Art. 41
                   Determinazione delle eccedenze

  1.  Per  le  regioni  a  statuto  ordinario le eccedenze annuali di
risorse  finanziarie  sono costituite dalla differenza tra il gettito
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive, al netto della
quota   destinata   al  finanziamento  dell'assistenza  sanitaria,  e
l'ammontare  delle  quote  di  cui  agli  articoli  26  e  27 e delle
spettanze  a  titolo di fondo perequativo determinate in applicazione
dell'articolo 3, commi 2 e 3 , della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  2.  Per  le  regioni  a  statuto  speciale  che  accedono  al Fondo
sanitario  nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono
costituite  dalla  differenza  tra  il gettito dell'imposta regionale
sulle  attivita'  produttive,  al  netto  della  quota destinata alla
sanita' e di quelle di cui agli articoli 26 e 27, e l'ammontare delle
compartecipazioni  ai  tributi  erariali soppressi, convenzionalmente
incrementati  del tasso di crescita del prodotto interno lordo per il
1998  e 1999, e tenendo anche conto degli effetti indiretti derivanti
dall'ampliamento   delle   basi   imponibili   degli   altri  tributi
compartecipati.
  3.  Per  le  regioni  a  statuto speciale e le province autonome di
Trento  e di Bolzano che non accedono al Fondo sanitario nazionale le
eccedenze  annuali di risorse finanziarie sono determinate sottraendo
dall'ammontare  del  gettito  dell'imposta  regionale sulle attivita'
produttive,  al  netto  delle  quote  di  cui  agli articoli 26 e 27,
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche  di  cui  all'articolo  50  e,  limitatamente  al  1998,  dei
contributi  sanitari di cui all'articolo 38, comma 2, l'ammontare dei
contributi   sanitari   riscossi  nell'anno  1997,  convenzionalmente
aumentati  del  tasso  di  crescita del prodotto interno lordo per il
1998  e  1999, nonche' l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi
erariali  soppressi,  anch'essi  convenzionalmente  incrementati  del
tasso  di  crescita  del prodotto interno lordo per il 1998 e 1999, e
tenendo  conto  degli  effetti  indiretti  derivanti dall'ampliamento
delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati.
 
           Note all'art. 41:
            -  Si    riporta  il  testo    dei commi   2, 3, 4   e 12
          dell'art.  3 della legge n. 549/1995:
            "2.  A  decorrere  dall'anno  1997, e'  istituito   nello
          stato   di previsione  del Ministero  del  tesoro un  fondo
          perequativo per   la  corresponsione    in    favore  delle
          regioni    di    un  importo    pari    alla differenza tra
          l'ammontare del gettito realizzato  nell'anno 1996 ai sensi
          dei  commi da 12 a  14 del presente articolo  e l'ammontare
          dei trasferimenti indicati nella tabella   C allegata  alla
          presente  legge; tale   importo   e'   aumentato  per   gli
          anni  successivi   del   tasso programmato di    inflazione
          previsto        dal    Documento        di   programmazione
          economicofinanziaria.
            3.  Per    ogni  anno  a    partire  dal  1998, l'aumento
          percentuale della quota spettante a ciascuna  regione    e'
          calcolato  con riferimento alla differenza,  calcolata  sui
          valori   per abitante,   tra   importo   dei  trasferimenti
          soppressi   rilevato   nella   tabella   C   allegata  alla
          presente legge e gettito dell'accisa    rilevato  due  anni
          prima. Per le regioni ove  tale differenza e'  inferiore al
          valore medio,  le quote del  fondo   perequativo  aumentano
          in  relazione   diretta  a  tale differenza, in misura pari
          a  zero  per la regione ove la differenza e' minima e  pari
          al tasso  d'inflazione programmato per la  regione ove tale
          differenza  e'  massima.   Quando   in   una   regione   il
          gettito  dell'accisa  diventa   superiore ai  trasferimenti
          soppressi,  la quota del fondo   perequativo viene  ridotta
          in    misura pari al 50  per cento della eccedenza. Per  le
          regioni ove tale differenza  e' superiore al  valore  medio
          e  per  le   regioni del   Mezzogiorno, le quote  del fondo
          perequativo delle  singole    regioni  aumentano  tutte  in
          misura pari al tasso d'inflazione programmato.
            4.   Al  fine  di  far  fronte ad  eventuali  difficolta'
          di  cassa segnalate dalle regioni  a statuto  ordinario  il
          Ministero   del   tesoro  e'    autorizzato  a    concedere
          anticipazioni  straordinarie di  cassa, senza    interessi,
          nei   limiti   delle  differenza presunte  risultanti dalla
          tabella   C   allegata    alla    presente    legge,    con
          regolamentazione  da  effettuare  nell'anno  successivo,  a
          valere  sulle erogazioni di cui al comma 2. Le regioni sono
          autorizzate ad iscrivere nei  propri  bilanci  in  distinti
          capitoli  di  entrata la  quota dell'accisa di cui ai commi
          da 12  a 14 del  presente articolo  e l'ammontare  presunto
          del  fondo  perequativo  ad  esse spettante   negli importi
          rispettivamente indicati dalla tabella   C; il   limite  di
          indebitamento  e   delle anticipazioni ordinarie  di  cassa
          non    puo'    comunque    essere  inferiore    a    quello
          determinato per l'anno 1995.
            5-11. (Omissis).
            12.    A  decorrere    dal  1    gennaio 1996   una quota
          dell'accisa sulla benzina (codice  NC 2710  00 26,  2710 00
          34  e 2710  00 36)  e sulla benzina senza piombo (codice NC
          2710 00  27, 2710 00 29 e 2710  00  32)  per  autotrazione,
          nella  misura  di    lire 350 al litro,  e' attribuita alla
          regione  a statuto  ordinario  nel  cui territorio  avviene
          il consumo,  a titolo  di   tributo proprio.    L'ammontare
          della  predetta quota viene  versato dai soggetti obbligati
          al   pagamento  dell'accisa  in    apposita    contabilita'
          speciale   di   girofondi   aperta presso   la  sezione  di
          Tesoreria  provinciale dello Stato denominata "Accisa sulla
          benzina da devolvere  alle regioni a statuto    ordinario".
          Le  predette somme sono  trasferite mensilmente in apposito
          conto corrente aperto presso la   Tesoreria centrale  dello
          Stato  intestato  con    la  medesima  denominazione.    La
          ripartizione  delle somme  viene effettuata  sulla base dei
          quantitativi erogati  nell'anno precedente  dagli  impianti
          di distribuzione di  carburante che risultano  dal registro
          di   carico e scarico di  cui all'art. 3 del  decreto-legge
          5  maggio  1957,    n.  271, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  2  luglio  1957,    n.  474,   e   successive
          modificazioni.  Con   decreto del  Ministro del  tesoro, di
          concerto con il  Ministro delle finanze, sono  stabilite le
          modalita' di applicazione delle disposizioni  del  presente
          comma".