Art. 7 (Presentazione delle dichiarazioni) 1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Presentazione delle dichiarazioni) - 1. La dichiarazione e' presentata all'Amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio dell'Ente poste italiane, convenzionati. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu' di dieci soggetti, devono presentare la dichiarazione unificata annuale. Le societa' di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire devono presentare la dichiarazione in via telematica direttamente all'amministrazione finanziaria. I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 presentano la dichiarazione in via telematica. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria e' gratuito. 2. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo si considerano soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 78, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali possono provvedervi anche a mezzo di altri soggetti, individuati con decreto del Ministro delle finanze. d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati. 3. I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 9. L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale. 4. La dichiarazione puo' essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. 5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi del comma 2 rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro i quindici giorni successivi a quello in cui l'amministrazione finanziaria ha comunicato l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione. 6. I soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse. 7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero trasmessa all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche. 8. Le societa' che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43, la dichiarazione, della quale l'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all'articolo 8. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione devono essere conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'articolo 43. 9. Salva l'applicazione delle disposizioni sul mandato e sul contratto d'opera professionale, in caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o di indicazione nella stessa di dati difformi da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente o al sostituto d'imposta, i soggetti indicati nel comma 2 devono tenere indenne il contribuente dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate nei suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare idoneo contratto di assicurazione. 10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla ricevuta della banca o dell'ufficio postale o della ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 4 ovvero dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica. Nessuna altra prova puo' essere addotta in contrasto con le risultanze dei predetti documenti. 11. Le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e dell'Ente poste italiane, comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La misura del compenso e' determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.".
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 87 del citato D.P.R. n. 917/1986, si veda la nota all'art. 2. - Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 600/1973, si veda l'art. 5 del presente decreto legislativo. - Per il testo dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, si veda la nota all'art. 1. - Si riporta il testo vigente dell'art. 78, commi 1 e 2, della citata legge n. 413/1991: "1. Sono istituiti per l'esercizio delle attivita' di assistenza fiscale i "Centri autorizzati di assistenza fiscale". I Centri possono essere costituiti da una ovvero da piu' associazioni, istituite da almeno cinque anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi: a) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministro delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attivita'. 2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei Centri previa delega della propria associazione nazionale.".