Art. 7
                 (Presentazione delle dichiarazioni)
    1.  L'articolo  12 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  600,  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.  12
(Presentazione   delle   dichiarazioni)  -  1.  La  dichiarazione  e'
presentata  all'Amministrazione  finanziaria,  per  il tramite di una
banca  o  di  un  ufficio  dell'Ente poste italiane, convenzionati. I
contribuenti  con  periodo  di imposta coincidente con l'anno solare,
obbligati  alla  presentazione della dichiarazione dei redditi, della
dichiarazione  annuale  ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di
quella  del  sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute
alla  fonte  nei  riguardi  di  non  piu'  di  dieci soggetti, devono
presentare  la  dichiarazione  unificata  annuale. Le societa' di cui
all'articolo  87,  comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di
lire   devono   presentare   la   dichiarazione   in  via  telematica
direttamente  all'amministrazione  finanziaria. I soggetti incaricati
ai  sensi  del comma 2 presentano la dichiarazione in via telematica.
Il  collegamento  telematico  con  l'amministrazione  finanziaria  e'
gratuito.
    2.  Ai  soli  fini  dell'applicazione  del  presente  articolo si
considerano    soggetti    incaricati    della   trasmissione   della
dichiarazione:
    a)  gli  iscritti  negli  albi  dei  dottori  commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
    b)  i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli
di  periti  ed  esperti  tenuti dalle camere di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso
di  diploma  di  laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o di diploma di ragioneria;
    c)  le  associazioni  sindacali  di  categoria  tra  imprenditori
indicate nell'articolo 78, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge
30  dicembre 1991, n. 413, le quali possono provvedervi anche a mezzo
di  altri  soggetti,  individuati  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze.
    d)  i  centri  autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati.
    3.    I   soggetti   di   cui   al   comma   2   sono   abilitati
dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti
nelle dichiarazioni, subordinatamente alla stipulazione del contratto
di assicurazione di cui al comma 9. L'abilitazione e' revocata quando
nello  svolgimento dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni
vengono  commesse  gravi o ripetute irregolarita', ovvero in presenza
di  provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza
del   professionista   o   in   caso  di  revoca  dell'autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita'  da  parte  dei  centri  autorizzati di
assistenza fiscale.
    4.  La  dichiarazione  puo' essere presentata all'amministrazione
finanziaria   anche   mediante   spedizione  effettuata  dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale
risulti con certezza la data di spedizione.
    5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se non
richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto
incaricato  ai  sensi  del  comma  2  rilascia  al  contribuente o al
sostituto  d'imposta,  entro il termine previsto per la presentazione
della  dichiarazione  per  il  tramite  di  una banca o di un ufficio
postale, copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere
in  via  telematica  all'amministrazione  finanziaria  i dati in essa
contenuti  e,  entro  i  quindici  giorni  successivi a quello in cui
l'amministrazione  finanziaria  ha  comunicato l'avvenuto ricevimento
della dichiarazione, copia della relativa attestazione.
    6.  I  soggetti  di  cui  al  comma  11 devono trasmettere in via
telematica  le  dichiarazioni  all'Amministrazione  finanziaria entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle
dichiarazioni stesse.
    7.  La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e'
consegnata  dal  contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero
trasmessa    all'amministrazione   finanziaria   mediante   procedure
telematiche.
    8.  Le  societa'  che  trasmettono  la dichiarazione direttamente
all'amministrazione   finanziaria   e  i  soggetti  incaricati  della
predisposizione   della  dichiarazione  conservano,  per  il  periodo
previsto    dall'articolo   43,   la   dichiarazione,   della   quale
l'amministrazione   finanziaria   puo'  chiedere  l'esibizione  o  la
trasmissione,  debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme
a  quello approvato con il decreto di cui all'articolo 8. I documenti
rilasciati  dal  soggetto  incaricato di predisporre la dichiarazione
devono  essere  conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta
per il periodo previsto dall'articolo 43.
    9.  Salva  l'applicazione  delle  disposizioni  sul mandato e sul
contratto  d'opera  professionale,  in  caso  di  mancata  o  tardiva
presentazione  della  dichiarazione  o di indicazione nella stessa di
dati   difformi   da  quelli  contenuti  nella  copia  rilasciata  al
contribuente  o al sostituto d'imposta, i soggetti indicati nel comma
2 devono tenere indenne il contribuente dalle sanzioni amministrative
eventualmente  irrogate  nei  suoi  confronti. A tal fine essi devono
stipulare idoneo contratto di assicurazione.
    10.  La  prova  della  presentazione  della dichiarazione e' data
dalla ricevuta della banca o dell'ufficio postale o della ricevuta di
invio della raccomandata di cui al comma 4 ovvero dalla comunicazione
dell'Amministrazione  finanziaria  attestante  l'avvenuto ricevimento
della dichiarazione presentata in via telematica. Nessuna altra prova
puo'  essere  addotta  in  contrasto  con  le risultanze dei predetti
documenti.
    11.  Le  modalita'  di attuazione delle disposizioni del presente
articolo  sono  stabilite  con  decreto del Ministro delle finanze da
pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio  di  ricezione  delle  dichiarazioni da parte delle banche e
dell'Ente poste italiane, comprese la misura del compenso spettante e
le   conseguenze   derivanti   dalle   irregolarita'  commesse  nello
svolgimento   del   servizio,   sono   stabilite   mediante  distinte
convenzioni,  approvate  con  decreto  del Ministro delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro.  La  misura del compenso e'
determinata  tenendo  conto  dei  costi  del  servizio  e  del numero
complessivo delle dichiarazioni ricevute.
    12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
presentazione  delle  dichiarazioni  riguardanti  imposte sostitutive
delle imposte sui redditi.".
 
          Note all'art. 7:
            -  Per  il  testo  dell'art.  87    del  citato D.P.R. n.
          917/1986, si veda la nota all'art. 2.
            - Per il testo dell'art. 8 del  D.P.R.  n.  600/1973,  si
          veda l'art. 5 del presente decreto legislativo.
            -  Per  il  testo dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, si
          veda la nota all'art. 1.
            - Si  riporta il  testo vigente  dell'art. 78, commi  1 e
          2, della citata legge n. 413/1991:
            "1. Sono  istituiti per  l'esercizio delle attivita'   di
          assistenza  fiscale  i  "Centri  autorizzati  di assistenza
          fiscale".  I  Centri possono  essere  costituiti   da   una
          ovvero    da    piu'    associazioni, istituite   da almeno
          cinque  anni, rientranti  in  uno dei  seguenti gruppi:
            a)   associazioni      sindacali   di    categoria    tra
          imprenditori,     presenti    nel    Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro (CNEL);
            b) associazioni sindacali di categoria tra  imprenditori,
          diverse  da  quelle  indicate  nella    lettera  a) se, con
          decreto  del Ministro delle finanze, ne  e' riconosciuta la
          rilevanza nazionale in  relazione al numero   di   iscritti
          ed  al  territorio  in  cui  svolgono  la  loro attivita'.
            2.  Le  organizzazioni  aderenti alle associazioni di cui
          alle lettere a)   e b)   del  comma    1  possono    essere
          autorizzate,    con  decreto   del Ministro delle  finanze,
          alla  costituzione dei Centri  previa delega della  propria
          associazione nazionale.".