Art. 14 Ricerca e istruzione 1. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attivita' scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversita' mediante la conservazione degli habitat naturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove, altresi', programmi di ricerca per il monitoraggio di cui all'articolo 7. 2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obbiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3. 3. Il Ministero dell'ambiente d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat, nonche' gli habitat naturali.