Art. 12. 
Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal
         territorio dello Stato o da soggetti non residenti. 
 
  1. Nei confronti dei  soggetti  passivi  residenti  nel  territorio
dello Stato che esercitano attivita' produttive anche  all'estero  la
quota di valore a  queste  attribuibili  secondo  i  criteri  di  cui
all'articolo  4,  comma  2,  e'  scomputata  dalla  base   imponibile
determinata a norma degli articoli da 5 a 10. 
  2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel  territorio
dello Stato si considera prodotto nel  territorio  della  regione  il
valore derivante dall'esercizio di attivita' commerciali, di  arti  o
professioni o da attivita' non commerciali esercitate nel  territorio
stesso per un periodo di tempo non  inferiore  a  tre  mesi  mediante
stabile organizzazione, base fissa o  ufficio,  ovvero  derivante  da
imprese  agricole  esercitate  nel  territorio  stesso.  Qualora   le
suddette attivita' o imprese siano esercitate nel territorio di  piu'
regioni si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 2. 
  3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi  si  considerano
residenti nel territorio dello Stato quando ricorrono le  condizioni,
rispettivamente applicabili, previste negli articoli 2, comma  2,  5,
comma 3, lettera d), e 87, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
 
           Nota all'art. 12:
            - Il testo dell'art. 87 del TUIR e'  riportanto  in  nota
          all'art. 3.