Art. 9.
                    Tutela delle specie vegetali
 1.  Per  le  specie  vegetali  di cui all'allegato D, lettera b), al
presente regolamento e' fatto divieto di:
  a)  raccogliere,  collezionare,  tagliare,  estirpare o distruggere
intenzionalmente  esemplari delle suddette specie, nella loro area di
distribuzione naturale;
  b)  possedere,  trasportare, scambiare o commercializzare esemplari
delle  suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli
lecitamente  raccolti  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento.
 2.  I  divieti  di cui al comma 1, lettere a) e b), si riferiscono a
tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si
applica il presente articolo.