Art. 30. Riscossione dell'imposta e versamento in acconto 1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per la riscossione dell'imposta si applicano le disposizioni dei commi seguenti. 2. L'imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione e' riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalita' e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. 3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalita' e nei termini per queste stabiliti. 4. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non e' dovuta o, se il saldo e' negativo, non e' rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, ne' a rimborso. Con le leggi regionali di cui all'articolo 24 il predetto importo puo' essere adeguato. 5. In deroga alla disposizione del comma 2 gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera e), versano l'acconto mensilmente, con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione delle aliquote e dei limiti previsti nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi ivi indicati corrisposti nel mese precedente. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a lire 20.000, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo. 6. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari senza l'obbligo del non riscosso. 7. Per lo svolgimento di attivita' di pagamento e riscossione dell'imposta, le banche sono remunerate in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre per i concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Note all'art. 30: - Si riporta, rispettivamente, il testo del comma 5 dell'art. 19, e del comma 8 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 241/1997: "Art. 19, comma 5. - Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere tacitamente rinnovata". "Art. 24, comma 8. - Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non piu' di tre anni e puo' essere rinnovata tacitamente". - Si riporta il testo dell'art. 61 del D.P.R. n. 43/1988: "Art. 61 (Compensi e rimborsi spese). - 1. I compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta del servizio centrale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il parere della commissione di cui all'art. 3 deve: a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione del compenso; b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione sul risultato finale; c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi elementi considerati ai fini della determinazione dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili. 3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditivita' media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessita' operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresi', con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e di quello di inesigibilita'. La remunerazione e' articolata come segue: a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo; b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme; c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione; d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione e' quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT. 4. Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia. 5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento della commissione di cui alla lettera a), dei compensi di cui alla lettera b), del comma 3, nei casi in cui non e' previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonche' il rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 4. Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate. Per i crediti per i quali e' intervenuto provvedimento di sgravio e' altresi' a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure esecutive. 6. Sono invece a carico dei contribuenti: a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei casi in cui e' previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo; b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c); c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. 7. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con gli enti interessati in relazione ai costi di gestione del servizio e in misura che assicuri una adeguata remunerazione. In caso di mancato accordo, la determinazione del compenso e' stabilita dal servizio centrale, il quale provvede con atto motivato. 8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione viene effettuata, con periodicita' biennale, la revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo, nonche' delle eventuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervenute modifiche normative. A tale revisione provvede il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore dello stesso decreto. 8-bis Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura e' comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere a norma dell'art. 18. La facolta' di recesso e', altresi', esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale".