Art. 29.
              Finanziamento delle citta' metropolitane
  1.   Le  regioni,  nell'attribuire  alle  citta'  metropolitane  le
funzioni  amministrative  di  competenza  provinciale  o  affidate ai
comuni,  a  norma dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
provvedono  ad  assegnare  alle  stesse  quote del gettito di tributi
regionali.
 
           Nota all'art. 29:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  della  legge n.
          142/1990:
            "Art. 19 (Funzioni   della  citta'  metropolitana  e  dei
          comuni).  - 1.  La  legge  regionale,  nel  ripartire   fra
          i   comuni   e   le   citta'  metropolitane    le  funzioni
          amministrative,    attribuisce alla   citta' metropolitana,
          oltre alle   funzioni   di   competenza  provinciale,    le
          funzioni  normalmente  affidate  ai   comuni  quando  hanno
          precipuo  carattere  sovracomunale o  debbono, per  ragioni
          di  economicita' ed efficienza,    essere     svolte     in
          forma     coordinata   nell'area metropolitana, nell'ambito
          delle seguenti materie:
            a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
            b) viabilita', traffico e trasporti;
            c)  tutela  e  valorizzazione  dei   beni   culturali   e
          dell'ambiente;
            d)  difesa  del  suolo,    tutela idrogeologica, tutela e
          valorizzazione  delle  risorse  idriche,  smaltimento   dei
          rifiuti;
            e)  raccolta  e  distribuzione  delle acque e delle fonti
          energetiche;
            f)  servizi  per   lo   sviluppo   economico   e   grande
          distribuzione commerciale;
            g)  servizi  di  area  vasta nei   settori della sanita',
          della scuola e della  formazione  professionale   e   degli
          altri  servizi  urbani  di livello metropolitano.
            2.  Alla   citta' metropolitana   competono le tasse,  le
          tariffe  e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.
            3.  Ai   comuni   dell'area   metropolitana restano    le
          funzioni      non   attribuite  espressamente  alla  citta'
          metropolitana".