Art. 4.
               Regimi fiscali del soggetto conferente
                     e del soggetto conferitario

  1. I conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore
a  tre  anni,  effettuati  tra  i soggetti indicati nell'articolo 87,
comma  1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,   n.   917,   non   costituiscono  realizzo  di  plusvalenze  o
minusvalenze.  Tuttavia  il  soggetto conferente deve assumere, quale
valore  delle  partecipazioni  ricevute,  l'ultimo valore fiscalmente
riconosciuto   dell'azienda  conferita  e  il  soggetto  conferitario
subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi
dell'attivo  e  del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da
apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione
dei  redditi,  i  dati  esposti  in  bilancio  e i valori fiscalmente
riconosciuti.
  2.  In  luogo  dell'applicazione  delle disposizioni del comma 1, i
soggetti  ivi indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per
l'applicazione  delle  disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e  dell'articolo  1  del presente decreto.
L'opzione  puo'  essere  esercitata  anche  per i conferimenti di cui
all'articolo  1  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 544,
recante  disposizioni  per  l'adeguamentoalle  direttive  comunitarie
relative  al  regime  fiscale  di  fusioni,  scissioni,  conferimenti
d'attivo e scambi di azioni.
  3.  Qualora  non  sia  esercitata  l'opzione  di  cui  al  comma 2,
l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario a seguito del
conferimento  si  considera formato con gli utili di cui all'articolo
41,  comma  1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917, concernente la tassazione degli utili derivanti dalla
partecipazione  in  societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito
delle   persone  giuridiche,  per  la  parte  che  eccede  il  valore
fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.
 
           Note all'art. 4:
            -  Si    riporta il testo dell'art.  41, comma 1, lettera
          e), nonche' dell'art.  87  del  citato  testo  unico  delle
          imposte sui redditi:
            "Art.  41  (Redditi  di  capitale).  - 1. Sono redditi di
          capitale:
              a)-d) (omissis);
            e) gli    utili  derivanti    dalla  partecipazione    in
          societa'    ed enti soggetti all'imposta  sul reddito delle
          persone  giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del
          comma 2 dell'art. 49".
            "Art. 87   (Soggetti passivi).    -  1.    Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
            a)  le  societa' per azioni e  in accomandita per azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
            b) gli  enti pubblici e  privati diversi dalle  societa',
          residenti nel  territorio  dello  Stato,   che hanno    per
          oggetto   esclusivo   o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
            c) gli  enti pubblici e  privati diversi dalle  societa',
          residenti nel territorio  dello Stato,  che non hanno   per
          oggetto    esclusivo  o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
            d) le  societa' e gli enti  di ogni tipo, con    o  senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato.
            2. Tra gli enti  diversi  dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere  b)  e  c) del   comma   1, si  comprendono,  oltre
          alle  persone      giuridiche,      le   associazioni   non
          riconosciute,  i  consorzi  e   le altre organizzazioni non
          appartenenti ad altri soggetti  passivi nei confronti delle
          quali il presupposto dell'imposta  si  verifica    in  modo
          unitario  e autonomo.   Tra le societa'  e gli enti di  cui
          alla lettera d)  del    comma  1  sono  comprese  anche  le
          societa' e le associazioni indicate nell'art. 5.
            3.  Ai    fini delle imposte   sui redditi si considerano
          residenti le societa' e gli  enti che per la maggior  parte
          del  periodo  di imposta hanno  la sede  legale  o la  sede
          dell'amministrazione o  l'oggetto principale nel territorio
          dello Stato.
            4.   L'oggetto esclusivo   o  principale    dell'ente  e'
          determinato  in base all'atto costitutivo,  se esistente in
          forma di    atto  pubblico  o  di      scrittura    privata
          autenticata,   e,    in  mancanza,   in  base all'attivita'
          effettivamente esercitata".
            - Si riporta   il  testo  dell'art.  1  del  D.Lgs.    30
          dicembre  1992,  n.    544,    recante: "Disposizioni   per
          l'adeguamento  alla direttiva   del Consiglio    90/434/CEE
          relativa    al   regime   fiscale comune  da applicare alle
          fusioni, alle scissioni, ai  conferimenti d'attivo ed  agli
          altri  scambi    di azioni   concernenti societa'  di Stati
          membri diversi":
            "Art. 1 - 1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  si
          applicano:
            a)  alle  fusioni tra societa' per azioni, in accomandita
          per azioni, a  responsabilita' limitata,  cooperative e  di
          mutua  assicurazione, enti pubblici  e privati  aventi  per
          oggetto  esclusivo    o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali,   residenti  nel  territorio  dello  Stato,  e
          soggetti residenti  in altri  Stati membri  della Comunita'
          economica    europea,  purche'    non si   considerino, per
          convenzione in materia di doppia  imposizione  con    Stati
          terzi,  residenti  fuori della Comunita', che  appartengano
          alle categorie indicate   nella tabella A  allegata      al
          presente     decreto,   da    considerare   automaticamente
          aggiornata  in  conformita'  con      eventuali   modifiche
          dell'allegato alla direttiva del  Consiglio delle Comunita'
          europee  n. 90/434  del 23 luglio 1990,  e siano sottoposti
          a  una delle imposte  indicate nella tabella B  allegata al
          presente decreto  o ad altra che  in futuro la sostituisca,
          senza possibilita' di   opzione, sempre che  nel  concambio
          l'eventuale  conguaglio  in  danaro  ai    partecipanti dei
          soggetti fusi o incorporati   non   superi  il   10%    del
          valore  nominale   della partecipazione ricevuta;
            b)   alle   scissioni    attuate  mediante  trasferimento
          dell'intero patrimonio di uno dei soggetti  indicati  nella
          lettera  a)  a  due o piu' soggetti  indicati  nella stessa
          lettera,  preesistenti  o di  nuova costituzione,    alcuno
          dei   quali   sia residente  in  uno Stato  della Comunita'
          diverso  da quello  del primo,  e limitatamente  alla parte
          corrispondente   dell'operazione,   con   assegnazione   ai
          partecipanti delle azioni o  quote di ciascuno dei soggetti
          beneficiari   in  misura  proporzionale    alle  rispettive
          partecipazioni     nel  soggetto     scisso,   sempre   che
          quest'ultimo  o almeno  uno dei beneficiari siano residenti
          nel territorio dello  Stato, che la quota  di    patrimonio
          trasferita  a  ciascun  beneficiario  sia  costituita    da
          aziende o complessi aziendali relativi   a   singoli   rami
          dell'impresa  del    conferente    e    che   nel concambio
          l'eventuale conguaglio  in  danaro  ai partecipanti   della
          societa'    scissa   non   superi   il    10%   del  valore
          nominale  della partecipazione ricevuta;
            c) ai conferimenti  di aziende o di complessi   aziendali
          relativi  a  singoli  rami dell'impresa da uno ad altro dei
          soggetti indicati nella lettera a),    residenti  in  Stati
          diversi  della  Comunita',    sempre  che  uno  dei due sia
          residente nel territorio dello Stato;
            d) alle  operazioni indicate nelle  lettere    precedenti
          tra  soggetti  di  cui  alla lettera a) non   residenti nel
          territorio  dello  Stato,  con  riguardo    alle    stabili
          organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato oggetto delle
          operazioni stesse;
            e) alle  permute e ai  conferimenti di   azioni o  quote,
          mediante  i  quali uno dei  soggetti indicati nella lettera
          a)  acquisti o integri una partecipazione di controllo,  ai
          sensi  dell'art. 2359, comma 1, n.  1,  del codice  civile,
          in  uno   dei soggetti   indicati nella    stessa  lettera,
          residente  in  uno  Stato della Comunita' diverso da quello
          del primo, attribuendo ai   partecipanti proprie  azioni  o
          quote  in  cambio di   quelle   ricevute   in   permuta   o
          conferimento  ed  un  eventuale conguaglio in danaro    non
          superiore  al  10%  del    valore  nominale  delle suddette
          azioni o  quote,  sempre che  alcuno  dei partecipanti  che
          effettuano lo scambio sia residente  nel  territorio  dello
          Stato  ovvero  la      partecipazione     scambiata     sia
          relativa     ad     una      stabile  organizzazione    nel
          territorio    dello Stato   di un   soggetto indicato nella
          lettera a)".