Art. 26. Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell'imposta 1. E' attribuita allo Stato una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 25, comma 1. La disposizione del primo periodo si applica fino all'anno precedente a quello dal quale ha effetto la legge regionale di cui all'articolo 24, regolatrice delle dette attivita'. 2. E' altresi' attribuita allo Stato una ulteriore quota del gettito di cui al comma 1 a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. La quota e' determinata in un ammontare pari al gettito della predetta imposta riscosso nell'ultimo periodo di imposta nel quale essa e' stata applicata. Questa disposizione si applica limitatamente al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativo al primo periodo di imposta della sua applicazione e al successivo. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e' determinata la quota di cui al comma 1 e le relative modalita' di attribuzione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e' determinata la quota di cui al comma 2 e le relative modalita' di attribuzione.