Art. 27.
Compartecipazione dei comuni e    delle    provincie    al    gettito
                            dell'imposta

  1.  A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto
le  regioni  devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio
territorio  una  quota  del  gettito  della  imposta  regionale sulle
attivita'  produttive  pari,  per  il comune, al gettito riscosso nel
1997  per  tasse  di  concessione comunale e per imposta comunale per
l'esercizio  di  impresa, arti e professioni, al netto della quota di
spettanza  della  provincia,  e,  per  la provincia, all'ammontare di
questa  quota  al  lordo  di  quella  spettante  allo  Stato  a norma
dell'articolo  6  del  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
  2.  Gli importi dovuti ai comuni e alle provincie a norma del comma
1  sono  ad  essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun
anno.  Nel primo anno tali importi sono commisurati all'ammontare del
gettito   riscosso   nel  1996  risultante  dai  relativi  rendiconti
consuntivi,  salvo conguaglio, da effettuare nell'anno successivo con
gli  importi  dovuti  per  tale  anno,  in  base  alle risultanze dei
rendiconti  per  l'anno  1997. Gli importi dovuti sono determinati da
ciascuna   regione   che,   previa  acquisizione  delle  informazioni
necessarie,  ne da' comunicazione ai comuni e alle provincie entro il
30  giugno  del  primo  anno e del successivo. Gli importi comunicati
costituiscono  per  le  Regioni  somme  a  destinazione  vincolata. A
decorrere  dall'anno  1999,  i  predetti  importi  sono  incrementati
annualmente  in  misura  pari  al  tasso  programmato  di  inflazione
indicato nella relazione previsionale e programmatica.
  3.  L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui
al  comma  1, determinato a norma del comma 2, e' versato nei termini
quivi  indicati  dalle  provincie  allo Stato per le finalita' di cui
all'articolo  1-bis  del  decretolegge  25  novembre  1996,  n.  599,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24 gennaio 1997, n. 5,
secondo  le  vigenti  disposizioni  per  il versamento della suddetta
quota.
  4.  Le  regioni possono attribuire alle provincie e ai comuni quote
di   compartecipazione   al   gettito  dell'imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi
delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge.
  5.  Nei  confronti  dei  comuni  e delle provincie che istituiscono
l'addizionale  di  cui  all'articolo  28 viene meno, dall'anno in cui
questa ha effetto, l'obbligo della regione di cui al comma 1.
  6.  Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le provincie
autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di
finanza  locale,  provvedono  alla disciplina dei rapporti finanziari
con  gli  enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie
per   compensare   gli   effetti   finanziari   negativi  conseguenti
all'attuazione del presente decreto.
 
           Note all'art. 27:
             - Si riporta il testo dell'art. 6 del D.L. n. 66/1989:
            "Art.  6  (Disposizioni  particolari  per  l'applicazione
          dell'imposta  e  varie).  -  1.     Nei  comuni   istituiti
          successivamente al  1 gennaio 1989 si applicano i limiti di
          reddito  indicati  nel primo periodo del comma 8  dell'art.
          1,  finche'  non  e' adottata  la   deliberazione di    cui
          all'art. 2 nei termini e con gli effetti ivi indicati.
            2.  Il  dieci  per cento delle  somme riscosse dai comuni
          per imposta, sanzioni  ed interessi  e' dovuto,   a    cura
          dei    comuni  stessi,   alle rispettive province, le quali
          trattengono il settanta per cento delle  somme  ricevute  e
          versano il restante  trenta per cento allo Stato per la sua
          attribuzione    ai  comuni  e alle province sulla   base di
          criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3.
            3. Le somme affluite  allo Stato ai sensi del  comma    2
          per  gli  anni 1989,   1990, 1991   e 1992  sono utilizzate
          per l'attribuzione   delle somme   di cui   all'art.    10,
          commi    2    e  3,    fino    a concorrenza   del relativo
          fabbisogno,  secondo  modalita'  e  termini  stabiliti  con
          decreto del  Ministro dell'interno,   di concerto    con  i
          Ministri  del tesoro   e   delle   finanze.  L'attribuzione
          delle    somme    predette    e'  effettuata  dal  Ministro
          dell'interno.  Le  modalita' ed  i termini per l'attuazione
          delle disposizioni di cui  al comma 2  sono  stabiliti  con
          decreto  del    Ministro dell'interno,   di concerto  con i
          Ministri del tesoro e delle finanze,  su    proposta  della
          commissione  di  ricerca  per  la finanza   locale ai sensi
          dell'art.  18, D.L. 28 febbraio  1983, n.  55,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge  26 aprile  1983, n.  131,
          e    successive      modificazioni     ed     integrazioni,
          sentite   l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani,
          l'Unione delle province d'Italia   e   l'Unione   nazionale
          comuni,  comunita'  ed  enti  della montagna.
            4.    Al      fine    di    conseguire     obiettivi   di
          perequazione    e   di riequilibrio nella  dotazione  delle
          risorse  a disposizione dei comuni, i  contributi  erariali
          ordinari  spettanti agli  enti   locali   sono ridotti  per
          un  importo   complessivo massimo   di lire  1.000 miliardi
          annui, trasferendo  detto importo al fondo  perequativo, in
          relazione al provento del gettito e   alle  caratteristiche
          della base imponibile dell'imposta istituita  con l'art. 1.
          La  riduzione  e'    stabilita  con  decreto   del Ministro
          dell'interno sentite  l'Associazione nazionale dei   comuni
          italiani    (ANCI) e  l'Unione nazionale  comuni, comunita'
          enti montani  (UNCEM). Per  l'anno 1989 la    riduzione  e'
          operata  con l'aliquota  del 2,3  per cento  dei contributi
          ordinari spettanti  a tutti  i comuni  per il  1988 e    il
          relativo    importo  complessivo    e'  trasferito al fondo
          perequativo di  cui all'art. 12, comma 1, lettera b).
            5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano
          ai comuni compresi nei territori delle province autonome di
          Trento e Bolzano".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1-bis  del  D.L. n.
          599/1996:
            "Art. 1-bis   (Contributo agli    enti  locali    e  alle
          IPAB).  -    1.  Ai  sensi  del  comma 2 dell'art. 14   del
          decreto-legge 18 gennaio  1993,  n.    8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  marzo    1993,  n. 68, e'
          assegnato  ai  comuni,   alle province,   alle    comunita'
          montane,  nonche'  alle IPAB un   contributo corrispondente
          alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli  anni    seguenti,
          dagli  enti  stessi  per il personale cui e' stata concessa
          l'aspettativa per motivi sindacali".