Art. 24.
                        Poteri delle regioni

  1.  Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge,
nel  rispetto  dei  principi  in  materia di imposte sul reddito e di
quelli   recati   dal   presente  titolo,  le  procedure  applicative
dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21
a 23, e da 32 a 35.
  2.  Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento
e  Bolzano  provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni
del  presente titolo in conformita' delle disposizioni della legge 23
dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159.
  3. La constatazione delle violazioni alle norme del presente titolo
compete alle amministrazioni regionali.
  4.  Le  leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di
convenzioni  con  il  Ministero  delle finanze per l'espletamento, in
tutto  o  in  parte,  delle attivita' di liquidazione, accertamento e
riscossione  dell'imposta,  nonche'  per  le attivita' concernenti il
relativo  contenzioso,  secondo le disposizioni in materia di imposte
sui redditi.
  5.  Gli  uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della
Guardia  di  finanza  cooperano  per l'acquisizione ed il reperimento
degli  elementi  utili  per  l'accertamento  dell'imposta  e  per  la
repressione   delle   violazioni  alle  norme  del  presente  titolo,
procedendo  anche  di  propria  iniziativa  secondo le norme e con le
facolta' stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza,
secondo  le  facolta'  loro  attribuite  dalla  normativa  tributaria
statale,  trasmettendo  agli  uffici  regionali  i relativi verbali e
rapporti.
  6.  Le  leggi  di  cui  ai  commi  1  e 2 non possono avere effetto
anteriore al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400,
d'intesa  con  la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi
competenti   all'irrogazione   delle   sanzioni  e  le  modalita'  di
ripartizione  delle  somme  riscosse in caso di concorso formale e di
violazioni  continuate  rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di
altri tributi.
 
           Note all'art. 24:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 13, commi 158 e 159,
          della legge n.  662/1996:
            "158.  La  regione  siciliana    provvede   con   propria
          legge  alla attuazione  dei  decreti  di cui  ai  commi  da
          143    a  149,   con   le limitazioni    richieste    dalla
          speciale        autonomia         finanziaria   preordinata
          dall'articolo  36  dello Statuto regionale e dalle relative
          norme di attazione.
            159. Le disposizioni del comma   158 si  applicano  anche
          alle regioni ad autonomia speciale nei limiti richiesti dai
          rispettivi Statuti".
            -    Il comma   3 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei Ministri) prevede
          che  con  decreto  ministeriale  possano  essere   adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza di  piu'  Ministri,
          possono  essere    adottati  con decreti interministeriali,
          ferma   restando     la      necessita'    di      apposita
          autorizzazione  da    parte  della    legge.  I regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle dei regolamenti emanati   dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento" siano adottati previo parere del Consiglio di
          Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.