Art. 3. 
                          Soggetti passivi 
 
  1. Soggetti passivi dell'imposta sono: 
a) le societa' e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a)
    e b), del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
b) le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e 
quelle ad esse equiparate a  norma  dell'articolo  5,  comma  3,  del
predetto testo unico, nonche' le persone fisiche esercenti  attivita'
commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico; 
    c) le persone fisiche, le societa'  semplici  e  quelle  ad  esse
equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico
esercenti arti e professioni di cui all'articolo  49,  comma  1,  del
medesimo testo unico; 
    d) i produttori agricoli  titolari  di  reddito  agrario  di  cui
all'articolo 29 del predetto testo unico, esclusi quelli  con  volume
di affari annuo non superiore a cinque o a quindici milioni  di  lire
esonerati dagli adempimenti  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  6,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, come  sostituito
dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2  settembre  1997,
n.  313,  sempreche'  non  abbiano  rinunciato  all'esonero  a  norma
dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'articolo 34; 
    e) gli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87,  comma  1,
lettera c), del citato testo unico n.  917  del  1986,  ivi  compresi
quelli indicati nell'articolo 88, nonche' le societa' e gli  enti  di
cui alla lettera d) dello stesso comma. 
  2. Non sono soggetti passivi dell'imposta: 
    a) i fondi comuni di investimento di  cui  alle  leggi  23  marzo
1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344, e 25 gennaio 1994, n. 86; 
    b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124; 
    c) i gruppi economici di  interesse  europeo  (GEIE)  di  cui  al
decreto legislativo 23 luglio 1991, n.  240,  salvo  quanto  disposto
nell'articolo 13. 
 
           Note all'art. 3:
            - Si  riporta il testo degli  articoli 5, 29,  34, 51, 87
          e  88 del TUIR:
            "Art.  5  (Redditi  prodotti  in forma associata). - 1. I
          redditi delle societa'  semplici,  in nome   collettivo   e
          in  accomandita    semplice residenti nel territorio  dello
          Stato sono imputati   a  ciascun  socio,  indipendentemente
          dalla  percezione,    proporzionalmente  alla  sua quota di
          partecipazione agli utili.
            2. Le quote di partecipazione  agli  utili  si  presumono
          proporzionate  al    valore dei   conferimenti dei  soci se
          non risultano  determinate diversamente dall'atto  pubblico
          o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o  da
          altro  atto  pubblico  o    scrittura  autenticata  di data
          anteriore    all'inizio  del  periodo    di  imposta; se il
          valore dei conferimenti non risulta determinato,  le  quote
          si presumono uguali.
             3. Ai fini delle imposte sui redditi:
            a)  le  societa'    di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza;
            b)    le  societa'    di  fatto    sono   equiparate alle
          societa' in   nome  collettivo  o  alle  societa'  semplici
          secondo  che  abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio
          di attivita' commerciali;
            c)   le associazioni   senza    personalita'    giuridica
          costituite    fra persone   fisiche   per   l'esercizio  in
          forma  associata  di  arti  e professioni sono   equiparate
          alle societa'  semplici, ma l'atto  o la scrittura  di  cui
          al    comma    2    puo'   essere     redatto   fino   alla
          presentazione    della    dichiarazione     dei     redditi
          dell'associazione;
            d)   si   considerano      residenti  le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior   parte  del  periodo    di
          imposta    hanno      la   sede   legale      o   la   sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  L'oggetto   principale  e'   determinato  in
          base  all'atto costitutivo, se  esistente in forma  di atto
          pubblico o  di scrittura privata    autenticata,  e,     in
          mancaza,      in    base      all'attivita'  effettivamente
          esercitata.
