Art. 23.
                      Accesso alle informazioni
  1.  L'Amministrazione finanziaria trasmette a ciascuna regione, con
sistemi  telematici  o  mediante  supporti magnetici, le informazioni
relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi.
  2.  Gli  elementi  acquisiti  nel corso dell'attivita' di controllo
dagli   uffici  dell'Amministrazione  finanziaria,  dal  Corpo  della
Guardia  di  finanza  e  dagli  organi  regionali  sono  direttamente
utilizzabili,   rispettivamente,   per   l'accertamento  dell'imposta
regionale e dei tributi erariali.
  3.  Con  decreto  del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni,  sono  stabilite  le  modalita'  di collegamento degli
uffici  regionali con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria
e  di  utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini dello scambio
di informazioni di interesse fiscale.