Art. 13 Informazione 1. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonche' alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio di cui all'articolo 7. 2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente un rapporto, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresi' una relazione annuale sulle attivita' di valutazione di incidenza di piani e progetti e sulle eventuali misure compensative di cui all'articolo 5.