Art. 25.
                        Disciplina temporanea
  1.  Fino  a  quando  non  hanno  effetto  le leggi regionali di cui
all'articolo  24,  per  le  attivita'  di controllo e rettifica della
dichiarazione,  per  l'accertamento e per la riscossione dell'imposta
regionale,  nonche'  per  il  relativo  contenzioso  si  applicano le
disposizioni  in  materia  di  imposte sui redditi ad eccezione degli
articoli  38,  commi  dal  quarto al settimo, 44 e 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  2.  Le  regioni, le provincie, e i comuni partecipano all'attivita'
di  cui al comma 1 segnalando elementi e notizie utili, collaborando,
eventualmente  anche  tramite  le apposite commissioni paritetiche di
cui   al   terzo   periodo,   con   osservazioni   e   proposte  alla
predisposizione   dei   programmi   di   accertamento   degli  uffici
dell'Amministrazione  finanziaria.  Le  modalita'  di  attuazione  di
questa  disposizione  sono  stabilite  con decreto del Ministro delle
finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di cui al decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, da emanare a norma dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo
decreto   possono   essere   istituite   e  disciplinate  commissioni
paritetiche per la stesura di programmi di accertamento.
 
           Note all'art. 25:
            -  Si  riporta il  testo degli articoli  38, 44 e  45 del
          D.P.R. n.  600/1973:
            "Art. 38  (Rettifica delle dichiarazioni delle    persone
          fisiche).   -  L'ufficio  delle    imposte  procede    alla
          rettifica  delle dichiarazioni presentate   dalle   persone
          fisiche    quando    il    reddito   complessivo dichiarato
          risulta  inferiore a quello  effettivo o non  sussistono  o
          non  spettano,    in tutto   o in  parte, le deduzioni  dal
          reddito    o  le  detrazioni   d'imposta   indicate   nella
          dichiarazione.
            La    rettifica   deve   essere   fatta con  unico  atto,
          agli   effetti dell'imposta  sul  reddito  delle    persone
          fisiche  e  dell'imposta  locale  sui    redditi,  ma   con
          riferimento  analitico ai  redditi delle   varie  categorie
          di   cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
            L'incompletezza, la  falsita'  e  l'inesatteza  dei  dati
          indicati  nella  dichiarazione,  salvo    quanto  stabilito
          nell'art.  39,     possono   essere   desunte         dalla
          dichiarazione      stessa,   dal     confronto    con    le
          dichiarazioni relative ad anni precedenti   e  dai  dati  e
          dalle  notizie di   cui   all'articolo   precedente   anche
          sulla  base  di  presunzioni semplici, purche' queste siano
          gravi, precise e concordanti.
            L'ufficio,   indipendentemente dalle  disposizioni recate
          dai commi precedenti  e  dall'articolo    39,   puo',    in
          base      ad   elementi   e circostanze   di tatto   certi,
          determinare  sinteticamente il  reddito complessivo   netto
          del   contribuente  in  relazione   al  contenuto induttivo
          di   tali  elementi   e  circostanze  quando   il   reddito
          complessivo  netto  accertabile si  discosta per  almeno un
          quarto da quello  dichiarato.  A  tal  fine, con    decreto
          del    Ministro    delle  finanze,  da    pubblicare  nella
          Gazzetta Ufficiale, sono   stabilite  le  modalita'      in
          base     alle     quali    l'ufficio    puo'    determinare
          induttivamente  il   reddito o   il   maggior   reddito  in
          relazione      ad  elementi     indicativi  di    capacita'
          contributiva  individuati con  lo stesso   decreto   quando
          il   reddito   dichiarato  non risulta  congruo rispetto ai
          predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
            Qualora l'ufficio  determini sinteticamente il    reddito
          complessivo  netto  in relazione alla spesa  per incrementi
          patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo   prova
          contraria,  con  redditi  conseguiti,  in  quote  costanti,
          nell'anno  in  cui    e'  stata  effettuata  e  nei  cinque
          precedenti.
            Il   contribuente   ha   facolta'   di dimostrare,  anche
          prima    della  notificazione  dell'accertamento,  che   il
          maggior  reddito determinato o determinabile sinteticamente
          e' costituito  in tutto  o in   parte da redditi  esenti  o
          da  redditi  soggetti  a  ritenuta  alla    fonte  a titolo
          d'imposta. L'entita'   di tali redditi   e  la  durata  del
          loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
            Dal   reddito    complessivo  determinato  sinteticamente
          non  sono deducibili  gli oneri  di cui  all'art. 10    del
          decreto    indicato  nel  secondo   comma.   Agli   effetti
          dell'imposta locale   sui   redditi    il  maggior  reddito
          accertato  sinteticamente    e'  considerato    reddito  di
          capitale   salva   la   facolta'   del   contribuente    di
          provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi."
            "Art.  44   (Partecipazione dei comuni all'accertamento).
          - I comuni partecipano   all'accertamento   dei     redditi
          delle    persone    fisiche  secondo  le  disposizioni  del
          presente articolo e di quello successivo.
            I  centri di  servizio devono  trasmettere ai  comuni  di
          domicilio  fiscale  dei  soggetti    passivi,  entro  il 31
          dicembre  dell'anno in cui sono pervenute, le  copie  delle
          dichiarazioni  presentate  dalle persone fisiche  ai  sensi
          dell'art.   2;  gli    uffici    delle    imposte    devono
          trasmettere  ai comuni  di  domicilio fiscale  dei soggetti
          passivi, entro  il   1  luglio   dell'anno  in  cui   scade
          il     termine   per l'accertamento, le proprie proposte di
          accertamento in rettifica o di ufficio a  persone  fisiche,
          nonche'  quelle  relative  agli  accertamenti integrativi o
          modificativi di cui al terzo comma dell'art. 43.
            Il  comune  di  domicilio    fiscale  del   contribuente,
          avvalendosi  della  collaborazione del consiglio tributario
          se istituito, puo' segnalare all'ufficio   delle    imposte
          dirette  qualsiasi  integrazione  degli elementi  contenuti
          nelle   dichiarazioni   presentate   dalle  persone fisiche
          ai sensi   dell'art.    2,  indicando    dati,    fatti  ed
          elementi  rilevanti  e  fornendo ogni idonea documentazione
          atta a comprovarla. A tal  fine il  comune puo'    prendere
          visione    presso gli   uffici delle imposte degli allegati
          alle  dichiarazioni gia' trasmessegli in copia dall'ufficio
          stesso.  Dati, fatti  ed elementi rilevanti,    provati  da
          idonea documentazione, possono essere  segnalati dal comune
          anche nel caso di omissione della dichiarazione.
            Il   comune  di domicilio  fiscale  del  contribuente per
          il  quale l'ufficio  delle imposte  ha comunicato  proposta
          di   accertamento ai sensi   del   secondo    comma    puo'
          inoltre   proporre  l'aumento  degli imponibili, indicando,
          per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed  elementi
          rilevanti  per  la determinazione del maggiore imponibile e
          fornendo ogni  idonea documentazione atta a    comprovarla.
          La  proposta  di  aumento adottata con  deliberazione della
          giunta comunale, sentito  il    consiglio  tributario    se
          istituito,    deve pervenire   all'ufficio delle imposte, a
          pena di  decadenza,  nel  termine  di  novanta  giorni  dal
          ricevimento   della    comunicazione  di  cui  al   secondo
          comma.    La  deliberazione  della   giunta   comunale   e'
          immediatamente esecutiva.
            Le    proposte   di   accertamento   dell'ufficio   delle
          imposte  e  le proposte   di aumento   del   comune  devono
          essere   accompagnate da  un elenco  in duplice  copia. Una
          delle copie,  datata e   sottoscritta, viene  resituita  in
          segno di ricevuta all'ufficio mittente.
            Decorso    il   termine di   novanta   giorni  di  cui al
          quarto  comma l'ufficio   delle   imposte   provvede   alla
          notificazione   degli accertamenti per i quali o  non siano
          intervenute proposte di aumento da parte  dei comuni  o  le
          proposte  del    comune  siano   state accolte dall'ufficio
          stesso.
