Art. 16. Determinazione dell'imposta 1. L'imposta e' determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonche' nei commi 1 e 2 dell'articolo 45. 2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli altri enti pubblici, compresi quelli non residenti, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attivita' non commerciali, si applicano sull'ammontare della retribuzione annua corrisposta a ciascun dipendente le aliquote del 9,6 per cento fino a 40 milioni e del 3,8 per cento fino a 150 milioni, e sull'ammontare del compenso corrisposto a ciascun collaboratore coordinato e continuativo, con riferimento ai predetti limiti, le aliquote, rispettivamente, del 6,6 per cento e del 4,6 per cento. 3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, le regioni hanno facolta' di maggiorare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La maggiorazione puo' essere differenziata per settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 88 del TUIR e' riportanto in nota all'art. 3.