Art. 31.
                      Primo acconto di imposta

  1.  Per  il  primo  periodo  di  imposta  nel  quale, a norma degli
articoli  36  e  37,  l'imposta  e'  applicabile,  l'acconto  di  cui
all'articolo  30, comma 2, da versare in due rate di pari importo, e'
commisurato al 120 per cento della imposta figurativa liquidabile sul
valore  della  produzione  netta  realizzato  nel  periodo di imposta
precedente, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a
11 e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato conforme
al  modello  approvato  con  decreto  del  Ministro  delle finanze da
allegare  alla  prima  dichiarazione  dei  redditi  da  presentare  a
decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto
ovvero,  per  i  soggetti  non  tenuti  alla  presentazione  di essa,
risultante  da apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta a norma
dell'articolo  19,  da  presentare  nel  mese  di giugno dell'anno di
entrata in vigore del presente decreto.