Art. 29. Finanziamento delle citta' metropolitane 1. Le regioni, nell'attribuire alle citta' metropolitane le funzioni amministrative di competenza provinciale o affidate ai comuni, a norma dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono ad assegnare alle stesse quote del gettito di tributi regionali.
Nota all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge n. 142/1990: "Art. 19 (Funzioni della citta' metropolitana e dei comuni). - 1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e le citta' metropolitane le funzioni amministrative, attribuisce alla citta' metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicita' ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie: a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana; b) viabilita', traffico e trasporti; c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente; d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti; e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche; f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale; g) servizi di area vasta nei settori della sanita', della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano. 2. Alla citta' metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti. 3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla citta' metropolitana".