Art. 9 (Disposizioni relative a taluni adempimenti dei sostituti d'imposta) 1. All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, riguardante la facolta' dei sostituti d'imposta di prestare assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai sostituti di imposta con un numero di dipendenti fino a venti e' data facolta' di prestare assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta.". 2. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 15, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria, e' sostituito dal seguente: "15. Il sostituto d'imposta, eseguite le operazioni indicate nei commi 13 e 14 del presente articolo ed adempiuti gli obblighi indicati nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve trasmettere all'amministrazione finanziaria, entro il mese di luglio, le apposite dichiarazioni ricevute, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8 del citato decreto n. 600 del 1973. La trasmissione delle dichiarazioni deve avvenire con le modalita' previste dall'articolo 12 del citato decreto n. 600 del 1973, per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. Il sostituto d'imposta deve inoltre inviare all'amministrazione finanziaria le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 10.". 3. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2 concernente norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 8 -bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie), come modificato dal presente articolo: "8-bis. Ai sostituti di imposta con un numero di dipendenti fino a venti e' data facolta' di prestare assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. A tal fine occorre fare riferimento al numero di dipendenti esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel corso del quale dovrebbe essere prestata l'assistenza. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera d) del comma 13 dell 'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413". - Si riporta il testo vigente dell'art. 78, commi 13 e 14, della citata legge n. 413/1991: "13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo: a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede indicate nel comma 10; b) di controllarne la regolarita' formale; c) di eseguire la liquidazione delle imposte sui redditi e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale; d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle ritenute d'acconto operate e ai versamenti d'acconto effettuati nell'anno d'imposta cui la dichiarazione si riferisce; e) di provvedere alla conservazione delle dichiarazioni di cui al comma 10. 13-bis. (Omissis) 14. Il debito o credito conseguente alla liquidazione dell'imposta e', rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d 'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. Il prospetto della liquidazione delle imposte, contenente gli elementi di calcolo e il risultato del conguaglio finale, deve essere consegnato al dichiarante entro il mese di aprile. Alle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso debbono essere aggiunti, alle rispettive scadenze, anche i versamenti d'acconto dovuti". - Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 600/1973, si veda l'art. 5 del presente decreto legislativo. - Per il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 600/1973, si veda l'art. 7 del presente decreto legislativo. - Si riporta il testo vigente dell'art. 21 del D.P.R. n. 600/1973: "Art. 21 (Scritture contabili dei sostituti d'imposta). - I soggetti indicati nel terzo comma dell'art. 13 devono indicare nel libro matricola tenuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, per ciascun dipendente, il numero delle persone a carico e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente e 1'ammontare delle corrispondenti ritenute devono risultare dal libro paga tenuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro".