Art. 19.
                 Dichiarazione dei soggetti passivi
  1.  Ogni  soggetto  passivo  deve  dichiarare  per  ogni periodo di
imposta  i componenti del valore, ancorche' non ne consegua un debito
di imposta.
  2.  La  dichiarazione  deve  essere redatta, a pena di nullita', su
stampato  conforme  a quello approvato con decreto del Ministro delle
finanze  da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale nel termine di cui
all'articolo   8,   primo  comma,  prima  periodo,  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  come
sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
  3.  La  dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita',
dal  soggetto  passivo  o  da  chi  ne  ha la rappresentanza legale o
negoziale  o,  in  mancanza,  per  i  soggetti  diversi dalle persone
fisiche,  da  chi  ne  ha  l'amministrazione  anche di fatto. Per gli
organi   e   le  amministrazioni  dello  Stato  la  dichiarazione  e'
sottoscritta  dal  dirigente  competente  secondo le rispettive norme
regolamentari.  La nullita' e' sanata se il soggetto passivo o il suo
rappresentante  provvede  alla sottoscrizione entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. L'invito e'
eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
  4.  Con  il  decreto  del  Ministro delle finanze di cui al comma 2
possono essere richiesti dati e notizie utili alla determinazione del
valore  della  produzione  netta e indicati gli atti da allegare alla
dichiarazione a cura del contribuente.
  5.   La  dichiarazione  e'  presentata  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  12  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre  1973,  n. 600, come sostituito dall'articolo 7 del decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  I  soggetti  non tenuti alla
presentazione   della   dichiarazione   dei   redditi  presentano  la
dichiarazione   ai  fini  dell'imposta  regionale,  con  le  medesime
modalita', entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta.
  6.  Nei  casi  di  liquidazione,  fallimento,  liquidazione  coatta
amministrativa,   trasformazione,  fusione  e  scissione  di  imprese
individuali,  societa'  ed  enti  di  cui  agli  articoli 10 e 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si
osservano  le  disposizioni  ivi  previste,  con esclusione dei commi
secondo e terzo dell'articolo 10 se nelle procedure fallimentare e di
liquidazione coatta non vi e' esercizio provvisorio dell'impresa.
 
           Nota all'art. 19:
            -  Si  riporta il testo  degli artt.  8, 10, 11  e 12 del
          D.P.R. n.  600/1973. Gli articoli 8, 10 e  12 contengono le
          modifiche recate dal D.Lgs. n. 241/1997:
            "Art.   8   (Redazione       e    sottoscrizione    delle
          dichiarazioni).    -  1.  Le  dichiarazioni  devono  essere
          redatte, a   pena di  nullita',  su  stampati  conformi  ai
          modelli  approvati  con decreto del Ministro delle finanze,
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio
          dell'anno  in   cui devono  essere  utilizzati. Il  decreto
          di  approvazione    dei  modelli  di  dichiarazione     dei
          sostituti  d'imposta  di   cui all'art. 7, comma  1,  primo
          periodo,   e   dei   modelli   di dichiarazione   di    cui
          all'art.    78, comma   10, della  legge 30  dicembre 1991,
          n. 413,  e' pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale entro  il
          31  ottobre dell'anno precedente a quello in cui i  modelli
          stessi devono essere utilizzati.
            2.  Gli   stampati possono  essere ritirati gratuitamente
          presso gli uffici comunali   ovvero acquistati   presso  le
          rivendite  autorizzate; tuttavia  per particolari  stampati
          il Ministro    delle  finanze    puo'  stabilire  che    la
          distribuzione     sia  fatta  direttamente    dagli  uffici
          dell'amministrazione    finanziaria      ovvero    mediante
          spedizione    al contribuente. Il   Ministro delle  finanze
          stabilisce il   prezzo degli stampati posti  in  vendita  e
          l'aggio spettante ai rivenditori.
            3. La dichiarazione  deve essere sottoscritta, a  pena di
          nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza
          legale   o  negoziale.     La  nullita'  e'  sanata  se  il
          contribuente  provvede  alla  sottoscrizione  entro  trenta
          giorni  dal  ricevimento  dell'invito da parte dell'ufficio
          delle entrate territorialmente competente.
            4. La dichiarazione dei soggetti  diversi  dalle  persone
          fisiche  deve  essere sottoscritta, a pena di nullita', dal
          rappresentante  legale,  e  in  mancanza    da  chi  ne  ha
          l'amministrazione  anche  di fatto,  o da un rappresentante
          negoziale. La nullita' e' sanata se il  soggetto  tenuto  a
          sottoscrivere  la  dichiarazione vi   provvede entro trenta
          giorni  dal  ricevimento      dell'invito    da       parte
          dell'ufficio  delle   entrate territorialmente competente.
            5.  La   dichiarazione  delle   societa'  e  degli   enti
          soggetti   all'imposta     sul  reddito    delle    persone
          giuridiche,    presso  i    quali  esiste  un  organo    di
          controllo,  deve  essere   sottoscritta anche dalle persone
          fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si  tratta
          di  organo  collegiale.    La dichiarazione priva di   tale
          sottoscrizione  e'  valida,  salva   l'applicazione   della
          sanzione di cui all'articolo 53.
            6.  In caso  di presentazione della dichiarazione  in via
          telematica da parte delle  societa' menzionate nel comma  1
          dell'art.   12,   ovvero  per  il    tramite  dei  soggetti
          incaricati ai  sensi del comma   2 dello  stesso  articolo,
          le  disposizioni    dei  commi    3, 4   e 5   del presente
          articolo     si  applicano      con      riferimento   alla
          dichiarazione  che    gli  stessi  soggetti  sono  tenuti a
          conservare".
            "Art. 10  (Dichiarazione nei  casi di liquidazione).    -
          In    caso  di liquidazione   di societa'  o  enti soggetti
          all'imposta sul   reddito delle  persone  giuridiche  e  di
          societa' o associazioni di cui all'art.  5 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29   settembre 1973, n.  597,
          il      liquidatore    nominato    con        provvedimento
          dell'autorita'    giudiziaria,    o   in   mancanza      il
          rappresentante  legale,  deve presentare entro quattro mesi
          dalla data in cui ha effetto  la deliberazione di messa  in
          liquidazione la dichiarazione relativa  al periodo compreso
          tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.
            La  dichiarazione    relativa al risultato finale   delle
          operazioni di liquidazione  deve  essere  presentata  entro
          quattro  mesi  dalla chiusura della  liquidazione stessa  o
          dal  deposito del  bilancio finale,  se prescritto.
            Se  la  liquidazione  si  prolunga    oltre  il   periodo
          d'imposta  in  corso alla data   indicata nel  primo comma,
          devono essere  presentate, nei termini stabiliti  dall'art.
          9,  la  dichiarazione  relativa alla residua frazione   del
          detto  periodo  e quelle   relative   ad ogni    successivo
          periodo d'imposta.
            Nei  casi  di    fallimento  e  di  liquidazione   coatta
          amministrativa le dichiarazioni  di  cui   al   primo     e
          secondo    comma    devono   essere presentate, anche se si
          tratta  di  imprese  individuali,  dal   curatore   o   dal
          commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi
          dalla  nomina  ed   entro quattro mesi   dalla chiusura del
          fallimento   e della liquidazione, e  le  dichiarazioni  di
          cui  al terzo comma devono essere presentate soltanto se vi
          e' stato esercizio provvisorio.
            Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo  di
          presentare  le  dichiarazioni  prescritte dal quarto  comma
          dell'art. 9 nei termini ivi indicati".
            "Art. 11 (Dichiarazione nei casi di trasformazione  e  di
          fusione). - In caso  di trasformazione di  una societa' non
          soggetta all'imposta sul  reddito delle  persone giuridiche
          in  societa'    soggetta  a    tale imposta,   o viceversa,
          deliberata nel  corso del  periodo d'imposta, deve   essere
          presentata,    entro quattro   mesi  dalla data  in cui  ha
          effetto la trasformazione, la dichiarazione  relativa  alla
          frazione  di esercizio  compresa tra  l'inizio  del periodo
          d'imposta  e la  data stessa. In  caso di fusione  di  piu'
          societa'  deve  essere presentata dalla societa' risultante
          dalla fusione o incorporante, entro  quattro  mesi    dalla
          data   in   cui  ha effetto  la  fusione, la  dichiarazione
          relativa alla frazione di esercizio delle societa'  fuse  o
          incorporate  compresa  tra l'inizio del periodo d'imposta e
          la data stessa.
            Alla  dichiarazione  prescritta  nei   precedenti   commi
          dev'essere  allegato    il  conto    dei profitti   e delle
          perdite della  frazione di esercizio   cui  si   riferisce,
          redatto   dagli  amministratori    e sottoscritto  a  norma
          dell'art.  8,    3-bis.  In  caso  di  scissione  totale la
          societa' designata   a norma    del  comma    14  dell'art.
          123-bis  del testo    unico  delle   imposte   sui  redditi
          deve  presentare   la dichiarazione relativa alla  frazione
          di  periodo  della societa' scissa entro quattro mesi dalla
          data in cui e' stata  eseguita  l'ultima  delle  iscrizioni
          prescritte      dall'art.    2504   del    codice   civile,
          indipendentemente        da      eventuali          effetti
          retroattivi.    Alla dichiarazione deve essere allegato  un
          conto  economico  della  frazione  di periodo,   redatto ai
          soli fini  tributari dagli  amministratori e sottoscritto a
          norma dell'art. 8.
            Le  disposizioni  dei   commi   precedenti,   in   quanto
          applicabili,  valgono anche nei casi di trasformazione e di
          fusione di enti diversi dalle societa'".
            "Art. 12 (Presentazione delle  dichiarazioni).  -  1.  La
          dichiarazione     e'     presentata     all'amministrazione
          finanziaria,  per il tramite di una banca  o di  un ufficio
          dell'Ente poste  italiane, convenzionati.   I  contribuenti
          con    periodo di   imposta coincidente con  l'anno solare,
          obbligati  alla    presentazione  della  dichiarazione  dei
          redditi,  della dichiarazione annuale ai  fini dell'imposta
          sul valore  aggiunto e di quella del  sostituto  d'imposta,
          qualora  abbiano    effettuato  ritenute alla   fonte   nei
          riguardi   di   non   piu'   di dieci   soggetti,    devono
          presentare    la  dichiarazione    unificata  annuale.   Le
          societa'  di cui all'art. 87,   comma 1, lettera  a)    del
          testo  unico  delle    imposte sui redditi,   approvato con
          decreto del  Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire
          devono   presentare     la     dichiarazione      in    via
          telematica direttamente all'amministrazione  finanziaria. I
          soggetti  incaricati  ai  sensi del   comma 2 presentano la
          dichiarazione    in  via  telematica.    Il    collegamento
          telematico    con    l'amministrazione    finanziaria    e'
          gratuito.
            2.  Ai  soli  fini    dell'applicazione   del    presente
          articolo   si considerano    soggetti   incaricati    della
          trasmissione    della dichiarazione:
            a)   gli    iscritti    negli      albi    dei    dottori
          commercialisti,   dei ragionieri e periti commerciali e dei
          consulenti del lavoro;
            b) i soggetti iscritti alla data del  30  settembre  1993
          nei  ruoli  di periti  esperti   tenuti  dalle   camere  di
          commercio,   industria, artigianato e  agricoltura  per  la
          subcategoria tributi, in possesso di diploma  di laurea  in
          giurisprudenza  o  in economia  e commercio  o equipollenti
          o di diploma di ragioneria;
            c)   le   associazioni   sindacali   di   categoria   tra
          imprenditori indicate nell'art. 78, commi 1, lettere  a)  e
          b),  e  2,  della legge 30 dicembre 1991, n.  413, le quali
          possono provvedervi   anche a mezzo    di  altri  soggetti,
          individuati con decreto del Ministro delle finanze;
            d)  i  centri  autorizzati di assistenza   fiscale per le
          imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.
            3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  2   sono   abilitati
          dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati
          contenuti   nelle   dichiarazioni,   subordinatamente  alla
          stipulazione del   contratto di  assicurazione  di  cui  al
          comma     9.  L'abilitazione  e'  revocata    quando  nello
          svolgimento   dell'attivita'   di      trasmissione   delle
          dichiarazioni      vengono   commesse  gravi  o    ripetute
          irregolarita', ovvero in    presenza  di  provvedimenti  di
          sospensione     irrogati   dall'ordine   di    appartenenza
          del professionista o in caso  di revoca dell'autorizzazione
          all'esercizio   dell'attivita'   da   parte   dei    centri
          autorizzati di assistenza fiscale.
            4.     La     dichiarazione    puo'  essere    presentata
          all'amministrazione  finanziaria        anche      mediante
          spedizione   effettuata   dall'estero, utilizzando il mezzo
          della raccomandata o altro equivalente  dal  quale  risulti
          con certezza la data di spedizione.
            5.  Le  banche    e gli uffici postali devono rilasciare,
          anche se non richiesta,  ricevuta  di  presentazione  della
          dichiarazione. Il soggetto incaricato  ai  sensi del  comma
          2    rilascia   al contribuente  o  al sostituto d'imposta,
          entro il termine  previsto    per  la  presentazione  della
          dichiarazione  per    il tramite   di una   banca o   di un
          ufficio  postale,  copia  della  dichiarazione   contenente
          l'impegno    a    trasmettere    in        via   telematica
          all'amministrazione  finanziaria i  dati in  essa contenuti
          e, entro  i quindici  giorni  successivi a  quello in   cui
          l'amministrazione    finanziaria ha   comunicato l'avvenuto
          ricevimento  della  dichiarazione,  copia  della   relativa
          attestazione.
            6.    I    soggetti  di    cui   al   comma   11   devono
          trasmettere    in    via  telematica    le    dichiarazioni
          all'amministrazione   finanziaria   entro cinque mesi dalla
          data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
          dichiarazioni stesse.
            7.  La  dichiarazione si considera  presentata nel giorno
          in   cui e' consegnata  dal    contribuente  alla  banca  o
          all'ufficio  postale ovvero trasmessa   all'amministrazione
          finanziaria   mediante   procedure telematiche.
            8.  Le  societa'   che   trasmettono   la   dichiarazione
          direttamente  all'amministrazione    finanziaria      e   i
          soggetti      incaricati    della  predisposizione    della
          dichiarazione     conservano,   per   il   periodo previsto
          dall'art.    43,    la   dichiarazione,     della     quale
          l'amministrazione      finanziaria        puo'     chiedere
          l'esibizione   o  la trasmissione, debitamente sottoscritta
          e  redatta su modello conforme a quello  approvato con   il
          decreto    di cui   all'art. 8.  I documenti rilasciati dal
          soggetto incaricato    di  predisporre    la  dichiarazione
          devono essere  conservati dal contribuente o  dal sostituto
          d'imposta per il periodo previsto dall'art. 43.
            9.    Salva    l'applicazione    delle   disposizioni sul
          mandato  e   sul contratto   d'opera   professionale,    in
          caso    di    mancata    o    tardiva  presentazione  della
          dichiarazione o   di indicazione  nella    stessa  di  dati
          difformi   da  quelli  contenuti  nella   copia  rilasciata
          al  contribuente  o  al  sostituto  d'imposta,   i soggetti
          indicati nel comma 2 devono tenere indenne il  contribuente
          dalle  sanzioni  amministrative eventualmente irrogate  nei
          suoi  confronti. A  tal fine  essi devono stipulare  idoneo
          contratto di assicurazione.
            10.  La prova della presentazione  della dichiarazione e'
          data dalla ricevuta della banca o  dell'ufficio  postale  o
          della  ricevuta  di  invio della   raccomandata di  cui  al
          comma  4  ovvero dalla  comunicazione  dell'amministrazione
          finanziaria    attestante  l'avvenuto    ricevimento  della
          dichiarazione presentata in via telematica.  Nessuna  altra
          prova  puo'    essere  addotta    in    contrasto  con   le
          risultanze dei  predetti documenti.
            11.  Le modalita'  di  attuazione delle  disposizioni del
          presente  articolo  sono    stabilite  con    decreto   del
          Ministro  delle    finanze  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale.   Le modalita' di svolgimento  del  servizio  di
          ricezione  delle   dichiarazioni da   parte delle  banche e
          dell'Ente poste italiane, comprese la misura  del  compenso
          spettante   e  le       conseguenze    derivanti      dalle
          irregolarita'    commesse      nello  svolgimento       del
          servizio,      sono    stabilite      mediante     distinte
          convenzioni,  approvate con   decreto del   Ministro  delle
          finanze,  di  concerto   con il   Ministro  del  tesoro. La
          misura  del compenso  e' determinata  tenendo   conto   dei
          costi  del    servizio   e   del   numero complessivo delle
          dichiarazioni ricevute.
            12. Le disposizioni  del presente articolo si   applicano
          anche  alla presentazione  delle  dichiarazioni riguardanti
          imposte  sostitutive delle imposte sui redditi".