Art. 30.
          Riscossione dell'imposta e versamento in acconto

  1.  Fino  a  quando  non  hanno  effetto  le leggi regionali di cui
all'articolo  24,  per  la  riscossione  dell'imposta si applicano le
disposizioni dei commi seguenti.
  2.  L'imposta  dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione
e'  riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con
le modalita' e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.
  3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere
presentata  sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo
le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono
versati con le modalita' e nei termini per queste stabiliti.
  4.  L'imposta  risultante dalle dichiarazioni annuali non e' dovuta
o,  se  il  saldo  e'  negativo,  non  e' rimborsabile, se i relativi
importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000; per lo
stesso  importo,  non  si  fa  luogo,  ad iscrizione nei ruoli, ne' a
rimborso.  Con  le leggi regionali di cui all'articolo 24 il predetto
importo puo' essere adeguato.
  5.  In  deroga  alla  disposizione  del  comma  2  gli  organi e le
amministrazioni   dello   Stato   e   gli   enti   pubblici  indicati
nell'articolo  3, comma 1, lettera e), versano l'acconto mensilmente,
con  le  modalita'  e  nei termini stabiliti con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni,
in  un  importo  pari  a  quello  risultante  dall'applicazione delle
aliquote   e   dei   limiti   previsti  nell'articolo  16,  comma  2,
all'ammontare   delle   retribuzioni  e  dei  compensi  ivi  indicati
corrisposti  nel  mese  precedente.  Qualora l'ammontare dell'imposta
dovuta  a  ciascuna  regione  sia  pari  o  inferiore  a lire 20.000,
l'obbligo  di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva
per  la  quale  la  somma  complessiva  da versare sia almeno pari al
predetto importo.
  6.  La  riscossione  coattiva  dell'imposta  avviene mediante ruolo
sulla  base  delle  disposizioni che regolano la riscossione coattiva
delle  imposte  sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari
senza l'obbligo del non riscosso.
  7.  Per  lo  svolgimento  di  attivita'  di pagamento e riscossione
dell'imposta,  le  banche  sono  remunerate  in  conformita' a quanto
previsto  dalle  convenzioni  di cui agli articoli 19, comma 5, e 24,
comma  8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre per i
concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
 
           Note all'art. 30:
            -  Si  riporta,  rispettivamente,  il  testo  del comma 5
          dell'art. 19, e del comma 8  dell'art.  24  del  D.Lgs.  n.
          241/1997:
            "Art.    19, comma   5. -  Con convenzione  approvata con
          decreto del Ministro delle finanze,    di  concerto  con  i
          Ministri  del    tesoro  e  del lavoro e   della previdenza
          sociale, sono   stabilite le    modalita'  di  conferimento
          della  delega  e  di svolgimento del servizio, i dati delle
          operazioni da trasmettere   e le  relative  modalita'    di
          trasmissione   e  di  conservazione,    tenendo  conto  dei
          termini di cui all'art.   13  del  regolamento  concernente
          l'istituzione  del  conto fiscale, adottato con decreto del
          Ministro delle finanze  28 dicembre 1993, n.  567,  nonche'
          le    penalita'    per   l'inadempimento   degli   obblighi
          nascenti   dalla convenzione stessa    e  la  misura    del
          compenso per il  servizio svolto dalle banche. Quest'ultima
          e' determinata  tenendo conto del costo di svolgimento  del
          servizio,    del    numero  dei   moduli   presentati   dal
          contribuente   e di   quello delle   operazioni  in    esso
          incluse,   della tipologia degli adempimenti da  svolgere e
          dell'ammontare complessivo dei   versamenti   gestito   dal
          sistema.    La   convenzione   ha   durata triennale e puo'
          essere tacitamente rinnovata".
            "Art. 24, comma 8. - Per    le  banche  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art.  19, comma  4. La  convenzione
          rimane   in vigore  per il periodo previsto  dai commi 1  e
          4 del  presente articolo e,  in ogni caso, per non piu'  di
          tre anni e puo' essere rinnovata tacitamente".
            - Si riporta il testo dell'art. 61 del D.P.R. n. 43/1988:
            "Art.  61 (Compensi e rimborsi spese).  - 1. I compensi e
          i rimborsi spese    spettanti    al    concessionario  sono
          determinati,    per    ciascun  ambito  territoriale,    su
          proposta  del servizio centrale,  sentito il  parere  della
          commissione  di  cui   all'art. 3, con decreto del Ministro
          delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
             2. Il parere della commissione di cui all'art. 3 deve:
            a)    elencare  tutti    gli    elementi   che      hanno
          concorso   alla determinazione del compenso;
            b)  indicare    in modo specifico  l'incidenza di ciascun
          elemento di valutazione sul risultato finale;
            c) consentire il confronto tra l'incidenza  di  cui  alla
          lettera  b)  e  l'incidenza    riconosciuta  agli    stessi
          elementi  considerati ai   fini della determinazione    dei
          compensi    per  altri  ambiti   territoriali in situazioni
          equiparabili.
            3. La  remunerazione del servizio di   riscossione  viene
          determinata  in  modo  da  assicurare una   percentuale non
          differenziata di utile per ogni concessionario sulla   base
          dei  dati  di  redditivita'   media e dei costi   medi   di
          gestione   a livello   nazionale   rapportati    ad    ogni
          concessionario   o  a  gruppi  di  concessionari  similari,
          tenendo comunque conto del numero  degli  sportelli  e  del
          costo    aggiuntivo    del    personale   obbligatoriamente
          mantenuto   in     servizio     presso    ogni      singola
          concessione ai  sensi degli  articoli 122 e  123, ove  tale
          personale  ecceda   le necessita'   operative  riconosciute
          alla concessione;   si tiene    conto     altresi',     con
          riferimento    all'ultimo   biennio, dell'ammontare globale
          delle somme riscosse  e dei tempi  di valuta, del numero  e
          tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e di quello di
          inesigibilita'. La remunerazione e' articolata come segue:
            a)  una  commissione per  la  riscossione  dei versamenti
          diretti,  uguale   per   tutti   gli  ambiti  territoriali,
          stabilita  in  misura percentuale delle somme riscosse, con
          la determinazione di un importo  minimo  e  di  un  importo
          massimo;
            b) un  compenso per  la riscossione delle  somme iscritte
          a  ruolo, uguale   per   tutti   gli  ambiti  territoriali,
          stabilito  in  misura percentuale delle somme riscosse, con
          la determinazione di un importo minimo e  di    un  importo
          massimo,   tenendo   conto  dei    costi  specifici  e  del
          prevedibile ammontare globale di tali somme;
            c) un compenso, aggiuntivo  rispetto  a  quello  previsto
          dalla  lettera b), per la riscossione delle somme  iscritte
          a ruolo riscosse dopo la notifica   dell'avviso  di   mora,
          uguale   per  tutti   gli   ambiti territoriali,  stabilito
          in misura percentuale delle  somme riscosse, tenendo  conto
          dell'ammontare    medio    nazionale     delle   esecuzioni
          fruttuose  e     dell'incidenza  di   esso   sull'ammontare
          complessivo delle altre forme di riscossione;
            d)  un  compenso  in  cifra fissa  per  ciascun  abitante
          servito,  differenziato  per  ogni  ambito  territoriale  e
          determinato in relazione al  prevedibile  ammontare   delle
          commissioni,   dei   compensi,  dei rimborsi spese e  degli
          interessi di mora  spettanti ai concessionari ai sensi  del
          presente  articolo  al  fine di assicurare la remunerazione
          calcolata  con i  criteri  previsti dal  primo  periodo del
          presente comma; il numero degli abitanti  serviti  da  ogni
          concessione  e'  quello risultante dagli  ultimi dati sulla
          popolazione  residente pubblicati dall'ISTAT.
            4. Ai concessionari spetta, altresi', il  rimborso  delle
          spese  delle procedure esecutive in misura determinata, per
          i diversi adempimenti, in base   a tabella approvata    dal
          Ministro  delle finanze,  sentito il parere del Ministro di
          grazia e giustizia.
