Art. 12 Introduzioni e reintroduzioni 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' gli enti di gestione delle aree protette, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, richiedono al Ministero dell'ambiente le autorizzazioni per la reintroduzione delle specie di cui all'allegato D e per l'introduzione di specie non locali, presentando un apposito studio. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la reintroduzione di specie di cui all'allegato D, puo' essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente, sentito per quanto di competenza l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o altri organismi tecnico-scientifici competenti, qualora lo studio di cui al comma 1, condotto anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri dell'Unione europea o altrove, assicuri che tale reintroduzione contribuisca in modo efficace a ristabilire uno stato di conservazione soddisfacente per la specie medesima e per l'habitat interessato. 3. L'introduzione di specie non locali puo' essere autorizzata secondo la procedura di cui al comma 2 qualora lo studio di cui al comma 1 assicuri che non venga arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali, ne' alla fauna, ne' alla flora selvatiche locali. Le valutazioni effettuate sono comunicate ai competenti organismi dell'Unione europea.
Nota all'art. 12: - Per la legge 11 febbraio 1992, n. 157, ved. note alle premesse, L'art. 20 cosi' recita: "Art. 20 (Introduzione di fauna selvatica dall'estero). - 1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purche' appartenente alle specie autoctone, puo' effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico. 2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie di controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari. 3. Le autorizzazioni per le attivita' di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali".