Art. 10
                              Prelievi

  1.  Il Ministero dell'ambiente, sentiti per quanto di competenza il
Ministero  per  le  politiche  agricole e l'Istituto nazionale per la
fauna  selvatica,  qualora risulti necessario, sulla base dei dati di
monitoraggio  di  cui  all'articolo 7, con proprio decreto stabilisce
adeguate  misure affinche' il prelievo, nell'ambiente naturale, degli
esemplari   delle   specie   di  fauna  e  flora  selvatiche  di  cui
all'allegato  E,  nonche' il loro sfruttamento, siano compatibili con
il  mantenimento  delle suddette specie in uno stato di conservazione
soddisfacente.
  2.  Le misure di cui al comma 1 possono comportare, in particolare,
oltre alla prosecuzione del monitoraggio di cui all'articolo 7:
a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;
b) il   divieto   temporaneo   o   locale   di   prelevare  esemplari
   nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;
c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;
d) l'applicazione,  all'atto  del  prelievo,  di  norme cinegetiche o
   alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni
   in questione;
e) l'istituzione  di  un  sistema  di autorizzazioni di prelievi o di
   quote;
f) la  regolamentazione  dell'acquisto, della vendita, del possesso o
   del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;
g) l'allevamento   in   cattivita'  di  specie  animali,  nonche'  la
   riproduzione   artificiale   di   specie  vegetali,  a  condizioni
   rigorosamente  controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente
   naturale;
h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.
  3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi
suscettibili  di  provocare  localmente  la scomparsa o di perturbare
gravemente la tranquillita' delle specie, di cui all'allegato E, e in
particolare:
a) l'uso   dei   mezzi   di   cattura   e  di  uccisione  specificati
   nell'allegato F, lettera a);
b) qualsiasi  forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi
   di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).