Art. 14
                        Ricerca e istruzione

  1.  Il  Ministero  dell'ambiente,  d'intesa  con le amministrazioni
interessate,   promuove   la  ricerca  e  le  attivita'  scientifiche
necessarie  ai  fini  della  conoscenza  e  della  salvaguardia della
biodiversita'  mediante  la  conservazione  degli  habitat  naturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino
in   uno  stato  di  conservazione  soddisfacente,  anche  attraverso
collaborazioni   e  scambio  di  informazioni  con  gli  altri  Paesi
dell'Unione  europea. Promuove, altresi', programmi di ricerca per il
monitoraggio di cui all'articolo 7.
  2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obbiettivi
prioritari,  quelli  relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli
relativi  all'individuazione  delle  aree  di  collegamento ecologico
funzionale di cui all'articolo 3.
  3.  Il  Ministero  dell'ambiente  d'intesa  con  le amministrazioni
interessate  promuove  l'istruzione  e  l'informazione generale sulla
esigenza  di  tutelare  le  specie  di  fauna e flora selvatiche e di
conservare il loro habitat, nonche' gli habitat naturali.