Art. 39.
             Ripartizione del Fondo sanitario nazionale

  1.  Il CIPE su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza  Stato-Regioni,  delibera  annualmente  l'assegnazione  in
favore  delle  regioni,  a  titolo  di acconto, delle quote del Fondo
sanitario  nazionale  di  parte  corrente,  tenuto conto dell'importo
complessivo  presunto  del  gettito  dell'addizionale all'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche di cui all'articolo 50 e della quota
del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui
all'articolo  38,  comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con
le  predette  modalita'  provvede entro il mese di febbraio dell'anno
successivo  all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle
quote   del  Fondo  sanitario  nazionale,  parte  corrente,  ad  esse
effettivamente  spettanti.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica,  e'  autorizzato  a  procedere alle
risultanti  compensazioni  a  valere  sulle quote del Fondo sanitario
nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica,  e'  autorizzato  a concedere alle regioni e alle province
autonome  di Trento e di Bolzano anticipazioni mensili da accreditare
ai  conti  correnti di cui all'articolo 40, comma 1, in essere presso
la  tesoreria  centrale  dello  Stato,  nei  limiti  di un dodicesimo
dell'importo  complessivo  presunto  del  gettito  dell'addizionale e
della  quota  di  imposta  di  cui al comma 1, alle stesse attribuiti
nonche'  delle  quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente
deliberate  dal  CIPE,  in  favore delle medesime regioni, in ciascun
anno;   nelle   more   della   deliberazione  del  CIPE  le  predette
anticipazioni   mensili   sono  commisurate  all'importo  complessivo
presunto   dei  gettiti  dell'addizionale  e  della  quota  d'imposta
predetti,  ovvero limitatamente all'anno 1998 all'importo complessivo
presunto  dei  contributi  sanitari e delle quote del Fondo sanitario
nazionale relativi all'anno precedente.
  3.  Alla  copertura  dell'eventuale  differenza tra l'ammontare dei
gettiti  di  cui  al  comma  1  previsti in sede di riparto del Fondo
sanitario nazionale e quello effettivamente riscosso dalle regioni si
provvede   mediante   specifica   integrazione  del  Fondo  sanitario
nazionale quantificata dalla legge finanziaria.
  4.  Per  le  finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 si tiene conto, per
l'anno  di  entrata in vigore del presente decreto, dei contributi di
cui al comma 2 dell'articolo 38.
  5.  Sono  abrogati i commi 15, 17 e 19 dell'articolo 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
 
           Nota all'art. 39:
            - Si riporta il testo dell'art. 11, commi 15, 17, 19, del
          D.Lgs. n.  502/1992:
            "15.  Il   CIPE su  proposta del Ministro  della sanita',
          sentita la Conferenza permanente  per i rapporti  tra    lo
          Stato,   le  regioni    e  le  province  autonome  delibera
          annualmente l'assegnazione in  favore  delle  regioni,    a
          titolo    di   acconto, delle  quote  del  Fondo  sanitario
          nazionale di  parte corrente,  tenuto conto    dell'importo
          complessivo  presunto   dei contributi  per le  prestazioni
          del  Servizio sanitario nazionale  attribuiti  a   ciascuna
          delle  regioni.   Il   CIPE   con   le predette   modalita'
          provvede entro  il  mese  di febbraio  dell'anno successivo
          all'assegnazione definitiva in  favore delle regioni  delle
          quote  del  Fondo  sanitario   nazionale,  parte  corrente,
          ad    esse  effettivamente    spettanti.  Il   Ministro del
          tesoro  e'    autorizzato  a  procedere    alle  risultanti
          compensazioni    a valere  sulle quote  del Fondo sanitario
          nazionale, parte  corrente, erogate per  il medesimo anno.
             16. (Omissis).
            17.  A  decorrere  dall'anno  1994,   il   Ministro   del
          tesoro    e'  autorizzato   a   concedere   alle    regioni
          anticipazioni  mensili  da accreditare  ai conti   correnti
          relativi  ai    contributi sanitari   in essere presso   la
          Tesoreria   centrale dello  Stato,    nei  limiti    di  un
          dodicesimo   dell'importo   complessivo      presunto   dei
          contributi sanitari alle    stesse    attribuiti    nonche'
          delle  quote   del   Fondo   sanitario nazionale   di parte
          corrente deliberate  dal CIPE,  in favore   delle  medesime
          regioni,  in  ciascun  anno; nelle more della deliberazione
          del CIPE predette anticipazioni mensili sono    commisurate
          al  90  per  cento dell'importo   complessivo presunto  dei
          contributi  sanitari e   delle quote  del  Fondo  sanitario
          nazionale relativi all'anno precedente.
             18. (Omissis).
            19.      Alla   copertura     finanziaria  dell'eventuale
          differenza tra   il  complesso  dei    contributi  sanitari
          previsto  in    sede  di    riparto  del  Fondo   sanitario
          nazionale  ed i  contributi effettivamente  riscossi  dalle
          regioni    si provvede mediante specifica  integrazione del
          Fondo  sanitario    nazionale  quantificata    dalla  legge
          finanziaria  ai  sensi dell'art. 11,  comma 3,  lettera d),
          della legge  5 agosto  1978, n.  468".