Art. 17.
 Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti

  1.  Per  i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto  hanno  acquisito  il  diritto  a fruire di uno dei regimi di
esenzione  decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui
redditi  nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle
singole  leggi  di  esonero,  il valore prodotto nel territorio della
regione  ove  e'  ubicato  lo stabilimento o l'impianto cui il regime
agevolativo  si  riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e 5,
e'  ridotto per il residuo periodo di applicabilita' del detto regime
di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.
  2.  I  soggetti  di  cui  all'articolo 3, comma 171, della legge 23
dicembre   1996,  n.  662,  che  si  avvalgono  della  determinazione
forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto a norma dei
commi  173  e 177 del predetto articolo possono, ai fini dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  determinare il valore della
produzione  netta  applicando  al  volume  di  affari  le percentuali
stabilite  nel medesimo comma 177 e aumentando il risultato del costo
del  personale  dipendente,  dei  compensi  erogati  ai collaboratori
coordinati e continuativi e degli interessi passivi.
  3.   Ai  soggetti  che  svolgono  attivita'  produttive  attraverso
stabilimenti  industriali  tecnicamente  organizzati  impiantati  nel
territorio  del Mezzogiorno, definiti dall'articolo 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,  spetta  una
detrazione  dall'imposta determinata ai sensi del precedente articolo
10  di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell'ammontare
delle  spese  per  prestazioni  di lavoro dipendente risultante dalle
dichiarazioni  presentate  ai  fini  fiscali  relative  al periodo di
imposta  in  corso al 1 gennaio 1998 e all'1 per cento per il periodo
di  imposta  in  corso  al  1  gennaio  1999,  qualora  sussistano le
condizioni   per  l'applicazione  delle  disposizioni  relative  alla
fiscalizzazione degli oneri sociali.
  4.  Per  le  cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa, la base
imponibile e' determinata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2.
  5.  Per  le  cooperative  sociali  di  cui all'articolo 1, comma 1,
lettera  b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, il costo del lavoro
delle  persone  svantaggiate  di  cui  all'articolo  4 della medesima
legge, e' deducibile per intero dalla base imponibile.
  6.  Per  l'anno 1998, le cooperative sociali di cui all'articolo 1,
comma  1,  lettera  a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, deducono
dalla  base imponibile una somma pari alla differenza tra l'ammontare
delle  retribuzioni  effettivamente corrisposte e quello calcolato in
base  ai  salari  convenzionali. Per gli anni 1999 e 2000 la somma da
dedurre  dalla  base  imponibile  e' pari, rispettivamente, al 75 per
cento  e  al  50 per cento della predetta differenza calcolata con le
medesime  modalita'. A decorrere dall'anno 2001 la base imponibile e'
determinata in maniera ordinaria.
 
           Note all'art. 17:
            -  Si  riporta il testo dell'art. 3, commi 171, 173 e 177
          della legge n. 662/1996:
            "171.   Le     persone   fisiche,    esercenti    imprese
          ovvero  arti  o professioni, applicano l'imposta sul valore
          aggiunto  e le imposte sui redditi secondo le  disposizioni
          dei commi da 172 a  184 se nell'anno solare precedente:
            a) non hanno  realizzato un volume d'affari superiore   a
          20 milioni di lire;  a tal  fine si  tiene conto anche  dei
          corrispettivi    e  dei compensi, non   rilevanti ai   fini
          dell'applicazione    dell'imposta  sul   valore   aggiunto,
          percepiti nell'esercizio;
            b)  non    hanno  utilizzato  beni   strumentali di costo
          complessivo al netto degli ammortamenti superiore a lire 20
          milioni;
            c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
            d)  non  hanno   corrisposto,   a dipendenti   o    altri
          collaboratori  stabili,    compensi  complessivi,   tenendo
          conto      anche   dei      contributi   previdenziali   ed
          assistenziali,  superiori  al    70  per  cento  del volume
          d'affari di cui alla lettera a).
            172. (Omissis).
            173. Nei confronti  dei soggetti di cui  al  comma    171
          l'imposta  sul  valore  aggiunto,    eccetto  che  per   le
          attivita' di cui  agli articoli 34,   74 e    74-ter    del
          decreto del  Presidente  della Repubblica  26 ottobre 1972,
          n.  633,  o  rientranti   in altri regimi speciali   per le
          quali   rimane  ferma    la    relativa    disciplina,   e'
          determinata   forfettariamente,       in          relazione
          all'attivita'    prevalentemente esercitata,    sulla  base
          delle    percentuali sottoindicate,   applicate all'imposta
          corrispondente alle operazioni imponibili:
            a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi:  73
          per cento;
            b)  imprese  aventi  per  oggetto altre attivita': 60 per
          cento;
            c) esercenti arti e professioni: 84 per cento.
            174-176. (Omissis).
