Art. 27. Compartecipazione dei comuni e delle provincie al gettito dell'imposta 1. A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attivita' produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. 2. Gli importi dovuti ai comuni e alle provincie a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all'ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell'anno successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l'anno 1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie, ne da' comunicazione ai comuni e alle provincie entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le Regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall'anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica. 3. L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, e' versato nei termini quivi indicati dalle provincie allo Stato per le finalita' di cui all'articolo 1-bis del decretolegge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota. 4. Le regioni possono attribuire alle provincie e ai comuni quote di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge. 5. Nei confronti dei comuni e delle provincie che istituiscono l'addizionale di cui all'articolo 28 viene meno, dall'anno in cui questa ha effetto, l'obbligo della regione di cui al comma 1. 6. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del presente decreto.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'art. 6 del D.L. n. 66/1989: "Art. 6 (Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie). - 1. Nei comuni istituiti successivamente al 1 gennaio 1989 si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'art. 1, finche' non e' adottata la deliberazione di cui all'art. 2 nei termini e con gli effetti ivi indicati. 2. Il dieci per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta, sanzioni ed interessi e' dovuto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive province, le quali trattengono il settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato per la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3. 3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 sono utilizzate per l'attribuzione delle somme di cui all'art. 10, commi 2 e 3, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. L'attribuzione delle somme predette e' effettuata dal Ministro dell'interno. Le modalita' ed i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'art. 18, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna. 4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, i contributi erariali ordinari spettanti agli enti locali sono ridotti per un importo complessivo massimo di lire 1.000 miliardi annui, trasferendo detto importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito e alle caratteristiche della base imponibile dell'imposta istituita con l'art. 1. La riduzione e' stabilita con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunita' enti montani (UNCEM). Per l'anno 1989 la riduzione e' operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo e' trasferito al fondo perequativo di cui all'art. 12, comma 1, lettera b). 5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano". - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del D.L. n. 599/1996: "Art. 1-bis (Contributo agli enti locali e alle IPAB). - 1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' assegnato ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle IPAB un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali".