Art. 28.
Addizionale comunale e provinciale    all'imposta   regionale   sulle
                        attivita' produttive

  1. Con legge regionale da adottarsi entro il 31 luglio 1999 sono
  stabilite le aliquote minime, rispettivamente, dell'addizionale
comunale   e   di  quella  provinciale  all'imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive;  dette  aliquote  devono assicurare un gettito
pari al complesso delle somme, comprensive degli eventuali conguagli,
devolute  dalla  regione,  ai  sensi  dell'articolo  27 per l'anno di
imposta   1999,   ai  comuni  e  alle  provincie  del  territorio  di
competenza. Con la medesima legge la regione diminuisce l'aliquota di
base dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura pari
alla   somma   delle   due   aliquote  addizionali  suddette  e  puo'
rideterminare   l'aliquota   regionale   entro   il   limite  di  cui
all'articolo 16, comma 3.
  2. I comuni e le provincie, previa emanazione della legge regionale
di  cui  al  comma  1,  con delibera da pubblicare per estratto nella
Gazzetta   Ufficiale,  possono  istituire  l'addizionale  comunale  o
provinciale di cui al comma 1; i comuni e le provincie hanno facolta'
di  aumentare  l'aliquota dell'addizionale in misura non superiore ad
una  volta  e  mezza l'aliquota minima stabilita dalla predetta legge
regionale.
  3.  I  soggetti  passivi  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive  dovranno  ripartire  la  corrispondente  base  imponibile
utilizzando gli stessi criteri indicati nell'articolo 4, comma 2, con
riferimento   al   territorio   provinciale  e  comunale.  Alle  basi
imponibili  provinciali  e comunali cosi' determinate si applicano le
aliquote delle addizionali deliberate dagli enti locali predetti.
  4.  La  legge di cui al comma 1 non puo' avere effetto anteriore al
secondo  anno  successivo  a quello di entrata in vigore del presente
decreto.