            Le   proposte di   aumento non    condivise  dall'ufficio
          delle  imposte devono   essere   trasmesse  a  cura   dello
          stesso,    con    le     proprie  deduzioni,   all'apposita
          commissione    operante  presso  ciascun  ufficio, la quale
          determina gli imponibili da accertare.  Se  la  commissione
          non  delibera    entro      quarantacinque   giorni   dalla
          trasmissione  della proposta,   l'ufficio   delle   imposte
          provvede         all'accertamento   dell'imponibile    gia'
          determinato.
            Il  comune    per gli   adempimenti previsti dal  terzo e
          quarto  comma  puo'  richiedere  dati  e  notizie      alle
          amministrazioni  ed  enti  pubblici  che  hanno  obbligo di
          rispondere gratuitamente".
            "Art. 45 (Commissione per l'esame    delle  proposte  del
          comune).  -  La  commissione  di    cui  al    sesto  comma
          dell'art. 44  e' unica  per ogni ufficio delle imposte,  e'
          presieduta    dal  capo  dello  stesso  ufficio  o  da   un
          impiegato  della  carriera  direttiva da  lui  delegato  ed
          e'  composta  per  meta'    da impiegati dell'ufficio e per
          meta'  da  persone  designate  dal  consiglio  comunale  di
          ciascuno dei comuni compresi nel distretto.   Non   possono
          essere         designati      coloro     che     esercitano
          professionalmente funzioni di assistenza  e  rappresentanza
          in materia tributaria.
            Il   numero   dei   componenti    della  commissione  non
          puo'  essere superiore, oltre al presidente, a otto  per  i
          comuni  di  prima  classe,  a sei per i comuni di seconda e
          terza classe e a quattro per i comuni di quarta   e  quinta
          classe.    Non  possono  far  parte   della commissione gli
          impiegati  dell'ufficio   delle   imposte   che   rivestono
          cariche  elettive nei  comuni del distretto  e i componenti
          delle commissioni tributarie. Entro  il  30  novembre    di
          ciascun anno il sindaco comunica all'ufficio  delle imposte
          i  nominativi   delle persone   designate in rappresentanza
          del comune,  le quali si intendono  confermate di  anno  in
          anno   qualora  entro  il  detto  termine  il  sindaco  non
          abbia comunicato variazioni.
            La  convocazione    della  commissione  e'  fatta     dal
          presidente,  almeno  cinque giorni prima  di quello fissato
          per la riunione,   con avviso  a  mezzo    di  raccomandata
          diretto  al    sindaco del   comune del  quale si esaminano
          le  proposte.   L'avviso  deve    contenere   l'indicazione
          nominativa  dei  contribuenti ai  quali  si  riferiscono le
          proposte medesime.
            La commissione  determina l'ammontare dell'imponibile  da
          accertare   sulla  base    degli  atti  in    suo  possesso
          deliberando a   maggioranza di  voti  con  l'intervento  di
          almeno  la    meta'  piu'  uno dei componenti; in caso   di
          parita'   prevale il   voto   del presidente.    Le  sedute
          della commissione  non sono  pubbliche e  ad esse  non puo'
          intervenire il contribuente.
            Il  segretario della commissione redige  il verbale della
          seduta nel quale  devono  essere indicati   i    nominativi
          degli  intervenuti,    le proposte     esaminate   e     le
          decisioni   adottate.  Il   verbale  e' sottoscritto  anche
          dal presidente.
            Ai  compiti  di  segreteria  della  commissione  provvede
          l'ufficio   delle   imposte.   Le   spese   relative   alla
          partecipazione  dei rappresentanti dei comuni sono a carico
          dei comuni stessi".
            - Si  riporta il   capo III   del D.Lgs.    n.  281/1997,
          relativo alla Conferenza unificata:
                                   "Capo III
                             Conferenza unificata
            Art.   8 (Conferenza  Statocitta' ed  autonomie locali  e
          Conferenza unificata). -  1. La  Conferenza Statocitta'  ed
          autonomie   locali e' unificata   per le   materie  ed    i
          compiti   di    interesse  comune    delle  regioni,  delle
          province, dei comuni e  delle  comunita'  montane,  con  la
          Conferenza Statoregioni.
            2.  La  Conferenza  Statocitta'  ed   autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il   Ministro   delle   finanze,  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  il  Ministro  della    sanita',  il   presidente
          dell'Associazione  nazionale  comuni  d'Italia -   ANCI, il
          presidente dell'Unione province d'Italia  -   UPI   ed   il
          presidente   dell'Unione   nazionale   comuni, comunita' ed
          enti montani - UNCEM. Ne fanno  parte  inoltre  quattordici
          sindaci designati  dall'ANCI e sei presidenti  di provincia
          designati dall'UPI.   Dei  quattordici   sindaci  designati
          dall'ANCI    cinque  rappresentano  le  citta'  individuate
          dall'art. 17 della  legge  8  giugno  1990,  n.  142.  Alle
          riunioni  possono essere invitati altri membri del Governo,
          nonche'  rappresentanti di  amministrazioni statali, locali
          o di enti pubblici.
            3.  La  Conferenza-Statocitta'  ed autonomie  locali   e'
          convocata  almeno  ogni   tre mesi, e  comunque in tutti  i
          casi il  presidente ne ravvisi la  necessita' o  qualora ne
          faccia richiesta    il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI  o
          dell'UNCEM.
            4.    La  Conferenza   unificata di   cui al  comma 1  e'
          convocata  dal Presidente del Consiglio dei Ministri.    Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  o su sua delega, dal Ministro per  gli    affari
          regionali  o,  se    tale  incarico non e'   conferito, dal
          Ministro dell'interno.
            Art.    9   (Funzioni).     -     1.   La      Conferenza
          unificata      assume  deliberazioni,  promuove  e sancisce
          intese ed accordi, esprime pareri,  designa  rappresentanti
          in  relazione    alle materie   ed ai  compiti di interesse
          comune  alle regioni,  alle  province,  ai comuni  e   alle
          comunita' montane.
            2.  La  Conferenza    unificata e' comunque competente in
          tutti i casi in   cui    regioni,  province,    comuni    e
          comunita'  montane   ovvero   la Conferenza  Statoregioni e
          la  Conferenza  Statocitta' ed   autonomie  locali  debbano
          esprimersi    su  un  medesimo oggetto.   In particolare la
          Conferenza unificata:
            a) esprime parere:
            1)  sul  disegno  di  legge  finanziaria e  sui   disegni
          di  legge collegati;
            2)   sul   documento   di   programmazione   economica  e
          finanziaria;
            3)   sugli  schemi   di  decreto   legislativo   adottati
          in  base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
            b)   promuove  e sancisce  intese  tra  Governo, regioni,
          province, comuni e comunita'  montane. Nel caso di  mancata
          intesa    o  di urgenza si applicano le disposizioni di cui
          all'articolo 3, commi 3 e 4;
            c)  promuove e  sancisce  accordi tra  Governo,  regioni,
          province,   comuni   e  comunita'    montane,  al  fine  di
          coordinare l'esercizio delle  rispettive    competenze    e
          svolgere  in    collaborazione    attivita'    di interesse
          comune;
            d) acquisisce  le designazioni  dei rappresentanti  delle
          autonomie   locali      indicati,  rispettivamente,     dai
          presidenti  delle regioni  e province  autonome di   Trento
          e  di  Bolzano,  dall'ANCI, dall'UPI  e dall'UNCEM nei casi
          previsti dalla legge;
            e)  assicura  lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo,  regioni,  province,   comuni e  comunita' montane
          nei  casi    di  sua     competenza,  anche      attraverso
          l'approvazione    di    protocolli  di    intesa   tra   le
          amministrazioni    centrali    e    locali    secondo    le
          modalita'  di  cui all'art. 6;
            f) e' consultata sulle linee generali delle politiche del
          personale  pubblico  e  sui  processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al  conferimento    di
          funzioni e compiti alle  regioni ed agli enti locali;
            g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia per
          i servizi sanitari regionali.
            3.  Il    Presidente  del  Consiglio    dei Ministri puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata, anche su    richiesta
          delle  autonomie  regionali e locali,   ogni  altro oggetto
          di   preminente   interesse comune   delle  regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane.
