Art. 22.
                  Giurisdizione sulle controversie
  1.  Le controversie concernenti l'imposta regionale sulle attivita'
produttive e la relativa addizionale e le sanzioni sono soggette alla
giurisdizione  delle  Commissioni  tributarie secondo le disposizioni
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
 
           Nota all'art. 22:
            -    Il  D.Lgs    31   dicembre   1992, n.   546,   reca:
          "Disposizioni  sul processo tributario  in attuazione della
          delega  al Governo contenuta nell'art. 30  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413".