Art. 32 
               Violazioni relative alla dichiarazione 
 
  1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica
la sanzione amministrativa dal  centoventi  al  duecentoquaranta  per
cento dell'ammontare dell'imposta  dovuta,  con  un  minimo  di  lire
cinquecentomila. Se non e' dovuta imposta, si applica la sanzione  da
lire cinquecentomila a lire due milioni. 
  2. Se nella dichiarazione e' indicato  un  imponibile  inferiore  a
quello accertato o, comunque, un'imposta inferiore a  quella  dovuta,
si applica la sanzione amministrativa da una a due volte  l'ammontare
della maggiore imposta dovuta. 
  3. Per maggiore imposta si intende la  differenza  tra  l'ammontare
del tributo liquidato in base all'accertamento e  quello  liquidabile
in base alla dichiarazione ai sensi degli articoli  36-bis  e  36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600,  come  sostituiti  dall'articolo  13,  comma  1,   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
 
           Nota all'art. 32:
            - Si riporta il testo degli  articoli 36-bis e 36-ter del
          D.P.R.   n.    600/1973,  come  sostituiti  dal  D.Lgs.  n.
          241/1997:
            "Art. 36-bis (Liquidazione delle imposte, dei contributi,
          dei  premi  e  dei  rimborsi      dovuti   in   base   alle
          dichiarazioni).      -   1.   Avvalendosi  di     procedure
          automatizzate,   l'amministrazione  finanziaria    procede,
          entro    l'inizio   del   periodo di   presentazione  delle
          dichiarazioni   relative   all'anno      successivo,   alla
          liquidazione  delle    imposte,  dei contributi e dei premi
          dovuti,  nonche'  dei  rimborsi  spettanti  in  base   alle
          dichiarazioni    presentate    dai   contribuenti   e   dai
          sostituti d'imposta.
            2. Sulla  base dei  dati e  degli elementi   direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni presentate e  di quelli in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'Amministrazione
          finanziaria provvede a:
            a)    correggere   gli errori   materiali   e  di calcolo
          commessi   dai contribuenti   nella determinazione    degli
          imponibili,  delle imposte, dei contributi, e dei premi;
            b)  correggere    gli  errori    materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle  eccedenze delle    imposte,
          dei    contributi e   dei premi risultanti dalle precedenti
          dichiarazioni;
            c) ridurre le  detrazioni d'imposta indicate in    misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge  ovvero    non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazioni;
            d)  ridurre le   deduzioni dal reddito esposte in  misura
          superiore a quella prevista dalla legge;
            e)   ridurre   i  crediti  d'imposta  esposti  in  misura
          superiore a quella prevista   dalla   legge   ovvero    non
          spettanti    sulla    base    dei    dati  risultanti dalle
          dichiarazioni;
            f)      controllare    la      rispondenza    con      la
          dichiarazione    e  la tempestivita'  dei versamenti  delle
          imposte, dei  contributi e  dei premi dovuti   a titolo  di
          acconto e di  saldo e delle  ritenute alla fonte operate in
          qualita' di sostituto d'imposta.
            3.  Quando dai  controlli automatici  eseguiti emerge  un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione, l'esito della liquidazione e'  comunicato al
          contribuente o  al sostituto d'imposta per   evitare     la
          reiterazione    di     errori   e   per     consentire   la
          regolarizzazione    degli    aspetti    formali    e     la
          comunicazione    all'Amministrazione       finanziaria   di
          eventuali  dati    ed  elementi    non  considerati   nella
          liquidazione.
            4.    I dati   contabili   risultanti dalla  liquidazione
          prevista  nel presente   articolo    si   considerano,    a
          tutti     gli  effetti,  come dichiarati dal contribuente e
          dal sostituto d'imposta".
            "Art.  36-ter (Controllo  formale  delle  dichiarazioni).
          -   1.      Gli   uffici   periferici  dell'amministrazione
          finanziaria, procedono, entro il 31  dicembre  del  secondo
          anno  successivo  a  quello  di presentazione, al controllo
          formale delle  dichiarazioni presentate dai contribuenti  e
          dai  sostituti d'imposta sulla  base dei criteri  selettivi
          fissati  dal    Ministro   delle finanze,   tenendo   anche
          conto delle  capacita' operative dei medesimi uffici.
            2.  Senza  pregiudizio   dell'azione    accertatrice    a
          norma  degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
            a)  escludere  in tutto  o  in  parte  lo scomputo  delle
          ritenute  d'acconto  non risultanti dalle dichiarazioni dei
          sostituti d'imposta, dalle comunicazioni  di  cui  all'art.
          20,   terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente    della
          Repubblica 29   settembre   1973,    n.  605,    o    dalle
          certificazioni  richieste  ai   contribuenti  ovvero  delle
          ritenute  risultanti in misura inferiore  a quella indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
            b)  escludere in  tutto   o   in parte   le    detrazioni
          d'imposta   non spettanti  in base  ai  documenti richiesti
          ai  contribuenti o  agli elenchi di cui  all'art. 78, comma
          25, della legge  30 dicembre 1991, n. 413;
            c)  escludere in  tutto o  in parte   le deduzioni    dal
          reddito    non spettanti   in base  ai  documenti richiesti
          ai  contribuenti o  agli elenchi menzionati  nella  lettera
          b);
            d)  determinare  i crediti  d'imposta  spettanti  in base
          ai    dati  risultanti     dalle   dichiarazioni     e   ai
          documenti  richiesti   ai contribuenti;
            e) liquidare la  maggiore  imposta    sul  reddito  delle
          persone    fisiche   e   i   maggiori   contributi   dovuti
          sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da   piu'
          dichiarazioni  o certificati  di cui  all'art. 1, comma  4,
          lettera  d), presentati  per  lo stesso  anno dal  medesimo
          contribuente;
            f)    correggere  gli   errori materiali   e di   calcolo
          commessi  nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
            3.  Ai  fini dei  commi  1  e 2,  il  contribuente  o  il
          sostituto  d'imposta e'  invitato, anche  telefonicamente o
          in forma  scritta o telematica, a fornire   chiarimenti  in
          ordine  ai    dati  contenuti  nella  dichiarazione  e   ad
          eseguire o   trasmettere ricevute di   versamento  e  altri
          documenti  non  allegati alla dichiarazione o  difformi dai
          dati forniti da terzi.
            4.  L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato   al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi   che   hanno  dato  luogo  alla  rettifica    degli
          imponibili, delle imposte,  delle ritenute alla fonte,  dei
          contributi  e dei premi dichiarati, per consentire anche la
          segnalazione di eventuali dati ed elementi non  considerati
          o valutati erroneamente in sede di controllo formale".