Art. 36.
                       Decorrenza dell'imposta
                e abolizione di contributi e tributi
  1.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  37, l'imposta regionale
sulle  attivita'  produttive  si  applica  a  decorrere dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto e dalla medesima data sono
aboliti:
  a)  i  contributi  per  il  servizio  sanitario  nazionale  di  cui
all'articolo  31  della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo
modificato  dall'articolo  4  della  legge  22  marzo 1995, n. 85, il
contributo  dello  0,2  per cento di cui all'articolo 1, terzo comma,
della  legge  31  dicembre  1961,  n. 1443, e all'articolo 20, ultimo
comma,  della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e la quota di contributo
per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  la  tubercolosi eccedente
quella  prevista  per  il  finanziamento delle prestazioni economiche
della  predetta  assicurazione  di  cui all'articolo 27 della legge 9
marzo 1989, n. 88;
  b)  l'imposta  locale  sui  redditi  di cui al titolo III del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  c)  l'imposta  comunale  per  l'esercizio  di  imprese  e di arti e
professioni,  di  cui  al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
66,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 aprile 1989, n.
144;
  d)  la  tassa  sulla concessione governativa per l'attribuzione del
numero  di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata
al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
come  sostituita  dal  decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 30 dicembre
1995;
  e)  l'imposta  sul  patrimonio  netto  delle imprese, istituita con
decreto-legge   30   settembre   1992,   n.   394,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.
  2.  I  versamenti  relativi  ai  tributi  e  ai  contributi aboliti
indicati  nel comma 1, i cui presupposti di imposizione si verificano
anteriormente  alla  data  dalla  quale,  nei  confronti  dei singoli
soggetti  passivi,  ha  effetto  la  loro abolizione, sono effettuati
anche successivamente a tale data.
 
           Note all'art. 36:
            -  Si riporta il testo dell'art. 31 della legge n. 41 del
          1986, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge  n.
          85 del 1995:
            "Art.    31.  -   1.   La quota   di contributo   per  le
          prestazioni   del  Servizio  sanitario  nazionale    per  i
          lavoratori  dipendenti    di  tutti i settori, pubblici   e
          privati,  comprensiva della   aliquota aggiuntiva  prevista
          dall'art.  4 del  decreto  legge  8  luglio 1974,  n.  264,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974,
          n. 386, e' fissata  nella   misura  del  10,60  per   cento
          della  retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento  a
          carico  dei  datori  di lavoro e l'1 per cento a carico dei
          lavoratori. L'aliquota del 9,60 per cento e' ridotta,   per
          gli  anni 1986   e 1987, rispettivamente al  5,60 e al 7,60
          per cento per i datori di lavoro di cui all'art.  3,  primo
          comma,  lettera d)  del decreto-legge 30  dicembre 1979, n.
          663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio
          1980, n. 33.
            2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo istituito
          dall'art.   2 della   legge 30   ottobre  1953,    n.  841,
          successivamente   modificato  dall'art.  4  della  legge  6
          dicembre   1971, n. 1053, posto  a  carico  dei  pensionati
          delle   amministrazioni statali,  delle aziende  autonome e
          dell'Ente  Ferrovie     dello  Stato      sui   trattamenti
          pensionistici  dagli stessi percepiti  e' ridotto allo 0,50
          per cento; a decorrere   dal 1  gennaio  1989  il  suddetto
          contributo e' soppresso.
            3.    Le economie  risultanti nei  bilanci delle  aziende
          autonome   e dell'Ente  Ferrovie  dello  Stato  conseguenti
          all'applicazione  del  comma precedente   sono   recuperate
          mediante  corrispondente    riduzione    dei  trasferimenti
          comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.
            4.    Per tutti   gli   aventi diritto   alle  indennita'
          economiche  di maternita',  restano   fermi i    contributi
          stabiliti    dalla  legge    30  dicembre  1971,  n 1204, e
          successive modificazioni.
            5. I contributi   dovuti dai datori  di  lavoro  per    i
          soggetti  aventi  diritto   alle indennita'   economiche di
          malattia sono  fissati nelle misure indicate  nell'allegata
          tabella G.
            6.  Le  aliquote    stabilite nei precedenti commi   sono
          applicate, per quanto riguarda il contributo a  carico  dei
          dipendenti  che per quello a carico  dei datori  di lavoro,
          sull'intera    retribuzione  imponibile  come   individuata
          dall'art.  12  della  legge  30  aprile  1969,  n. 153, con
          esclusione delle somme corrisposte a  titolo  di  diaria  o
          indennita'  di  trasferta  fino    all'ammontare  esente da
          imposizione    fiscale.  Restano  fermi   i   minimali   di
          retribuzione    imponibile  fissati  per  ciascun  anno con
          decreto   del Ministro  del    lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  ai sensi   dell'art.   1  del  decreto-legge   29
          luglio   1981,   n.   402, convertito,  con  modificazioni,
          nella  legge  26 settembre 1981, n. 537.  Restano  altresi'
          confermate    le  retribuzioni    medie  e    convenzionali
          previste    per   particolari categorie  di  lavoratori  ai
          sensi  delle disposizioni in   vigore e    determinate  con
          decreto  del    Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale.
