Art. 11 Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta 1. Nella determinazione della base imponibile: a) i componenti positivi e negativi si assumono in conformita' delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e della applicazione di esse in sede di dichiarazione dei redditi; b) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti e, nei limiti del 70 per cento, quelle per il personale assunto con contratti di formazione lavoro; c) non sono ammessi in deduzione: 1) i costi relativi al personale indicati nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile; 2) i costi per prestazioni di lavoro occasionale; 3) i compensi erogati a terzi in esecuzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del citato testo unico n. 917 del 1986; 4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 del citato testo unico n. 917 del 1986; 5) gli utili erogati agli associati in partecipazione di cui alla lettera c), del predetto articolo 49, comma 2, del medesimo testo unico n. 917 del 1986; 6) il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalita' di calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del Ministro delle finanze. 2. Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, le componenti positive e negative sono accertate in ragione della loro classificazione secondo corretti principi contabili.
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 2425 del codice civile e' riportato in nota all'art. 5. - Il testo degli artt. 47 e 49 del TUIR e' riportato in nota all'art. 10.