Art. 17. Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti 1. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui redditi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto nel territorio della regione ove e' ubicato lo stabilimento o l'impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e 5, e' ridotto per il residuo periodo di applicabilita' del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito. 2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che si avvalgono della determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto a norma dei commi 173 e 177 del predetto articolo possono, ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, determinare il valore della produzione netta applicando al volume di affari le percentuali stabilite nel medesimo comma 177 e aumentando il risultato del costo del personale dipendente, dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi e degli interessi passivi. 3. Ai soggetti che svolgono attivita' produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, definiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, spetta una detrazione dall'imposta determinata ai sensi del precedente articolo 10 di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998 e all'1 per cento per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1999, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali. 4. Per le cooperative edilizie a proprieta' indivisa, la base imponibile e' determinata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. 5. Per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della medesima legge, e' deducibile per intero dalla base imponibile. 6. Per l'anno 1998, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, deducono dalla base imponibile una somma pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello calcolato in base ai salari convenzionali. Per gli anni 1999 e 2000 la somma da dedurre dalla base imponibile e' pari, rispettivamente, al 75 per cento e al 50 per cento della predetta differenza calcolata con le medesime modalita'. A decorrere dall'anno 2001 la base imponibile e' determinata in maniera ordinaria.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 171, 173 e 177 della legge n. 662/1996: "171. Le persone fisiche, esercenti imprese ovvero arti o professioni, applicano l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi secondo le disposizioni dei commi da 172 a 184 se nell'anno solare precedente: a) non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni di lire; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi, non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti nell'esercizio; b) non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a lire 20 milioni; c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione; d) non hanno corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a). 172. (Omissis). 173. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 171 l'imposta sul valore aggiunto, eccetto che per le attivita' di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o rientranti in altri regimi speciali per le quali rimane ferma la relativa disciplina, e' determinata forfettariamente, in relazione all'attivita' prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali sottoindicate, applicate all'imposta corrispondente alle operazioni imponibili: a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento; b) imprese aventi per oggetto altre attivita': 60 per cento; c) esercenti arti e professioni: 84 per cento. 174-176. (Omissis). 177. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo e' determinato forfettariamente e in relazione all'attivita' prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali di seguito indicate applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, nonche' di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari se trattasi di esercenti imprese, percepiti nell'esercizio: a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento; b) imprese aventi per oggetto altre attivita': 61 per cento; c) esercenti arti e professioni: 78 per cento". - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 218/1978: "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo". - Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 della legge n. 381/1991: "Art. 1 (Definizione). - 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi sociosanitario ed educativi; b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. 3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di ''cooperativa sociale''". "Art. 4 (Persone svantaggiate). - 1. Nelle cooperative che svolgono le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'art. 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. 3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero".