Art. 45. 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo, per il  periodo
d'imposta in corso  al  1  gennaio  1998  e  per  i  tre  successivi,
l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del  2,5,  del
3, del 3,5 e del 3,75 per cento. 
  2. Per i soggetti di cui agli  articoli  6  e  7,  per  il  periodo
d'imposta in corso  al  1  gennaio  1998  e  per  i  due  successivi,
l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4, del 5
e del 4,75 per cento. 
  3. Con decreto del Ministro delle finanze  sono  stabiliti,  tenuto
conto della base imponibile dell'imposta sulle attivita'  produttive,
gli ammontari in valore assoluto e  percentuale  del  maggior  carico
impositivo rispetto a  quello  derivante  dai  tributi  e  contributi
soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai  quali
fissare l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai  fini  della
stessa imposta determinato ai  sensi  dell'articolo  31,  nonche'  le
modalita' applicative e quelle  relative  ai  commi  da  4  a  6.  La
predetta riduzione non puo' comportare  una  diminuzione  di  gettito
superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250  miliardi  di
lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000. 
  4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di  cui
al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello
che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni  di  cui
al  comma  3  anche  per  la   determinazione   dell'imposta   dovuta
all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, prendendo a  riferimento  i
tributi o contributi che sarebbero  stati  dovuti  in  tale  anno  in
assenza della loro soppressione. 
  5.  Per  i  soggetti  che  esercitano  la  propria  attivita'   nel
territorio di piu' regioni e che applicano le disposizioni del  comma
3, l'imposta da versare alle singole regioni e' determinata in misura
proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti
il credito di imposta di cui al comma  6  deve  essere  ripartito  in
misura proporzionale alla base imponibile regionale. 
  6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria  per  l'anno
1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni  dei
commi 3 e 4, costituisce credito di imposta, ai fini  del  versamento
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella  misura  del
50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000.