            7.   E' soppresso   il   comma   23 dell'art.    4    del
          decreto-legge    12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
          modificazioni, nella legge 11  novembre  1983,  n.  638,  e
          successive modificazioni.
            8.    Per    le  prestazioni   del   Servizio   sanitario
          nazionale,   dagli artigiani, dagli    esercenti  attivita'
          commerciali e  loro rispettivi familiari   coadiutori,  dai
          liberi     professionisti,       nonche'    dai  lavoratori
          dipendenti   e  pensionati,  e'  dovuto    un   contributo,
          comprensivo di  quello di cui  all'art. 4 del decreto-legge
          8  luglio  1974,  n.   264, convertito, con  modificazioni,
          nella legge   17 agosto 1974,  n.    386,  stabilito  nella
          misura   del 7,5 per cento  del reddito complessivo ai fini
          dell'IRPEF  per    l'anno  precedente  a  quello   cui   il
          contributo  si  riferisce,  con esclusione dei redditi gia'
          assoggettati  a  contribuzione  per  le   prestazioni   del
          Servizio  sanitario nazionale e dei  redditi  da  pensione.
          I   redditi  dominicali  e  agrari,  dei fabbricati  e   di
          capitale      concorrono,    per    la   parte   eccedente,
          complessivamente, i 4 milioni di lire.
            9. Il contributo  di cui al precedente comma 8  e' dovuto
          anche dai coltivatori   diretti,   mezzadri   e coloni    e
          rispettivi    concedenti,  nonche'  da  ciascun  componente
          attivo dei rispettivi  nuclei  familiari.    Il  contributo
          predetto  e'  ridotto  al  50 per cento per i redditi delle
          aziende agricole situate nei territori  montani di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.   601,   nonche'  nelle  zone     agricole  svantaggiate
          delimitate ai  sensi dell'art.  15 della legge 27  dicembre
          1977, n. 984.
            10.  Il  contributo  dovuto  dai  soggetti    di  cui  ai
          precedenti commi 8 e  9, con   esclusione   dei    soggetti
          titolari      di     reddito  da    lavoro  dipendente    e
          assimilato,   non    puo'   comunque    essere    inferiore
          rispettivamente  alla  somma    annua di lire 648.000 e  di
          lire  324.000,  frazionabile  per  i  mesi  di    effettiva
          attivita'     svolta     nell'anno.    Per    le    aziende
          direttocoltivatrici, coloniche  e mezzadrili   ubicate  nei
          territori  montani di  cui al decreto del  Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973,  n. 601, nonche' nelle   zone
          agricole  svantaggiate  delimitate ai   sensi dell'art.  15
          della legge  27 dicembre  1977, n.  984, la misura predetta
          e' ridotta del 50 per cento.
            11.  Il  contributo  per  le  prestazioni  del   Servizio
          sanitario  nazionale,  dovuto  ai  sensi dell'art. 63 della
          legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  nel  testo  modificato
          dall'art.    15  del  decreto legge 1 luglio 1980, n.  285,
          convertito,   con modificazioni,   nella legge    8  agosto
          1980,  n.  441, e' stabilito nella misura del 7,5 per cento
          del reddito complessivo ai   fini dell'IRPEF  per    l'anno
          relativo  a  quello    cui il contributo si   riferisce. Il
          relativo versamento   sara' effettuato in  unica  soluzione
          entro  il  30   giugno dell'anno successivo a quello cui il
          contributo si  riferisce.  Restano  ferme  le  disposizioni
          vigenti  per  la   determinazione del   contributo   per le
          prestazioni del  Servizio sanitario nazionale a carico  dei
          cittadini stranieri.
            12. I  soggetti di cui al  comma 11, che siano  tenuti al
          pagamento  del contributo  per le  prestazioni del Servizio
          sanitario nazionale  per  un  periodo  inferiore  all'anno,
          hanno  l'obbligo  del versamento del contributo determinato
          ai sensi del comma   predetto, decurtato delle  somme  gia'
          pagate  come   contributo per  le prestazioni  del Servizio
          sanitario nazionale  ai sensi  dei commi  1, 8, 9    e  10.
          Il   relativo  versamento  sara'    effettuato  in    unica
          soluzione   entro il   30  giugno  dell'anno  successivo  a
          quello cui il contributo si riferisce.
            13.   I  contributi  per   le  prestazioni  del  Servizio
          sanitario nazionale di  cui ai  commi 1,  8, 9  e 11    del
          presente     articolo  si  applicano  sulla    quota  degli
          imponibili complessivi  assoggettabili a contribuzione  non
          superiore a lire 40.000.000 annue.
            14. Sulla quota eccedente il suddetto  importo, e fino al
          limite  di  lire 100.000.000 annue, e' dovuto un contributo
          di solidarieta' nella misura del 4 per cento.
            15.  Sui  redditi  da  lavoro   dipendente,   la   misura
          contributiva   di   cui  al  comma  precedente    e'  cosi'
          ripartita: 3,80 per cento  a carico del datore di lavoro  e
          0,20 per cento a carico del lavoratore.
            16.    Fino  al    31  dicembre    1986  resta   fermo il
          contributo per   le prestazioni   del Servizio    sanitario
          nazionale  fissato dall'art.  6, lettera a)  della legge 28
          luglio  1967,  n. 669, dall'art.  22 della legge 19 gennaio
          1955, n. 25, e dall'art. 11, lettera  a),  della  legge  13
          marzo 1958, n. 250.
            17.  In deroga a quanto previsto  dai precedenti commi 1,
          13,14 e 15 le   Amministrazioni   statali,    ivi  comprese
          quelle    con   ordinamento autonomo o dotate di  autonomia
          amministrativa,  l'Ente  Ferrovie  dello  Stato,  gli  enti
          locali    con  esclusione  delle  aziende  municipalizzate,
          nonche' gli  enti pubblici non economici  di cui alla legge
          20 marzo 1975,  n.  70,  continuano,  per  l'anno  1986,  a
          versare  il  contributo  per  le prestazioni   del Servizio
          sanitario nazionale,   limitatamente alla quota   a    loro
          carico,    sulla   base   della   normativa vigente  al  31
          dicembre  1985,  restando  a  carico  del  bilancio   dello
          Stato    il versamento  diretto al  pertinente capitolo  di
          entrata    dell'aumento  recato  dal  predetto   comma   1,
          determinato,  in  via  forfettaria, in lire 2.200 miliardi.
          Al relativo onere   si  provvede,  quanto  a    lire  1.200
          miliardi,        mediante    corrispondente       riduzione
          dell'accantonamento iscritto  nell'allegata tabella  B  per
          "Proroga  fiscalizzazione   dei contributi di  malattia" e,
          quanto a   lire 1.000   miliardi,  mediante  corrispondente
          riduzione    dello  stanziamento  iscritto al   capitolo n.
          3622   dello stato   di previsione    del    Ministero  del
          lavoro e  della previdenza sociale.
            18. Le disposizioni del presente  articolo si applicano a
          decorrere  dal 1 gennaio 1986. Per  i lavoratori dipendenti
          tali disposizioni si applicano   a decorrere   dal  periodo
          di paga  in corso  al 1  gennaio 1986".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
          n. 1443 del 1961:  "Con  la  stessa  decorrenza  e'  dovuta
          altresi'  una addizionale al contributo predetto dello 0,20
          per cento alle retribuzioni, destinata a   fronteggiare  la
          parte  di  onere non  coperta per  l'assistenza di malattia
          ai  pensionati per  il  periodo  anteriore al  31  dicembre
          1961.".
            - Si  riporta il testo dell'art.  20, ultimo comma, della
          legge n.  1338/1962: "Con   decreto del Ministro    per  il
          lavoro  e    la  previdenza  sociale,  di concerto   con il
          Ministro per il   tesoro,  sara'  stabilita  la    data  di
          cessazione    dell'applicazione della   quota anzidetta  in
          corrispondenza della avvenuta copertura dell'onere  di  cui
          trattasi.".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  27  della  legge n.
          88/1989:
            "Art.  27 (Contributo  per l'assicurazione   obbligatoria
          contro    la  tubercolosi).  -   1. A   decorrere dall'anno
          successivo  all'entrata in vigore  della  presente   legge,
          il  contributo  per  l'assicurazione obbligatoria contro la
          tubercolosi  e'  destinato,  per    la quota dello 0,35 per
          cento o  per il minor  contributo dovuto,  al finanziamento
          delle prestazioni  economiche della  suddetta assicurazione
          e   per la parte   residua   al    finanziamento      delle
          prestazioni   del   Servizio sanitario  nazionale.  Con  la
          stessa  decorrenza    non    si    applicano  all'INPS   le
          disposizioni  di  cui all'articolo 69, primo comma, lettere
          b)  e    d)  della  legge  23    dicembre  1978,  n.   833,
          all'articolo  6  della  legge  4    agosto  1955, n.   692,
          all'articolo  2 della legge   29 maggio  1967,  n.  369,  e
          all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457".
            - Si riporta il testo dell'art. 24 della tariffa allegata
          al  D.P.R.   n.   641/1973,   recante   "Disciplina   delle
          tasse  sulle  concessioni governative":
            "Art. 24. - 1. Attribuzione del   numero di  partita  IVA
          (art.  35  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633):
            a) alle societa' di ogni tipo e   agli  enti  pubblici  e
          privati  con  o  senza    personalita' giuridica,   diversi
          dalle   societa',  aventi    per  oggetto    esclusivo    o
          principale  attivita'    commerciali   o   agricole nonche'
          alle   associazioni  costituite    da   persone     fisiche
          per  l'esercizio    in  forma    associata    di  arti    e
          professioni:  tassa     per   l'attribuzione   e   annuale:
          ammontare: L. 250.000;
            b)  ai  soggetti diversi da  quelli indicati alla lettera
          a): tassa  per  l'attribuzione  e  annuale:  ammontare:  L.
          100.000".