Art. 20.
                         Obblighi contabili
  1.  Ai  fini  dell'imposta  di  cui  al  presente titolo i soggetti
passivi  devono  osservare  gli  obblighi  documentali e contabili ai
quali  sono  tenuti  ai  fini  delle imposte sul reddito e sul valore
aggiunto.