Art. 18.
            Agevolazioni per nuove iniziative produttive
  1.  Il  comma  210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  e'  sostituito dal seguente: "210. Per le iniziative produttive
intraprese  nei  territori di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a),
del   decreto-legge   8   febbraio   1995,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7 aprile 1995, n. 104, e' riconosciuto,
per  l'anno di inizio di attivita' e per i due successivi, un credito
di  imposta  pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul
reddito    delle    persone    fisiche    sui    redditi   riferibili
proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di
arti  o  professioni  dell'anno cui compete; il credito e' utilizzato
per  il  versamento  della detta imposta e non puo' essere superiore,
per  ciascun  anno,  a  lire  5  milioni. Per le stesse iniziative e'
concessa  per  i  medesimi  periodi di imposta la riduzione al 50 per
cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; la riduzione
non puo' essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun
anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali
di  cui  all'obiettivo  1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette
disposizioni  si  applicano per l'anno di inizio di attivita' e per i
cinque successivi.".
  2.  Con  le  leggi regionali di cui all'articolo 24, possono essere
aumentati   la   percentuale  e  l'importo  massimo  della  riduzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 1.
 
           Note all'art. 18:
            -  Si riporta  il testo dell'art. 1 del D.L.  n. 32/1995,
          richiamato  nel  comma  210  dell'art.  2  della  legge  n.
          662/1996, ora novellato:
            "Art.  1  (Definizioni).  -  1.   Ai fini dell'attuazione
          della politica di   intervento nelle   aree depresse    del
          territorio  nazionale e,  in particolare, dell'applicazione
          dell'art.  3,  comma 1,   della legge 19 dicembre 1992,  n.
          488, di   conversione in legge,    con  modificazioni,  del
          decreto-legge  22  ottobre 1992, n.  415, e dell'art. 3 del
          decreto legislativo  3 aprile  1993,  n. 96,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, si intende:
            a)  per    ''aree  depresse''  quelle   individuate     o
          che    saranno individuate    dalla    Commissione    delle
          Comunita'   europee   come ammissibili agli interventi  dei
          fondi  strutturali,  obiettivi    1,  2  e  5-  b,   quelle
          eleggibili  sulla  base  delle   analoghe caratteristiche e
          quelle   rientranti   nelle   fattispecie   dell'art.   92,
          paragrafo    3,  lettera  c),  del Trattato di Roma, previo
          accordo con la Commissione;
            b) (per ''programmazione negoziata'' la  regolamentazione
          concordata  tra    soggetti  pubblici   o tra   il soggetto
          pubblico competente  e la parte o le    parti  pubbliche  o
          private  per   l'attuazione di interventi diversi, riferiti
          ad un'unica finalita' di    sviluppo,  che  richiedono  una
          valutazione complessiva delle attivita' di competenza);
            c)  (per  ''accordo  di  programma''  l'accordo promosso,
          anche ai  sensi  delle    vigenti  disposizioni,    da  una
          amministrazione  centrale    con  i  soggetti  pubblici   e
          privati interessati quando,  per l'attuazione di interventi
          programmati,  occorre l'iniziativa integrata  e  coordinata
          di   regioni,   enti locali  e  altri  soggetti  pubblici e
          privati  e amministrazioni statali,  anche  ad  ordinamento
          autonomo;  con  l'accordo  si attua il  coordinamento delle
          azioni di    rispettiva  competenza,  si  definiscono    le
          modalita'    di   esecuzione   da     parte   di   ciascuna
          amministrazione     partecipante,      il         controllo
          dell'attazione    degli  interventi,    la  verifica    del
          rispetto  delle condizioni  fissate, la individuazione   di
          eventuali   ritardi   o   inadempienze,  l'eventuale revoca
          del  finanziamento  totale  o  parziale   e   l'attivazione
          di procedure sostitutive);
            d)    (per   ''contratto di   programma''   il  contratto
          stipulato  tra l'amministrazione ed una grande impresa o un
          gruppo o un consorzio di medie e  piccole  imprese  per  la
          realizzazione   di  interventi  oggetto  di  programmazione
          negoziata);
            e)  (per   ''intesa  di   programma''  l'accordo  tra   i
          soggetti istituzionali   competenti   in  un    determinato
          settore,    con cui   gli stessi si impegnano a collaborare
          mettendo a disposizione le risorse  finanziarie  occorrenti
          per  la  realizzazione di una serie di azioni ed interventi
          specifici,   collegati   funzionamente  in    un     quadro
          pluriennale,    anche se   non ancora  globalmente definiti
          in tema  di fattibilita');
            e-bis) (per  "patto territoriale" l'accordo tra  soggetti
          pubblici e privati   per  l'individuazione,   ai  fini   di
          una      realizzazione coordinata,   di     interventi   di
          diversa   natura     finalizzati    alla  promozione  dello
          sviluppo   locale  nelle  aree    depresse  del  territorio
          nazionale,  in linea  con gli  obiettivi e   gli  indirizzi
          allo  scopo  definiti  nel  quadro  comunitario di sostegno
          approvato con decisione C 1835 del  29  luglio  1994  della
          Commissione della Unione europea).
