Art. 18. Agevolazioni per nuove iniziative produttive 1. Il comma 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "210. Per le iniziative produttive intraprese nei territori di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e' riconosciuto, per l'anno di inizio di attivita' e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito e' utilizzato per il versamento della detta imposta e non puo' essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative e' concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; la riduzione non puo' essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attivita' e per i cinque successivi.". 2. Con le leggi regionali di cui all'articolo 24, possono essere aumentati la percentuale e l'importo massimo della riduzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 1.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. n. 32/1995, richiamato nel comma 210 dell'art. 2 della legge n. 662/1996, ora novellato: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende: a) per ''aree depresse'' quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5- b, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione; b) (per ''programmazione negoziata'' la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza); c) (per ''accordo di programma'' l'accordo promosso, anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono le modalita' di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive); d) (per ''contratto di programma'' il contratto stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata); e) (per ''intesa di programma'' l'accordo tra i soggetti istituzionali competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionamente in un quadro pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in tema di fattibilita'); e-bis) (per "patto territoriale" l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione della Unione europea). 2. (Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, approva i singoli accordi di programma, contratti di programma e intese di progamma da stipulare). 3. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministazioni a seguito del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96. 3-bis. Il CIPE definisce i contenuti generali dei patti territoriali e le modalita' organizzative ed attuative e approva i singoli patti territoriali da stipulare". - Si riporta uno stralcio del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti: "1. Obiettivi e missioni dei fondi strutturali Art. 1. (O b i e t t i v i) L'azione che la Comunita' conduce attraverso i fondi strutturali, attraverso la Bei e attraverso altri strumenti finanziari esistenti va a sostegno del conseguimento degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 a) e 130 c) del trattato onde contribuire al conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari: 1. promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo e in ritardo (in appresso denominato ''obiettivo n. 1''); 2. riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunita' urbane) gravemente colpite dal declino industriale (in appresso denominato ''obiettivo n. 2''); 3. lottare contro la disoccupazione di lunga durata (in appresso denominato ''obiettivo n. 3''); 4. facilitare l'inserimento professionale dei giovani (in appresso denominato ''obiettivo n. 4''); 5. nella prospettiva della riforma della politica agricola comune: a) accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie; b) promuovere lo sviluppo delle zone rurali (in appresso denominati rispettivamente ''obiettivo n. 5 a)'' e ''obiettivo n. 5 b)'')".