Art. 2.
                      Presupposto dell'imposta

  1.   Presupposto   dell'imposta  e'  l'esercizio  abituale  di  una
attivita'  diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla
prestazione di servizi. L'attivita' esercitata dalle societa' e dagli
enti,   compresi   gli  organi  e  le  amministrazioni  dello  Stato,
costituisce in ogni caso presupposto di imposta.