Art. 12
                    Introduzioni e reintroduzioni

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
nonche'  gli  enti  di gestione delle aree protette, sentiti gli enti
locali  interessati  e  dopo  un'adeguata  consultazione del pubblico
interessato,  richiedono al Ministero dell'ambiente le autorizzazioni
per  la  reintroduzione  delle  specie  di  cui  all'allegato D e per
l'introduzione di specie non locali, presentando un apposito studio.
  2.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 11
febbraio   1992,   n.   157,  la  reintroduzione  di  specie  di  cui
all'allegato  D, puo' essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente,
sentito  per  quanto  di competenza l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica  o  altri organismi tecnico-scientifici competenti, qualora
lo  studio  di  cui  al  comma  1,  condotto anche sulla scorta delle
esperienze  acquisite  in  altri  Stati  membri dell'Unione europea o
altrove,  assicuri  che  tale  reintroduzione  contribuisca  in  modo
efficace  a  ristabilire uno stato di conservazione soddisfacente per
la specie medesima e per l'habitat interessato.
  3.  L'introduzione  di  specie  non  locali puo' essere autorizzata
secondo  la  procedura  di cui al comma 2 qualora lo studio di cui al
comma  1  assicuri  che  non  venga  arrecato  alcun pregiudizio agli
habitat  naturali,  ne' alla fauna, ne' alla flora selvatiche locali.
Le  valutazioni  effettuate  sono  comunicate ai competenti organismi
dell'Unione europea.
 
          Nota all'art. 12:
            - Per la legge 11 febbraio 1992, n. 157, ved.  note  alle
          premesse, L'art. 20 cosi' recita:
            "Art. 20 (Introduzione di fauna selvatica dall'estero). -
          1.  L'introduzione  dall'estero  di  fauna  selvatica viva,
          purche'   appartenente   alle   specie   autoctone,    puo'
          effettuarsi   solo   a   scopo   di   ripopolamento   e  di
          miglioramento genetico.
            2. I permessi d'importazione  possono  essere  rilasciati
          unicamente  a ditte che dispongono di adeguate strutture ed
          attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al  fine
          di  avere  le  opportune  garanzie  di controlli, eventuali
          quarantene e relativi controlli sanitari.
            3. Le autorizzazioni per le attivita' di cui al  comma  1
          sono  rilasciate  dal  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste su parere  dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna
          selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali".