Art. 10.
Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui
                 all'articolo 3, comma 1, lettera e)

  1. Per gli enti privati non commerciali di cui all'articolo 3,
  comma  1,  lettera  e)  che  svolgono  esclusivamente attivita' non
commerciali,  la  base  imponibile  e' determinata in un importo pari
all'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente,
dei   redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro  dipendente  di  cui
all'articolo  47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  dei  compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa
di  cui  all'articolo 49, comma 2, lettera a), del citato testo unico
n. 917 del 1986.
  2.  Se  i  soggetti  di  cui  al comma 1 esercitano anche attivita'
commerciali  la  base  imponibile  a  queste  relativa e' determinata
secondo  la  disposizione dell'articolo 5, comma 2 o, ricorrendone le
condizioni,  comma  3, computando i costi deducibili ivi indicati non
specificamente  riferibili  alle attivita' commerciali per un importo
corrispondente  al  rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri
proventi   considerati  dalle  predette  disposizioni  e  l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi. La base imponibile relativa
alle  altre  attivita' e' determinata a norma del precedente comma 1,
ma   l'ammontare   delle  retribuzioni  e  dei  compensi  e'  ridotto
dell'importo   di   essi  specificamente  riferibile  alle  attivita'
commerciali  o,  in difetto, dell'importo a queste imputabili in base
al predetto rapporto.
  3.  Per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
provincie,  i  comuni  e  gli  enti  pubblici  non commerciali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), si applicano le disposizioni del
comma 1. Se svolgono anche attivita' commerciali, i predetti soggetti
possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a
tali attivita' secondo le disposizioni del comma 2.
  4.  Per  gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e), la base imponibile e' determinata:
    a)  per  le  societa' ed enti commerciali secondo le disposizioni
degli articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili;
    b)  per  le societa' ed associazioni esercenti arti e professioni
secondo la disposizione dell'articolo 8;
    c)  per  gli  enti  non  commerciali  secondo le disposizioni dei
precedenti commi 1 e 2 che risultano ad essi applicabili.
  5.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  titolo le attivita'
commerciali  sono  quelle  considerate tali ai fini delle imposte sui
redditi.
 
           Nota all'art. 10:
             - Si riporta il testo degli articoli 47 e 49 del TUIR:
            "Art.   47  (Redditi    assimilati  a  quelli  di  lavoro
          dipendente). - 1.   Sono assimilati ai  redditi  di  lavoro
          dipendente:
            a)  i  compensi  percepiti,  entro i  limiti  dei  salari
          correnti  maggiorati  del 20 per cento, dai lavoratori soci
          delle   cooperative   di   produzione   e   lavoro,   delle
          cooperative  di  servizi,  delle cooperative agricole  e di
          prima trasformazione   dei prodotti    agricoli  e    delle
          cooperative della piccola pesca;
            b)   le indennita'  e i  compensi percepiti  a carico  di
          terzi  dai prestatori di lavoro   dipendente per  incarichi
          svolti    in  relazione  a  tale qualita', ad esclusione di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati  al  datore  di  lavoro e di quelli che per legge
          devono essere riversati allo Stato;
            c) le somme  da chiunque corrisposte a titolo di    borsa
          di  studio  o  di  assegno, premio   o sussidio per fini di
          studio     o  di   addestramento   professionale,   se   il
          beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente
          nei confronti del soggetto erogante;
            d)  le    remunerazioni  dei    sacerdoti,  di cui   agli
          articoli   24, 33, lettera   a), e   34  della    legge  20
          maggio 1985,  n. 222,  nonche' le congrue  e i  supplementi
          di    congrua di   cui all'articolo  33, primo comma, della
          legge 26 luglio 1974, n. 343;
            e) il   trattamento speciale di   disoccupazione  di  cui
          alla    legge 5 novembre 1968, n. 1115, nonche' il compenso
          corrisposto ai lavoratori impegnati,   per    effetto    di
          specifiche  disposizioni  normative,  in lavori socialmente
          utili;
            f)  le indennita',  i  gettoni  di presenza  e  gli altri
          compensi  corrisposti  dallo  Stato,   dalle regioni, dalle
          province   e dai  comuni  per  l'esercizio    di  pubbliche
          funzioni,    ad esclusione di  quelli che per legge debbono
          essere riversati allo Stato;
            g) le indennita' di  cui  all'art.    1  della  legge  31
          ottobre 1965, n.  1261, e all'art. 1 della legge  13 agosto
          1979,  n.  384,  percepite  dal  membri    del   Parlamento
          nazionale  e del  Parlamento  europeo   e   le  indennita',
          comunque  denominate, percepite   per le cariche elettive e
          per le funzioni   di cui agli articoli 114  e    135  della
          Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816;
            h)   le   rendite   vitalizie  e    le  rendite  a  tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso;
            h-bis) le  prestazioni comunque  erogate   in   forma  di
          trattamento periodico ai  sensi del D.Lgs. 21  aprile 1993,
          n. 124,  e successive modificazioni ed integrazioni
            i)  gli  altri assegni  periodici,  comunque  denominati,
          alla    cui produzione   non   concorrono  attualmente  ne'
          capitale   ne'   lavoro, compresi  quelli  indicati    alle
          lettere  h)  e i) del  comma 1 dell'art.  10 tra gli  oneri
          deducibili ed esclusi quelli  indicati alla lettera c)  del
          comma 1 dell'art. 41;
            l)  le  mance    percepite  dagli impiegati tecnici delle
          case da gioco (croupiers) direttamente o  per  effetto  del
          riparto  eseguito  a  cura di appositi organismi costituiti
          all'interno dell'impresa,  in  relazione  allo  svolgimento
          dell'attivita' di lavoro subordinato.