            4.   Ferma   restando   la   necessita' dell'assenso  del
          Governo   per  l'adozione    delle      deliberazioni    di
          competenza    della  Conferenza unificata,  l'assenzo delle
          regioni,  delle province,  dei comuni  e delle    comunita'
          montane  e'  assunto con  il  consenso distinto  dei membri
          dei        due     gruppi     delle     autonomie       che
          compongono,   rispettivamente,          la       Conferenza
          Statoregioni   e  la   Conferenza Statocitta'  ed autonomie
          locali.    L'assenso e'  espresso di  regola all'unanimita'
          dei membri dei due predetti  gruppi.  Ove  questa  non  sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso    dalla maggioranza dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
            5. La  Conferenza  Statocitta'  ed  autonomie  locali  ha
          compiti di:
            a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie
          locali.
            b)   studio,      informazione   e      confronto   nelle
          problematiche connesse  agli    indirizzi    di    politica
          generale  che   possono  incidere  sulle funzioni proprie o
          delegate di province e comuni e comunita' montane.
            6. La  Conferenza Statocitta' ed autonomie    locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame:
            a)   dei   problemi  relativi     all'ordinamento  ed  al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi  alle  politiche finanziarie e  di  bilancio, alle
          risorse  umane  e strumentali,  nonche'   delle  iniziative
          legislative    e degli  atti  generali  di governo  a  cio'
          attinenti;
            b) dei problemi  relativi alle attivita' di  gestione  ed
          erogazione dei servizi pubblici;
            c)  di  ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
          al presente comma   che   venga   sottoposto,   anche    su
          richiesta     del     Presidente  dell'ANCI,    dell'UPI  e
          dell'UNCEM,  al parere   della Conferenza   dal  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.
            7.    La Conferenza  Statocitta' ed  autonomie locali  ha
          inoltre  il compito di favorire:
            a)    l'informazione    e    le  iniziative    per     il
          miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
            b)  la promozione  di accordi  o  contratti di  programma
          ai    sensi  dell'art.  12 della legge 23 dicembre 1992, n.
          498;
            c)  le  attivita'  relative     alla  organizzazione   di
          manifestazioni  che  coinvolgono  piu' comuni o province da
          celebrare in ambito nazionale.
            Art. 10 (Segreteria). - 1. L'attivita' istruttoria  e  di
          supporto  al funzionamento della  Conferenza unificata sono
          svolte congiuntamente dalla  segreteria della    Conferenza
          Statoregioni      e  dalla    segreteria  della  Conferenza
          Statocitta' ed autonomie locali.
            2. La  segreteria della Conferenza  Statoregioni    opera
          alle  dirette  dipendenze  e    secondo gli   indirizzi del
          presidente  della Conferenza stessa. Ad essa  e'  assegnato
          personale  dello  Stato  e,  fino alla meta' dei posti   in
          organico, da   personale delle regioni e    delle  province
          autonome   di  Trento     e  Bolzano,  il  cui  trattamento
          economico  rimane  a  carico   delle   amministrazioni   di
          appartenenza.
            3.    Con   decreto del   Presidente   del  Consiglio dei
          Ministri,   su proposta   del Ministro   per  gli    affari
          regionali,    sono  disciplinati l'organizzazione    ed  il
          funzionamento     della   segreteria      della  Conferenza
          Statoregioni     ed  individuati  gli  uffici   di  livello
          dirigenziale.
            4. Per lo svolgimento dei propri compiti,  la  Conferenza
          Statocitta'   ed   autonomie  locali    si  avvale  di  una
          segreteria  collocata presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri.
            5.  La  composizione  della  segreteria  della Conferenza
          Statocitta' ed autonomie   locali   e'   stabilita      con
          successivo    provvedimento    di  organizzazione.  Con  il
          medesimo   provvedimento potra' essere  previsto  che  fino
          alla meta' dei  posti in  organico possa essere  coperto da
          personale  delle    province, dei comuni  e delle comunita'
          montane, il cui trattamento   economico rimane    a  carico
          delle  amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in
          organico  sono  coperti con personale della  Presidenza del
          Consiglio dei  Ministri. Puo'   essere  altresi'  assegnato
          alla      segreteria   anche   personale    del   Ministero
          dell'interno".
            - Il comma  3 dell'art. 17 della legge n.    400/1988  e'
          riportato in nota all'art. 24.