Art. 26.
      Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell'imposta
  1.  E'  attribuita  allo  Stato  una quota del gettito dell'imposta
regionale  sulle  attivita' produttive riscosso in ciascuna regione a
compensazione  dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attivita'
di cui all'articolo 25, comma 1. La disposizione del primo periodo si
applica  fino  all'anno  precedente  a quello dal quale ha effetto la
legge  regionale  di  cui  all'articolo  24,  regolatrice delle dette
attivita'.
  2.  E'  altresi'  attribuita  allo  Stato  una  ulteriore quota del
gettito  di  cui  al comma 1 a compensazione della perdita di gettito
derivante  dall'abolizione  dell'imposta  sul  patrimonio netto delle
imprese.  La  quota  e'  determinata  in un ammontare pari al gettito
della  predetta  imposta  riscosso nell'ultimo periodo di imposta nel
quale  essa  e'  stata  applicata.  Questa  disposizione  si  applica
limitatamente  al  gettito  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive   relativo   al   primo   periodo  di  imposta  della  sua
applicazione e al successivo.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa  con la Conferenza Stato-Regioni, e' determinata la quota di
cui  al  comma 1 e le relative modalita' di attribuzione. Con decreto
del  Ministro  delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita  la  Conferenza Stato-Regioni, e' determinata la quota di cui
al comma 2 e le relative modalita' di attribuzione.