            2.  I  redditi  di cui alla lettera   a) del comma 1 sono
          assimilati ai redditi  di lavoro  dipendente a   condizione
          che  la cooperativa  sia iscritta nel  registro prefettizio
          o  nello  schedario   generale della cooperazione, che  nel
          suo statuto siano   inderogabilmente  indicati  i  principi
          della  mutualita'    stabiliti  dalla  legge  e    che tali
          principi siano effettivamente osservati.
            3. Per i redditi indicati alle lettere  f), g), h)  e  i)
          del  comma  1  l'assimilazione    ai    redditi di   lavoro
          dipendente  non comporta  le detrazioni previste  dall'art.
          13".
            "Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo).  - 1. Sono redditi
          di  lavoro autonomo quelli  che derivano  dall'esercizio di
          arti   e  professioni.    Per    esercizio    di  arti    e
          professioni    si  intende    l'esercizio   per professione
          abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita'  di  lavoro
          autonomo  diverse  da  quelle   considerate  nel  capo  VI,
          compreso  l'esercizio  in    forma  associata di   cui alla
          lettera c) del  comma 3 dell'articolo 5.
             2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
            a) i  redditi derivati  dagli uffici  di  amministratore,
          sindaco  o revisore  di  societa',  associazioni  e   altri
          enti   con    o    senza  personalita'    giuridica,  dalla
          collaborazione    a  giornali,    riviste,  enciclopedie  e
          simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni  e  da
          altri   rapporti      di   collaborazione     coordinata  e
          continuativa. Si considerano  tali i  rapporti aventi   per
          oggetto    la prestazione   di attivita',   non  rientranti
          nell'oggetto  dell'arte   o   professione esercitata    dal
          contribuente    ai  sensi   del comma   1, che   pur avendo
          contenuto intrinsecamente artistico  o  professionale  sono
          svolte  senza  vincolo di   subordinazione a  favore di  un
          determinato  soggetto nel quadro di un rapporto unitario  e
          continuativo senza  impiego  di  mezzi  organizzati  e  con
          retribuzione periodica prestabilita;
            b)  i redditi  derivanti  dalla utilizzazione  economica,
          da    parte  dell'autore    o     inventore,   di     opere
          dell'ingegno,   di  brevetti industriali  e  di   processi,
          formule  o  informazioni  relativi  ad esperienze acquisite
          in  campo  industriale,  commerciale  o scientifico, se non
          sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
            c) le partecipazioni agli utili di  cui alla  lettera  f)
          del comma 1 dell'art.  41 quando  l'apporto  e'  costituito
          esclusivamente  dalla prestazione di lavoro;
            d)  le  partecipazioni agli utili  spettanti ai promotori
          e   ai soci fondatori    di  societa'    per  azioni,    in
          accomandita per  azioni e  a responsabilita' limitata;
            e)  le  indennita'  per  la  cessazione  di  rapporti  di
          agenzia;
            f)  i  redditi  derivanti  dall'attivita' di  levata  dei
          protesti esercitata   dai segretari   comunali  ai    sensi
          della  legge 12  giugno 1973, n. 349.
            3.  Per   i redditi derivanti  dalle prestazioni sportive
          oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla  legge
          23  marzo  1981,  n. 91, si   applicano   le   disposizioni
          relative ai  redditi  indicati  alla lettera a)  del  comma
          2".