            177.  Il reddito  di impresa  o di  lavoro autonomo    e'
          determinato   forfettariamente       e    in      relazione
          all'attivita'   prevalentemente esercitata,  sulla     base
          delle   percentuali   di    seguito  indicate applicate  al
          volume d'affari,   aumentato   dei   corrispettivi e    dei
          compensi  non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA,
          nonche' di quelli  non  concorrenti  alla  formazione   del
          volume    d'affari    se  trattasi  di  esercenti  imprese,
          percepiti nell'esercizio:
            a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi:  75
          per cento;
            b)  imprese  aventi  per  oggetto altre attivita': 61 per
          cento;
            c) esercenti arti e professioni: 78 per cento".
            - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 218/1978:
            "Art.  1  (Sfera    territoriale di applicazione). -   Il
          presente testo unico   si   applica,  qualora    non    sia
          prescritto  diversamente   dalle singole disposizioni, alle
          regioni  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglie,  Basilicata,
          Calabria,  Sicilia   e Sardegna, alle province  di Latina e
          di  Frosinone,  ai comuni  della  provincia  di Rieti  gia'
          compresi nell'ex  circondario  di  Cittaducale,  ai  comuni
          compresi  nella zona del comprensorio di bonifica del fiume
          Tronto, ai comuni della provincia di  Roma compresi   nella
          zona della  bonifica  di Latina,  all'Isola d'Elba, nonche'
          agli  interi territori  dei comuni di Isola del Giglio e di
          Capraia Isola.
            Qualora  il  territorio  dei  comprensori    di    bonica
          di    cui    al precedente   comma   comprenda   parte   di
          quello   di   un   comune   con popolazione   superiore  ai
          10.000   abitanti    alla  data    del  18    agosto  1957,
          l'applicazione   del  testo  unico  sara'    limitata    al
          solo   territorio   di   quel   comune  facente  parte  dei
          comprensori medesimi.
            Gli interventi comunque previsti da leggi in  favore  del
          Mezzogiorno  d'Italia,  escluse quelle che hanno  specifico
          riferimento ad una zona particolare, si intendono,  in ogni
          caso, estesi a   tutti i territori  indicati  nel  presente
          articolo".
            - Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 della legge n.
          381/1991:
            "Art.  1  (Definizione).    -  1.  Le cooperative sociali
          hanno lo scopo di perseguire  l'interesse generale    della
          comunita'  alla promozione umana e all'integrazione sociale
          dei cittadini attraverso:
            a) la gestione di servizi sociosanitario ed educativi;
            b)    lo svolgimento   di attivita'  diverse -  agricole,
          industriali,  commerciali  o  di  servizi    -  finalizzate
          all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
            2.  Si  applicano  alle  cooperative  sociali,  in quanto
          compatibili con la presente legge,  le  norme  relative  al
          settore in cui le cooperative stesse operano.
            3.   La  denominazione  sociale, comunque  formata,  deve
          contenere l'indicazione di ''cooperativa sociale''".
            "Art. 4 (Persone svantaggiate). -  1.  Nelle  cooperative
          che  svolgono  le  attivita'   di cui all'art. 1,  comma 1,
          lettera  b,    si  considerano  persone  svantaggiate   gli
          invalidi    fisici,  psichici e sensoriali, gli ex  degenti
          di  istituti  psichiatrici, i   soggetti   in   trattamento
          psichiatrico,  i    tossicodipendenti,  gli    alcolisti, i
          minori  in eta' lavorativa  in  situazioni  di  difficolta'
          familiare,      i     condannati  ammessi    alle    misure
          alternative  alla  detenzione  previste  dagli articoli 47,
          47-bis, 47-ter e 48  della legge 26 luglio  1975,  n.  354,
          come  modificati dalla   legge 10 ottobre 1986, n.  663. Si
          considerano inoltre   persone svantaggiate    i    soggetti
          indicati    con decreto   del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, su proposta   del Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,    di  concerto  con il Ministro della
          sanita',   con il    Ministro  dell'interno    e    con  il
          Ministro  per  gli affari sociali,  sentita la  commissione
          centrale  per  le cooperative istituita  dall'art.  18  del
          citato decreto  legislativo  del  Capo provvisorio    dello
          Stato    14    dicembre  1947,    n.   1577, e   successive
          modificazioni.
            2.  Le persone  svantaggiate di  cui al  comma 1   devono
          costituire  almeno   il  trenta per  cento  dei  lavoratori
          della  cooperativa  e, compatibilmente  con il  loro  stato
          soggettivo,  essere socie  della cooperativa   stessa.   La
          condizione  di  persona  svantaggiata  deve risultare    da
          documentazione       proveniente       dalla       pubblica
          amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
            3. Le  aliquote  complessive    della  contribuzione  per
          l'assicurazione      obbligatoria      previdenziale     ed
          assistenziale    dovute    dalle    cooperative    sociali,
          relativamente alla  retribuzione  corrisposta alle  persone
          svantaggiate  di  cui  al presente articolo, sono ridotte a
          zero".