            2. (Il  Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica   (CIPE),    con    deliberazione  adottata    su
          proposta     del  Ministro     del  bilancio   e      della
          programmazione     economica,  d'intesa  con    i  Ministri
          interessati,  approva i   singoli accordi    di  programma,
          contratti di programma e intese di progamma da stipulare).
            3.  Il  CIPE,  sentita  la  Conferenza   permanente per i
          rapporti tra lo  Stato,    le  regioni    e  le    province
          autonome,    provvede  a    dettare  una  disciplina    dei
          contratti   di   programma   che     tenga   conto    delle
          competenze  trasferite alle  amministazioni  a seguito  del
          D.Lgs.  3 aprile 1993, n. 96.
            3-bis.     Il  CIPE    definisce  i   contenuti  generali
          dei  patti territoriali e  le modalita' organizzative    ed
          attuative  e    approva  i  singoli  patti  territoriali da
          stipulare".
            -    Si riporta   uno  stralcio  del regolamento  CEE  n.
          2052/88  del Consiglio  del 24  giugno 1988,  relativo alle
          missioni dei  fondi a finalita'   strutturali, alla    loro
          efficacia    e  al   coordinamento dei loro interventi e di
          quelli   della Banca europea  per  gli  investimenti  degli
          altri strumenti finanziari esistenti:
                "1. Obiettivi e missioni dei fondi strutturali
                                    Art. 1.
                              (O b i e t t i v i)
            L'azione  che    la Comunita' conduce attraverso  i fondi
          strutturali,  attraverso  la    Bei  e   attraverso   altri
          strumenti   finanziari   esistenti   va   a   sostegno  del
          conseguimento    degli  obiettivi  generali  di  cui   agli
          articoli    130   a)    e   130   c)  del  trattato    onde
          contribuire  al conseguimento dei seguenti cinque obiettivi
          prioritari:
            1. promuovere lo  sviluppo  e  l'adeguamento  strutturale
          delle  regioni  il cui sviluppo   e in ritardo (in appresso
          denominato ''obiettivo n.  1'');
            2. riconvertire le regioni, regioni  frontaliere o  parti
          di  regioni  (compresi  i    bacini  d'occupazione    e  le
          comunita'    urbane)  gravemente  colpite  dal      declino
          industriale (in appresso  denominato ''obiettivo n. 2'');
            3.  lottare    contro la disoccupazione   di lunga durata
          (in appresso denominato ''obiettivo n. 3'');
            4. facilitare l'inserimento professionale    dei  giovani
          (in appresso denominato ''obiettivo n. 4'');
            5.   nella   prospettiva  della  riforma  della  politica
          agricola comune:
            a) accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie;
            b) promuovere lo sviluppo delle zone rurali (in  appresso
          denominati   rispettivamente   ''obiettivo   n.  5  a)''  e
          ''obiettivo n. 5 b)'')".