Art. 22. Giurisdizione sulle controversie 1. Le controversie concernenti l'imposta regionale sulle attivita' produttive e la relativa addizionale e le sanzioni sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Nota all'art. 22: - Il D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, reca: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".