dell'art.   81 del citato  testo  unico  delle  imposte sui
          redditi,   se   derivanti    da  cessioni  a  soggetti  non
          residenti,    sono  considerate  redditi di fonte estera ai
          fini dell'art. 8  del decreto -  legge 28 giugno  1990,  n.
          167, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  4 agosto
          1990,  n.   227. Le  disposizioni del  comma 4 dell'art.  1
          del  decreto-legge 28 giugno 1990,   n. 167,    convertito,
          con   modificazioni, dalla  legge 4 agosto 1990, n. 227, si
          applicano    anche  agli  acquisti e alle vendite di valute
          estere".
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 7, commi 1  e  2,
          del D.L. 20 giugno 1996,  n. 323 (Disposizioni  urgenti per
          il    risanamento della finanza pubblica), convertito dalla
          legge 8 agosto 1996, n. 425:
            "1.  Sui  proventi  derivanti  da depositi   di   denaro,
          di    valori mobiliari  e  di  altri  titoli  diversi dalle
          azioni    e     da     titoli  similari,  a   garanzia   di
          finanziamenti  concessi  ad  imprese  residenti, effettuati
          fuori  dall'esercizio di  attivita' produttive  di  reddito
          d'impresa  da parte   di persone fisiche, nonche' da  parte
          di societa' semplici ed  equiparate di cui  all'articolo  5
          del  testo    unico delle imposte   sui  redditi, approvato
          con  decreto  del Presidente  della Repubblica 22  dicembre
          1986, n.  917, di  enti non commerciali  o di soggetti  non
          residenti  senza    stabile organizzazione   nel territorio
          dello  Stato,  indipendentemente  da  ogni  altro  tipo  di
          prelievo previsto per   i proventi medesimi,    dovuta  una
          somma  pari al  20 per cento  degli  importi  maturati  nel
          periodo  d'imposta.  I  soggetti indicati  nel primo  comma
          dell'art.    23  del    decreto  del     Presidente   della
          Repubblica  29    settembre  1973,    n.  600,    che hanno
          ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il    giorno
          15  del  mese  successivo  a quello in cui i proventi  sono
          erogati,   al   versamento   diretto   della    somma    al
          concessionario  della    riscossione, competente in ragione
          del loro   domicilio  fiscale,    trattenendone   l'importo
          sui      proventi   corrisposti   o  ricevendone  provvista
          dall'avente diritto.
            2. Per   i  depositi  effettuati    presso  soggetti  non
          residenti  senza  stabile  organizzazione    nel territorio
          dello Stato, la   somma dovuta prelevata,  da  parte  della
          banca  o  di altro intermediario finanziario, a  carico dei
          relativi   proventi all'atto   della  corresponsione    dei
          medesimi    ovvero    ricevendone   provvista   dall'avente
          diritto.   Il prelievo   non   deve    essere      eseguito
          qualora   il   depositario   non residente  certifichi  con
          atto   redatto  in  forma  autentica,   su richiesta    del
          depositante,    che     il   deposito    non   finalizzato,
          direttamente  o    indirettamente,  alla   concessione   di
          finanziamenti ad imprese residenti.  La certificazione  non
          puo'  essere  rilasciata da soggetti residenti in Paesi con
          i  quali  la   Repubblica   italiana   non   ha   stipulato
          convenzioni   contro  le   doppie  imposizioni  e  ai  fini
          sanzionatori  equiparata  alla   dichiarazione  sostitutiva
          di  atto notorio. I proventi non percepiti per  il  tramite
          di  banche  o  di  altri  intermediari    finanziari devono
          essere indicati  nella dichiarazione dei redditi   e su  di
          essi dovuta la  somma determinata ai  sensi del comma 1".