            5.  Sono a  carico dello   Stato e   degli  altri    enti
          impositori    il  pagamento della commissione   di cui alla
          lettera a),  dei compensi di cui alla lettera b), del comma
          3,  nei casi in cui non e' previsto il pagamento  spontaneo
          prima  della  iscrizione a  ruolo,  nonche'   il  rimborso,
          ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure
          infruttuose  di cui al comma 4.  Sono a carico dello Stato,
          inoltre, i compensi di cui  al  comma  3,  lettera  d),  da
          erogarsi  in  rate di uguale importo entro il giorno 27 dei
          mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre  di  ciascun
          anno   mediante      ordinativi  di  pagamento  emessi  dal
          competente   intendente   di    finanza    e  tratti     su
          ordine     di accreditamento,  ovvero  tramite  concessione
          di   una   corrispondente dilazione a valere,    anche  sui
          versamenti diretti,  a decorrere dalla prima scadenza utile
          dopo  le  date sopra indicate. Per i crediti per i quali e'
          intervenuto provvedimento di  sgravio e' altresi'  a carico
          dello Stato  e degli altri  enti impositori  il  pagamento,
          ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure
          esecutive.
             6. Sono invece a carico dei contribuenti:
            a)  il    pagamento  dei  compensi   di cui al   comma 3,
          lettera  b), nei casi in cui  e'  previsto    il  pagamento
          spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;
            b)  il  pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera
          c);
            c)    il  pagamento    delle    spese  delle    procedure
          esecutive  e    degli interessi semestrali di   mora per il
          ritardato   pagamento delle  somme  iscritte    a    ruolo,
          questi    ultimi da   determinare  annualmente  con decreto
          del Ministro delle finanze, con  riguardo  alla  media  dei
          tassi bancari attivi.
            7.    Per    la  gestione   del  servizio   di  tesoreria
          spetta    al  concessionario    un  compenso    percentuale
          rapportato   al volume  delle entrate  e  delle  spese,  da
          determinarsi  d'accordo  con   gli   enti interessati    in
          relazione    ai  costi   di   gestione del   servizio e  in
          misura che  assicuri una adeguata   remunerazione. In  caso
          di  mancato  accordo,   la determinazione  del compenso  e'
          stabilita   dal servizio centrale, il  quale  provvede  con
          atto motivato.
            8.  Al  fine  di assicurare la permanenza dell'equilibrio
          economico di ogni singola gestione  viene  effettuata,  con
          periodicita'  biennale,  la  revisione  delle  misure delle
          commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese  tenuto
          conto anche   del tasso  di    inflazione  programmato  dal
          Governo    per   il   biennio successivo,   nonche'   delle
          eventuali  modifiche  alle  condizioni   originarie   della
          concessione   conseguenti   ad   intervenute      modifiche
          normative.  A    tale   revisione   provvede   il  Ministro
          delle  finanze,  con  decreto emanato  di  concerto  con  i
          Ministri  del tesoro e del  bilancio e della programmazione
          economica, entro il  30 settembre   dell'anno precedente  a
          quello di  entrata in vigore dello stesso decreto.
            8-bis  Qualora  si  riduca, per   effetto di disposizioni
          normative, il numero dei  tributi e delle    altre  entrate
          dello  Stato  e    degli  enti  pubblici     riscossi   dai
          concessionari  della    riscossione   e     di  conseguenza
          l'ammontare  nazionale complessivo   dei compensi in misura
          superiore al dieci per cento,  il Ministro  delle  finanze,
          di  concerto  con  il   Ministro del   tesoro, dispone, con
          decreto da  emanare entro centoventi giorni dalla  data  in
          cui  hanno  effetto  le  riduzioni  delle riscossioni,   la
          revisione della   misura   dei   compensi  in    modo    da
          assicurare  la    permanenza  dell'equilibrio economico. La
          nuova misura  e'  comunicata  al    concessionario  che  ha
          facolta'  di   recedere a norma dell'art.  18.  La facolta'
          di   recesso   e', altresi',   esercitabile  qualora    sia
          inutilmente    decorso l'ulteriore   termine di  centoventi
          giorni dalla  data entro la   quale doveva  essere  emanato
          il predetto decreto ministeriale".