Art. 16. 
                     Determinazione dell'imposta 
 
  1. L'imposta e' determinata applicando al valore  della  produzione
netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal  comma
2, nonche' nei commi 1 e 2 dell'articolo 45. 
  2. Nei confronti dei soggetti di  cui  all'articolo  88,  comma  1,
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  degli  altri
enti pubblici, compresi quelli non residenti, relativamente al valore
prodotto nell'esercizio di attivita' non  commerciali,  si  applicano
sull'ammontare  della  retribuzione  annua  corrisposta   a   ciascun
dipendente le aliquote del 9,6 per cento fino a 40 milioni e del  3,8
per  cento  fino  a  150  milioni,  e  sull'ammontare  del   compenso
corrisposto a ciascun collaboratore coordinato  e  continuativo,  con
riferimento ai predetti limiti, le aliquote, rispettivamente, del 6,6
per cento e del 4,6 per cento. 
  3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello  dell'entrata  in
vigore del presente decreto, le regioni hanno facolta' di  maggiorare
l'aliquota di cui  al  comma  1  fino  ad  un  massimo  di  un  punto
percentuale. La maggiorazione puo' essere differenziata  per  settori
di attivita' e per categorie di soggetti passivi. 
 
           Note all'art. 16:
            -  Il  testo  dell'art. 88 del TUIR e' riportanto in nota
          all'art. 3.