Art. 10 Prelievi 1. Il Ministero dell'ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, qualora risulti necessario, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 7, con proprio decreto stabilisce adeguate misure affinche' il prelievo, nell'ambiente naturale, degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonche' il loro sfruttamento, siano compatibili con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente. 2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare, in particolare, oltre alla prosecuzione del monitoraggio di cui all'articolo 7: a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori; b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni; c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo; d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione; e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote; f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari; g) l'allevamento in cattivita' di specie animali, nonche' la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale; h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate. 3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillita' delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare: a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a); b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).