Art. 11 
Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione
                                netta 
 
  1. Nella determinazione della base imponibile: 
    a) i componenti positivi e negativi si  assumono  in  conformita'
delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
della applicazione di esse in sede di dichiarazione dei redditi; 
    b) sono ammessi in deduzione i contributi  per  le  assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative  agli
apprendisti e, nei limiti del 70 per cento, quelle per  il  personale
assunto con contratti di formazione lavoro; 
    c) non sono ammessi in deduzione: 
    1) i costi relativi al  personale  indicati  nell'articolo  2425,
primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile; 
    2) i costi per prestazioni di lavoro occasionale; 
    3) i compensi erogati  a  terzi  in  esecuzione  di  rapporti  di
collaborazione coordinata e  continuativa  di  cui  all'articolo  49,
comma 2, lettera a), del citato testo unico n. 917 del 1986; 
    4) i compensi per  prestazioni  di  lavoro  assimilato  a  quello
dipendente ai sensi dell'articolo 47 del citato testo  unico  n.  917
del 1986; 
    5) gli utili erogati agli associati in partecipazione di cui alla
lettera c), del predetto articolo 49, comma  2,  del  medesimo  testo
unico n. 917 del 1986; 
    6) il  canone  relativo  a  contratti  di  locazione  finanziaria
limitatamente  alla   parte   riferibile   agli   interessi   passivi
determinata  secondo  le  modalita'  di  calcolo,  anche  forfetarie,
stabilite con decreto del Ministro delle finanze. 
  2. Indipendentemente dalla collocazione  nel  conto  economico,  le
componenti positive e negative sono accertate in ragione  della  loro
classificazione secondo corretti principi contabili. 
 
           Nota all'art. 11:
            -  Il    testo  dell'art.  2425  del    codice  civile e'
          riportato  in nota all'art. 5.
            -   Il testo   degli artt.   47  e    49  del    TUIR  e'
          riportato in  nota all'art. 10.