Art. 40.
               Modalita' per il riversamento dell'Irap
                      e dell'addizionale Irpef
  1.  Ai  fini  del versamento dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone  fisiche  di cui all'articolo 50 alle regioni, sono istituiti
presso  la  tesoreria  centrale  dello Stato specifici conti correnti
infruttiferi  intestati  alle  regioni  e  alle provincie autonome di
Trento  e Bolzano e, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato  operanti  nei capoluoghi di regione e nelle predette provincie
autonome,  specifiche  contabilita'  speciali  di girofondi intestate
alle stesse regioni e provincie autonome.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica, di concerto con il Ministro delle finanze,
sentita  la  Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalita' di
riversamento delle somme riscosse sui conti di cui al comma 1.
  3.  Al  fine  del versamento dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone  fisiche  di  cui  all'articolo  50 non si applica il secondo
comma dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
 
           Nota all'art. 40:
            - Si riporta il testo dell'art. 63 del R.D. n. 2440/1923:
            "Art.    63.   - Mediante   ordinativi  sulle  tesorerie,
          emessi  dalle amministrazioni centrali,  con  la  procedura
          di  cui  al precedente art.  55, vengono disposti pagamenti
          per i titoli seguenti:
            a)   fondi  di    bilancio    da  versare    ai     conti
          correnti   di amministrazioni o gestioni autonome;
            b)  somme  da  versare  o  rimborsare  al  contabile  del
          portafoglio;
            c)  somme  da  versare  con  imputazione  ad  entrate  di
          bilancio;
            d)    somme dovute   dallo Stato   e   da compensare,  ai
          termini  degli articoli 1285 e 1286 del codice civile;
            e) ritenute  per imposte,   tasse e titoli    diversi  da
          versare allo Stato o ad enti autonomi;
            f)   somme  dovute per  qualsiasi  altro  titolo che  non
          determini effettivo movimento di denaro.
            Le ritenute,   di cui   alla lettera  e),    dovute  allo
          Stato,   possono   essere     regolate  con    procedimenti
          semplificati,  da stabilirsi  con decreti   del    Ministro
          delle   finanze  in  base a  valutazioni  medie sull'intero
          stanziamento di ciascun capitolo.
            Gli ordinativi di cui al  presente articolo si estinguono
          di regola mediante commutazione in quietanza.
            Il  regolamento stabilisce  se ed  in quali   casi  detti
          ordinativi  abbiano   effetto   definitivo  nei    riguardi
          del    bilancio    mediante  semplici  registrazioni  nelle
          scritture.
            Pure    con ordinativi   si provvede  al pagamento  degli
          stipendi  ed assegni fissi nei casi in cui non si  effettui
          mediante  ruoli,  nonche' al   pagamento   di   ogni  altra
          spesa  che  interessi  il   personale  dell'amministrazione
          dello Stato.
            Gli    ordinativi   possono   emettersi    anche  per  il
          pagamento   di qualsiasi   altra     spesa   quando      la
          amministrazione   lo  giudichi opportuno".