Art. 43.
                       Riferimenti sistematici
  1.  Le  disposizioni  del presente titolo che fanno indistintamente
riferimento  alle  regioni  o  al  loro  territorio devono intendersi
riferite, per la regione Trentino-Alto Adige, alle provincie autonome
di Trento e Bolzano o al loro territorio.
  2.  I rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli
enti  locali  devono essere disciplinati in modo tale da mantenere il
necessario equilibrio finanziario.