Art. 38. Determinazione del Fondo sanitario nazionale 1. Al fine della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni si considera come dotazione propria delle medesime il gettito dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, ed il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive al netto delle quote attribuite allo Stato di cui all'articolo 26. 2. I contributi per il Servizio sanitario nazionale riscossi nell'anno di entrata in vigore del presente decreto relativi a presupposti di imposizione verificatisi anteriormente costituiscono per il medesimo anno dotazione propria delle regioni ai fini della determinazione delle quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente da assegnare alle stesse. 3. A decorrere dal 1998, la partecipazione delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale stabilita dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' commisurata alle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dai gettiti di cui ai commi 1 e 2.
Nota all'art. 38: - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 9, della legge n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 1, comma 143, della legge n. 662/1996: "9. A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui al comma 7, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario e' stabilito in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni, per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e per la Regione siciliana e al 10,50 per cento per la regione Sardegna. Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 4; 6, commi 1 e 2; 10; 11; 13; 14, comma 1; 15; 16; 17 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica".