Art. 13
                            Informazione

  1.  Il  Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea,
secondo  il  modello  da  essa  definito,  ogni sei anni, a decorrere
dall'anno  2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del
presente  regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative
alle  misure  di  conservazione  di  cui all'articolo 4, nonche' alla
valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione
degli  habitat  naturali  di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato  B  ed  i  principali  risultati del monitoraggio di cui
all'articolo 7.
  2.  Ai  fini  della  relazione  di  cui al comma 1, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano presentano al Ministero
dell'ambiente  un  rapporto,  entro due anni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  regolamento,  sulle  misure  di  conservazione
adottate  e  sui  criteri individuati per definire specifici piani di
gestione;  le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano
presentano   altresi'   una  relazione  annuale  sulle  attivita'  di
valutazione di incidenza di piani e progetti e sulle eventuali misure
compensative di cui all'articolo 5.