Art. 8
             (Disposizioni in materia di dichiarazioni e
   di determinazione del reddito in base alle scritture contabili)
    1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni;
    a)   nell'articolo   10,   primo   comma,  dopo  le  parole:  "il
liquidatore"  sono  inserite le seguenti: "nominato con provvedimento
dell'autorita' giudiziaria";
    b)  nell'articolo  38,  terzo  comma,  le parole: "e dai relativi
allegati" sono soppresse;
   c) nell'articolo 39, secondo comma, la lettera b) e' abrogata;
    d)  nell'articolo  65,  terzo  comma,  concernente la proroga dei
termini pendenti alla data della morte del contribuente, e' aggiunto,
in  fine, il seguente periodo: "I soggetti incaricati dagli eredi, ai
sensi  del  comma  2  dell'articolo  12,  devono  trasmettere  in via
telematica  la  dichiarazione  entro  il  mese  di  gennaio dell'anno
successivo a quello in cui e' scaduto il termine prorogato.".
 
          Note all'art. 8:
            -  Per  il testo dell'art. 12  del D.P.R. n. 600/1973, si
          veda l'art.  7 del presente decreto legislativo.
            - Si riporta il testo degli articoli  10, 38, 39 e 65 del
          D.P.R. n.  600/1973, come modificati dal presente articolo:
            "Art. 10  (Dichiarazione nei  casi di liquidazione).    -
          In    caso  di liquidazione   di societa'  o  enti soggetti
          all'imposta sul   reddito delle  persone  giuridiche  e  di
          societa' o associazioni di cui all'art.  5 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29   settembre 1973, n.  597,
          il      liquidatore    nominato    con        provvedimento
          dell'autorita'    giudiziaria,    o   in   mancanza      il
          rappresentante legale, deve presentare entro  quattro  mesi
          dalla  data in cui ha effetto  la deliberazione di messa in
          liquidazione la dichiarazione relativa  al periodo compreso
          tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.
            La dichiarazione   relativa al risultato  finale    delle
          operazioni  di  liquidazione  deve  essere presentata entro
          quattro mesi dalla chiusura della  liquidazione stessa    o
          dal  deposito del  bilancio finale,  se prescritto.
            Se   la  liquidazione  si  prolunga    oltre  il  periodo
          d'imposta in corso alla  data indicata   nel primo    comma
          devono  essere presentate,  nei termini stabiliti dall'art.
          9,  la  dichiarazione  relativa alla residua frazione   del
          detto  periodo  e quelle   relative   ad ogni    successivo
          periodo d'imposta.
            Nei  casi  di    fallimento  e  di  liquidazione   coatta
          amministrativa le dichiarazioni  di  cui   al   primo     e
          secondo    comma    devono   essere presentate, anche se si
          tratta  di  imprese  individuali,  dal   curatore   o   dal
          commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi
          dalla  nomina  ed   entro quattro mesi   dalla chiusura del
          fallimento   e della liquidazione, e  le  dichiarazioni  di
          cui  al terzo comma devono essere presentate soltanto se vi
          e stato esercizio provvisorio.
            Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo  di
          presentare  le  dichiarazioni  prescritte dal quarto  comma
          dell'art. 9 nei termini ivi indicati".
            "Art. 38  (Rettifica delle dichiarazioni delle    persone
          fisiche).   -  L'ufficio  delle    imposte  procede    alla
          rettifica  delle dichiarazioni presentate   dalle   persone
          fisiche    quando    il    reddito   complessivo dichiarato
          risulta  inferiore a quello  effettivo o non  sussistono  o
          non  spettano,    in tutto   o in  parte, le deduzioni  dal
          reddito    o  le  detrazioni   d'imposta   indicate   nella
          dichiarazione.
            La    rettifica   deve   essere   fatta con  unico  atto,
          agli   effetti dell'imposta  sul  reddito  delle    persone
          fisiche  e  dell'imposta  locale  sui    redditi,  ma   con
          riferimento  analitico ai  redditi delle   varie  categorie
          di   cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
            L'incompletezza la  falsita'  e  l'inesattezza  dei  dati
          indicati  nella  dichiarazione,  salvo    quanto  stabilito
          nell'art.  39,     possono   essere   desunte         dalla
          dichiarazione      stessa,   dal     confronto    con    le
          dichiarazioni relative ad anni precedenti   e  dai  dati  e
          dalle  notizie di   cui   all'articolo   precedente   anche
          sulla  base  di  presunzioni semplici, purche' queste siano
          gravi, precise e concordanti.