            4. I  redditi delle imprese   familiari di  cui  all'art.
          230-bis  del codice   civile,   limitatamente  al   49  per
          cento  dell'ammontare risultante  dalla dichiarazione   dei
          redditi      dell'imprenditore,  sono  imputati  a  ciascun
          familiare,  che  abbia  prestato  in  modo  continuativo  e
          prevalente       la     sua     attivita'    di      lavoro
          nell'impresa,  proporzionalmente    alla  sua    quota   di
          partecipazione  agli    utili.  La presente disposizione si
          applica a condizione:
            a)   che    i   familiari   partecipanti      all'impresa
          risultino nominativamente,  con l'indicazione  del rapporto
          di  parentela    o di affinita' con l'imprenditore, da atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio   del   periodo   di      imposta,   recante  la
          sottoscrizione   dell'imprenditore    e    dei    familiari
          partecipanti;
            b)      che     la     dichiarazione       dei    redditi
          dell'imprenditore   rechi l'indicazione  delle    quote  di
          partecipazione  agli    utili  spettanti  ai  familiari   e
          l'attestazione  che le   quote stesse   sono  proporzionate
          alla  qualita'   e  quantita'  del  lavoro   effettivamente
          prestato   nell'impresa,     in     modo  continuativo    e
          prevalente,  nel periodo  di imposta;
            c)  che    ciascun  familiare  attesti,  nella    propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato  la    sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente.
            5.  Si  intendono, per familiari,   ai fini delle imposte
          sui redditi, il coniuge,  i parenti  entro il  terzo  grado
          e  gli affini  entro il secondo grado".
            "Art.  29 (Reddito  agrario). - 1. Il reddito  agrario e'
          costituito dalla parte  del reddito  medio ordinario    dei
          terreni    imputabile al capitale  d'esercizio e  al lavoro
          di   organizzazione      impiegati,   nei   limiti    della
          potenzialita'  del  terreno,  nell'esercizio   di attivita'
          agricole su di esso.
             2. Sono considerate attivita' agricole:
            a)   le   attivita' dirette   alla    coltivazione    del
          terreno  e  alla silvicoltura;
            b)  l'allevamento  di animali con  mangimi ottenibili per
          almeno un quarto dal terreno e le  attivita'  dirette  alla
          produzione  di  vegetali  tramite  l'utilizzo  di strutture
          fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
          alla produzione  non eccede il doppio di quella del terreno
          su cui la produzione stessa insiste;
            c)   le    attivita'    dirette    alla    manipolazione,
          trasformazione    e  alienazione  di    prodotti agricoli e
          zootecnici,    ancorche'  non  svolte  sul    terreno,  che
          rientrino  nell'esercizio  normale dell'agricoltura secondo
          la tecnica che lo  governa    e  che  abbiano  per  oggetto
          prodotti  ottenuti per almeno la meta' dal  terreno e dagli
          animali allevati su di esso.
            3.   Con decreto   del  Ministro    delle    finanze,  di
          concerto   con     il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero
          dei capi  che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del
          comma 2, tenuto conto  della potenzialita'  produttiva  dei
          terreni  e   delle  unita' foraggere  occorrenti  a seconda
          della specie allevata.
            4.  Non si  considerano  produttivi di  reddito   agrario
          i  terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24".
            "Art.  34 (Determinazione  del  reddito dei  fabbricati).
          -  1.    Il  reddito    medio    ordinario    delle  unita'
          immobiliari  e'  determinato mediante l'applicazione  delle
          tariffe    d'estimo, stabilite secondo le norme della legge
          catastale per  ciascuna categoria e classe, ovvero, per   i
          fabbricati    a    destinazione  speciale    o particolare,
          mediante stima diretta.
            2. Le  tariffe d'estimo e  i redditi dei  fabbricati    a
          destinazione  speciale   o particolare   sono  sottoposti a
          revisione   quando se   ne manifesti    l'esigenza      per
          sopravvenute   variazioni   di  carattere permanente  nella
          capacita'   di   reddito  delle    unita'  immobiliari    e
          comunque  ogni    dieci anni. Le  revisione e' disposta con
          decreto del Ministro  delle finanze  previo  parere   della
          Commissione    censuaria centrale e puo'  essere effettuata
          per singole   zone censuarie.  Prima  di  procedervi    gli
          uffici    tecnici  erariali    devono  sentire    i  comuni
          interessati.
