Art. 2.
                 Disciplina dell'imposta sostitutiva

  1.  L'imposta  sostitutiva  di  cui al presente decreto deve essere
versata  in  un  massimo  di  cinque rate annuali di pari importo: la
prima  con  scadenza  entro  il  termine previsto per il versamento a
saldo  delle  imposte  sui redditi relative al periodo di imposta nel
quale  e'  stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto
le  operazioni di fusione e di scissione; le altre con scadenza entro
il  termine  previsto  per  il  versamento  a saldo delle imposte sui
redditi  relative  ai  quattro  periodi  di  imposta  successivi. Gli
importi  da  versare  a  titolo di imposta sostitutiva possono essere
compensati  con  i  crediti  di  imposta  ovvero  con le eccedenze di
imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative a periodi
di   imposta   precedenti  o  da  quelle  entro  il  cui  termine  di
presentazione  devono  essere  effettuati  i  versamenti dei predetti
importi.  Il  pagamento  dell'imposta  sostitutiva non da' diritto al
rimborso delle imposte sui redditi eventualmente gia' assolte.
  2.  L'imposta  sostitutiva  non e' deducibile ai fini delle imposte
sui redditi.
  3.   Per   la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,  le
sanzioni,  i  rimborsi  ed  il  contenzioso  in  materia  di  imposta
sostitutiva  si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.