            L'ufficio,  indipendentemente dalle  disposizioni  recate
          dai  commi  precedenti  e  dall'art.  39,  puo', in base ad
          elementi  e  circostanze  di   fatto   certi,   determinare
          sinteticamente      il   reddito   complessivo   netto  del
          contribuente in relazione al contenuto  induttivo  di  tali
          elementi  e   circostanze quando   il   reddito complessivo
          netto accertabile  si discosta per almeno    un  quarto  da
          quello  dichiarato. A   tal fine, con decreto  del Ministro
          delle  finanze, da  pubblicare nella   Gazzetta  Ufficiale,
          sono  stabilite  le modalita' in base  alle quali l'ufficio
          puo' determinare  induttivamente il reddito   o il  maggior
          reddito  in  relazione     ad    elementi    indicativi  di
          capacita'      contributiva  individuati  con  lo    stesso
          decreto,  quando il  reddito dichiarato non risulta congruo
          rispetto ai predetti  elementi per due o  piu'  periodi  di
          imposta.
            Qualora  l'ufficio   determini sinteticamente il  reddito
          complessivo netto in relazione alla spesa   per  incrementi
          patrimoniali,  la stessa si presume sostenuta, salvo  prova
          contraria,  con  redditi  conseguiti,  in  quote  costanti,
          nell'anno  in  cui    e'  stata  effettuata  e  nei  cinque
          precedenti.
            Il  contribuente  ha   facolta'   di dimostrare,    anche
          prima     della  notificazione  dell'accertamento,  che  il
          maggior reddito determinato o determinabile  sinteticamente
          e'  costituito   in tutto   o in  parte da redditi esenti o
          da  redditi  soggetti  a  ritenuta  alla    fonte  a titolo
          d'imposta. L'entita'   di tali redditi   e  la  durata  del
          loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
            Dal   reddito    complessivo  determinato  sinteticamente
          non  sono deducibili  gli oneri  di cui  all'art. 10    del
          decreto    indicato  nel  secondo   comma.   Agli   effetti
          dell'imposta locale   sui   redditi    il  maggior  reddito
          accertato  sinteticamente    e'  considerato    reddito  di
          capitale   salva   la   facolta'   del   contribuente    di
          provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi".
            Art.  39  (Redditi    determinati in base alle  scritture
          contabili). -  Per  i  redditi  d'impresa  delle    persone
          fisiche l'ufficio procede alla rettifica:
            a)  se  gli  elementi  indicati  nella  dichiarazione non
          corrispondono a quelli   del   bilancio, del   conto    dei
          profitti    e delle  perdite  e dell'eventuale prospetto di
          cui al secondo comma dell'art. 3;
            b)   se non   sono  state    esattamente  applicate    le
          disposizioni    del  titolo V   del decreto  del Presidente
          della Repubblica  29 settembre 1973, n. 597;
            c) se   l'incompletezza, la  falsita'  o    l'inesattezza
          degli elementi indicati nella dichiarazione e nei  relativi
          allegati risulta in modo certo e diretto dai  verbali e dai
          questionari  di cui   ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli
          atti, documenti e registri esibiti o trasmessi  ai    sensi
          del  n. 3)  dello stesso  articolo, dalle  dichiarazioni di
          altri  soggetti  previste negli articoli 6 e 7, dai verbali
          relativi ad ispezioni eseguite   nei confronti    di  altri
          contribuenti  o    da  altri  atti  e documenti in possesso
          dell'ufficio;
            d) se   l'incompletezza, la  falsita'  o    l'inesattezza
          degli  elementi  indicati   nella    dichiarazione   e  nei
          relativi       allegati     risulta  dall'ispezione   delle
          scritture  contabili  e  dalle    altre  verifiche  di  cui
          all'art. 33   ovvero  dal  controllo  della    completezza,
          esattezza   e  veridicita'  delle  registrazioni  contabili
          sulla scorta delle fatture e degli altri atti e   documenti
          relativi  all'impresa  nonche'  dei  dati  e  delle notizie
          raccolti  dall'ufficio  nei  modi  previsti  dall'art.  32.
          L'esistenza  di attivita' non dichiarate o l'inesistenza di
          passivita' dichiarate  e' desumibile  anche sulla  base  di
          presunzioni semplici purche'  queste  siano gravi,  precise
          e    concordanti. Le  scritture ausiliarie di magazzino non
          si considerano irregolari se gli errori  e  le    omissioni
          sono    contenuti entro   i normali   limiti di  tolleranza
          delle  quantita' annotate  nel carico  o  nello scarico   e
          dei    costi specifici imputati nelle schede di lavorazione
          ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14  del
          presente decreto.
            In  deroga    alle  disposizioni    del  comma precedente
          l'ufficio delle imposte determina    il  reddito  d'impresa
          sulla  base  dei dati   e delle notizie comunque raccolti o
          venuti  a sua conoscenza, con facolta'  di  prescindere  in
          tutto  o  in  parte  dalle  risultanze del bilancio e dalle
          scritture  contabili  in  quanto  esistenti  di   avvalersi
          anche    di  presunzioni  prive  dei  requisiti di cui alla
          lettera d) del precedente comma:
            a)   quando   il   reddito   d'impresa   non   e'   stato
          indicato  nella dichiarazione;
               b) (abrogata);
            c)  quando    dal verbale di   ispezione redatto ai sensi
          dell'art. 33 risulta che  il contribuente  non ha tenuto  o
          ha  comunque sottratto all'ispezione  una  o  piu'    delle
          scritture  contabili  prescritte dall'art. 14 ovvero quando
          le  scritture  medesime  non  sono disponibili per causa di
          forza maggiore;
            d) quando le omissioni e  le false o inesatte indicazioni
          accertate  ai  sensi  del    precedente  comma  ovvero   le
          irregolarita' formali delle scritture contabili  risultanti
          dal    verbale di ispezione  sono cosi' gravi,  numerose  e
          ripetute   da  rendere  inattendibili  nel  loro  complesso
          le scritture stesse per  mancanza delle garanzie proprie di
          una contabilita' sistematica.
            Le     disposizioni  dei    commi   precedenti   valgono,
          in    quanto applicabili, anche    per  i  redditi    delle
          imprese  minori  e   per quelli derivanti dall'esercizio di
          arti    e  professioni,  con  riferimento  alle   scritture
          contabili rispettivamente indicate  negli articoli 18 e 19.
          Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma
          dell'art.   18, che  non hanno  provveduto agli adempimenti
          contabili  di    cui  ai  precedenti  commi  dello   stesso
          articolo,  e'  determinato in ogni caso a sensi del secondo
          comma del presente articolo".
            "Art. 65 (Eredi del contribuente). - Gli eredi rispondono
          in  solido  delle     obbligazioni  tributarie     il   cui
          presupposto  si  e' verificato anteriormente alla morte del
          dante causa.
            Gli    eredi  del    contribuente    devono    comunicare
          all'ufficio  delle imposte del domicilio fiscale del  dante
          causa  le  proprie generalita' e   il   proprio   domicilio
          fiscale.   La   comunicazione    puo'    essere  presentata
          direttamente   all'ufficio   o trasmessa  mediante  lettera
          raccomandata  con avviso  di ricevimento,  nel qual    caso
          si  intende fatta nel giorno di spedizione.
            Tutti  i  termini    pendenti alla data della morte   del
          contribuente o scadenti   entro quattro   mesi  da    essa,
          compresi   il     termine  per     la  presentazione  della
          dichiarazione  e  il  termine      per   ricorrere   contro
          l'accertamento,  sono  prorogati    di  sei  mesi in favore
          degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai    sensi
          del  comma  2,  dell'art.  12,  devono trasmettere in   via
          telematica la dichiarazione    entro  il  mese  di  gennaio
          dell'anno  successivo a quello in cui e' scaduto il termine
          prorogato.
            La   notifica   degli   atti   intestati al  dante  causa
          puo'   essere effettuata  agli    eredi  impersonalmente  e
          collettivamente  nell'ultimo  domicilio  dello stesso ed e'
          efficace nei  confronti  degli  eredi  che,  almeno  trenta
          giorni  prima,  non abbiano  effettuato la comunicazione di
          cui al secondo comma".