            3.    Le   modificazioni   derivanti    dalla   revisione
          hanno    effetto  dall'anno    di    pubblicazione    nella
          Gazzetta   Ufficiale   del   nuovo prospetto delle tariffe,
          ovvero, nel caso di stima  diretta,  dall'anno  in  cui  e'
          stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in
          catasto.  Se    la  pubblicazione o   notificazione avviene
          oltre  il mese precedente   quello   stabilito   per     il
          versamento    dell'acconto    di  imposta, le modificazioni
          hanno  effetto dall'anno successivo.  Non  si  considerano,
          altresi',    produttive di   reddito le  unita' immobiliari
          per    le   quali    sono   state    rilasciate    licenze,
          concessioni    o  autorizzazioni        per       restauro,
          risanamento    conservativo    o ristrutturazione edilizia,
          limitatamente al   periodo di validita'  del  provvedimento
          durante    il  quale l'unita' immobiliare   non e' comunque
          utilizzata.
            3-bis. Il    reddito  imputabile    a  ciascun  condomino
          derivante dagli immobili di  cui all'art. 1117,  n. 2,  del
          codice  civile    oggetto di proprieta'   comune,   cui  e'
          attribuita  o  attribuibile  un'autonoma rendita catastale,
          non concorre a  formare  il  reddito  del  contribuente  se
          d'importo non superiore a L. 50.000.
            4.    Il reddito   delle  unita' immobiliari  non  ancora
          iscritte  in catasto  e'  determinato  comparativamente   a
          quello  delle  unita' similari gia' iscritte.
            4-bis.  Qualora il  canone risultante  dal contratto   di
          locazione,  ridotto forfetariamente  del 15 per  cento, sia
          superiore  al reddito medio ordiario di cui al comma 1,  il
          reddito  e'  determinato in misura pari a quella del canone
          di locazione al netto di tale riduzione. Per  i  fabbricati
          siti  nella  citta' di   Venezia centro e nelle isole della
          Giudecca, di  Murano e di Burano,  la riduzione e'  elevata
          al 25 per cento.
            4-ter.   (Se    l'ammontare  delle  spese  effettivamente
          sostenute  in  un  anno  e      comprovate   da      idonea
          documentazione  e'   superiore al   15 per cento del canone
          relativo    all'anno  medesimo,  l'eccedenza  puo'   essere
          computata,   sempre   in   misura   tale  da  non  superare
          complessivamente per ciascun   periodo   di   imposta    il
          predetto   limite  percentuale,  in diminuzione  dei canoni
          dei periodi   di imposta   successivi, ma    non  oltre  il
          secondo).
            4-quater.    Dall'ammontare    complessivo  del   reddito
          dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione    principale
          delle  persone fisiche e di  quello  delle  sue  pertinenze
          si  deduce,  fino  a  concorrenza dell'ammontare    stesso,
          l'importo    di    L.   1.100.000   rapportato   al periodo
          dell'anno durante  il quale sussiste tale  destinazione  ed
          in  proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra
          le  pertinenze  le  unita'    immobiliari  classificate   o
          classificabili   nelle categorie catasli C/2, C/6  e C/197,
          destinate ed  effettivamente utilizzate in modo    durevole
          a    servizio    delle   unita'   immobiliari   adibite  ad
          abitazione   principale  delle    persone    fisiche.   Per
          abitazione  principale  si   intende quella  nella quale la
          persona  fisica    che  la possiede a titolo di proprieta',
          usufrutto   o  altro  diritto  reale  e  i  suoi  familiari
          dimorano abitualmente".
            "Art.  51  (Redditi  di  impresa). -   1. Sono redditi di
          impresa quelli che  derivano  dall'esercizio  di    imprese
          commerciali.   Per  esercizio  di  imprese  commerciali  si
          intende   l'esercizio per professione  abituale,  ancorche'
          non esclusiva, delle  attivita' indicate nell'art. 2195 del
          codice civile  e delle attivita'  indicate alle  lettere b)
          e   c) del comma 2  dell'art. 29 che eccedono  i limiti ivi
          stabiliti,  anche se non organizzate in forma di impresa.
             2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:
            a) i   redditi derivanti  dall'esercizio  di    attivita'
          organizzate   in  forma    di    impresa    dirette    alla
          prestazione  di  servizi  che  non rientrano nell'art. 2195
          del codice civile;
            b)   i   redditi   derivanti   dallo   sfruttamento    di
          miniere,    cave,  torbiere,  saline, laghi, stagni e altre
          acque interne;
            c) i  redditi dei   terreni, per   la  parte    derivante
          dall'esercizio  delle  attivita'   agricole di cui all'art.
          29, pur se nei   limiti ivi stabiliti,  ove    spettino  ai
          soggetti    indicati  nelle  lettere  a)   e b) del comma 1
          dell'art. 87, nonche'  alle societa' in nome  collettivo  e
          in accomandita semplice.
            3.   Le disposizioni  in materia  di imposte  sui redditi
          che  fanno  riferimento  alle    attivita'  commerciali  si
          applicano,    se  non  risulta  diversamente,  a  tutte  le
          attivita' indicate nel presente articolo".
            "Art. 87   (Soggetti passivi).    -  1.    Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
            a)  le  societa' per azioni e  in accomandita per azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
            b) gli  enti pubblici e  privati diversi dalle  societa',
          residenti nel  territorio  dello  Stato,   che hanno    per
          oggetto   esclusivo   o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
            c) gli  enti pubblici e  privati diversi dalle  societa',
          residenti nel territorio  dello Stato,  che non hanno   per
          oggetto    esclusivo  o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
            d) le  societa' e gli enti  di ogni tipo, con    o  senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato.
            2. Tra gli enti  diversi  dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere  b)  e  c) del   comma   1, si  comprendono,  oltre
          alle  persone      giuridiche,      le   associazioni   non
          riconosciute,  i  consorzi  e   le altre organizzazioni non
          appartenenti ad altri soggetti  passivi nei confronti delle
          quali il presupposto dell'imposta  si  verifica    in  modo
          unitario  e autonomo.   Tra le societa'  e gli enti di  cui
          alla lettera d)  del    comma  1  sono  comprese  anche  le
          societa' e le associazioni indicate nell'art. 5.
            3.  Ai    fini delle imposte   sui redditi si considerano
          residenti le societa' e gli  enti che per la maggior  parte
          del  periodo  di imposta hanno  la sede  legale  o la  sede
          dell'amministrazione o  l'oggetto principale nel territorio
          dello Stato.
            4.  L'oggetto  esclusivo  o   principale   dell'ente   e'
          eterminato  in base all'atto costitutivo,  se esistente  in
          forma  di    atto  pubblico     o  di   scrittura   privata
          autenticata,   e,   in  mancaza,    in  base  all'attivita'
          effettivamente esercitata".
            "Art.  88  (Stato  ed  enti   pubblici).    -   1.    Gli
          organi   e  le amministrazioni dello Stato, compresi quelli
          ad ordinamento autonomo, anche se  dotati di   personalita'
          giuridica,   i comuni,  le comunita' montane, le province e
          le regioni non sono soggetti all'imposta.
             2. Non costituiscono esercizio di attivita' commerciali:
            a) l'esercizio di  funzioni  statali  da  parte  di  enti
          pubblici;
            b)      l'esercizio    di      attivita'   previdenziali,
          assistenziali   e sanitarie da   parte di  enti    pubblici
          istituiti  esclusivamente    a tal fine, comprese le unita'
          sanitarie locali".