Art. 4. 
                           Base imponibile 
 
  1. L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante
dall'attivita' esercitata nel territorio della regione. 
  2. Se l'attivita' e' esercitata nel territorio di piu'  regioni  si
considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della
produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle
retribuzioni corrisposte al personale a qualunque titolo  utilizzato,
compresi  i  compensi  corrisposti  ai  collaboratori  coordinati   e
continuativi e gli utili erogati agli associati in partecipazione  di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), addetto, con continuita', a
stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un  periodo
di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione,
ovvero per le banche, gli  altri  enti  e  societa'  finanziarie,  ad
eccezione della Banca d'Italia  e  dell'Ufficio  italiano  cambi,  le
imprese di assicurazione  e  le  imprese  agricole  proporzionalmente
corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e  in  titoli,
agli impieghi, ai premi raccolti presso gli uffici  e  all'estensione
dei terreni, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera
prodotto nella regione nel cui  territorio  il  soggetto  passivo  e'
domiciliato  il  valore  della  produzione  netta   derivante   dalle
attivita' esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego,
per almeno tre mesi, di personale. 
  3. Gli atti generali concernenti l'applicazione delle  disposizioni
di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, di seguito denominata: "Conferenza Statoregioni".