Art. 11
                               Deroghe

  1.  Il Ministero dell'ambiente, sentiti per quanto di competenza il
Ministero  per  le  politiche  agricole e l'Istituto nazionale per la
fauna  selvatica,  puo'  autorizzare  le  deroghe  alle  disposizioni
previste  agli  articoli  8,  9  e  10,  comma  3, lettere a) e b), a
condizione  che  non esista un'altra soluzione valida e che la deroga
non  pregiudichi  il  mantenimento,  in  uno  stato  di conservazione
soddisfacente,  delle  popolazioni della specie interessata nella sua
area di distribuzione naturale, per le seguenti finalita':
a) per  proteggere  la  fauna  e la flora selvatiche e conservare gli
   habitat naturali;
b) per   prevenire   danni   gravi,  specificatamente  alle  colture,
   all'allevamento,  ai  boschi,  al patrimonio ittico, alle acque ed
   alla proprieta';
c) nell'interesse  della  sanita'  e  della  sicurezza pubblica o per
   altri  motivi  imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi
   motivi  di  natura  sociale  o  economica,  o  tali  da comportare
   conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
d) per  finalita'  didattiche  e  di  ricerca,  di ripopolamento e di
   reintroduzione  di  tali  specie  e per operazioni di riproduzione
   necessarie  a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle
   piante;
e) per  consentire,  in condizioni rigorosamente controllate, su base
   selettiva  e  in misura limitata, la cattura o la detenzione di un
   numero   limitato   di   taluni  esemplari  delle  specie  di  cui
   all'allegato D.
  2.  Qualora  le  deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il
prelievo,  la  cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato
D,  lettera  a),  sono  comunque vietati tutti i mezzi non selettivi,
suscettibili  di  provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne
gravemente la tranquillita', e in particolare:
a) l'uso   dei   mezzi   di   cattura   e  di  uccisione  specificati
   nell'allegato F, lettera a);
b) qualsiasi  forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi
   di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).
  3.  Il  Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea,
ogni  due  anni,  una  relazione  sulle  deroghe concesse, che dovra'
indicare:
a) le  specie  alle  quali  si applicano le deroghe e il motivo della
   deroga,   compresa   la  natura  del  rischio,  con  l'indicazione
   eventuale  delle  soluzioni  alternative  non  accolte  e dei dati
   scientifici utilizzati;
b) i  mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie
   animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione;
c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;
d) l'autorita'  competente  a  dichiarare  e  a  controllare  che  le
   condizioni  richieste  sono  soddisfatte e a decidere quali mezzi,
   strutture  o  metodi  possono  essere  utilizzati,  i loro limiti,
   nonche' i servizi e gli addetti all'esecuzione;
e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.