Art. 5. 
Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di  cui
              all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) 
 
  1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non 
  esercenti le attivita'  di  cui  agli  articoli  6  e  7,  la  base
imponibile e' determinata dalla differenza tra la  somma  delle  voci
del valore  della  produzione  di  cui  al  primo  comma  lettera  A)
dell'articolo 2425 del codice civile  e  la  somma  dei  costi  della
produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10, lettere a) e b), 11 e  14
della lettera B) del medesimo comma. 
  2. Per i soggetti di cui al comma 1 non tenuti alla  redazione  del
conto economico a norma dell'articolo 2425 del codice  civile  e  per
quelli di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  b),  in  regime  di
contabilita' ordinaria, anche per  opzione,  la  base  imponibile  e'
determinata dalla differenza tra la somma dei ricavi, dei proventi  e
degli altri  componenti  reddituali  classificabili  nelle  voci  del
valore  della  produzione  di  cui  al  primo  comma,   lettera   A),
dell'articolo  2425  del  codice  civile  e  la   somma   dei   costi
classificabili nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14  della
lettera B) del medesimo comma. 
  3. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  b),  in
regime  di  contabilita'  semplificata,   la   base   imponibile   e'
determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi  delle
cessioni dei beni e delle prestazioni dei servizi di cui all'articolo
53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  delle
rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico,
e l'ammontare  dei  costi  delle  materie  prime,  sussidiarie  e  di
consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai
medesimi articoli del predetto testo unico  e  dell'ammortamento  dei
beni materiali e immateriali. Si applicano, comunque, i  principi  di
cui al comma 2. 
 
           Note all'art. 5:
             - Si riporta il testo dell'art. 2425 del codice civile:
            "Art. 2425  (Contenuto del conto  economico). - Il  conto
          economico  deve  essere  redatto in conformita' al seguente
          schema:
              A) Valore della produzione:
            1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
            2) variazioni delle rimanenze di   prodotti in  corso  di
          lavorazione, semilavorati e finiti;
            3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
            4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
            5)  altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
          contributi in conto esercizio.
               Totale.
              B) Costi della produzione:
            6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
            7) per servizi;
            8) per godimento di beni di terzi;
            9) per il personale:
                 a) salari e stipendi;
                 b) oneri sociali;
                 c) trattamento di fine rapporto;
                 d) trattamento di quiescenza e simili;
                 e) altri costi;
           10) ammortamenti e svalutazioni:
            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
            d)   svalutazioni   dei   crediti   compresi  nell'attivo
          circolante e delle disponibilita' liquide;
           11)  variazioni    delle  rimanenze    di  materie  prime,
          sussidiarie, di consumo e merci;
           12) accantonamenti per rischi;
           13) altri accantonamenti;
           14) oneri diversi di gestione.
               Totale.
             Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
              C) Proventi e oneri finanziari:
           15)  proventi da partecipazioni,  con separata indicazione
          di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
           16) altri proventi finanziari:
            a)  da  crediti  iscritti   nelle  immobilizzazioni,  con
          separata indicazione di quelli da imprese    controllate  e
          collegate e di quelli da controllanti;
            b)  da  titoli  iscritti   nelle immobilizzazioni che non
          costituiscono partecipazioni;
            c) da titoli iscritti   nell'attivo  circolante  che  non
          costituiscono partecipazioni;
            d)    proventi  diversi    dai precedenti,   con separata
          indicazione di quelli   da     imprese   controllate      e
          collegate   e  di   quelli  da controllanti;
           17)  interessi  e  altri  oneri  finanziari,  con separata
          indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
          e verso controllanti.
               Totale (15 + 16 - 17).
              D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
           18) rivalutazioni:
            a) di partecipazioni;
            b)    di    immobilizzazioni    finanziarie   che     non
          costituiscono partecipazioni;
            c)  di    titoli iscritti all'attivo circolante   che non
          costituiscono partecipazioni;
           19) svalutazioni:
            a) di partecipazioni;
            b)    di    immobilizzazioni    finanziarie   che     non
          costituiscono partecipazioni;
            c)  di  titoli  iscritti   nell'attivo circolante che non
          costituiscono partecipazioni.
                Totale delle rettifiche (18 - 19).
              E) Proventi e oneri straordinari:
           20)    proventi,    con   separata     indicazione   delle
          plusvalenze    da  alienazioni  i  cui  ricavi   non   sono
          iscrivibili al n. 5);
           21)    oneri,      con    separata     indicazione   delle
          minusvalenze  da alienazioni i cui  effetti  contabili  non
          sono  iscrivibili  al  n.  14),  e delle imposte relative a
          esercizi precedenti.
               Totale delle partite straordinarie (20 - 21).
             Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);
           22) imposte sul reddito dell'esercizio;
           23) (abrogato);
           24) (abrogato);
           25) (abrogato);
           26) utile (perdita) dell'esercizio".
            - Si riporta il testo degli articoli  53,  59  e  60  del
          TUIR:
            "Art. 53 (Ricavi). - Sono considerati ricavi:
            a)  i    corrispettivi  delle  cessioni   di beni e delle
          prestazioni di servizi  alla  cui    produzione  o  al  cui
          scambio  e' diretta l'attivita' dell'impresa;
            b)  i  corrispettivi   delle cessioni di materie  prime e
          sussidiarie, di semilavorati  e    di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione;
            c)  i   corrispettivi  delle   cessioni  di    azioni   o
          quote  di partecipazioni in societa' ed enti indicati nelle
          lettere  a), b) e d) del  comma  1 dell'art.  87,  comprese
          quelle  non    rappresentate    da  titoli,    nonche'   di
          obbligazioni e  di altri  titoli in  serie o  di massa, che
          non  costituiscono  immobilizzazioni finanziarie,  anche se
          non  rientrano tra  i  beni  al cui   scambio   e'  diretta
          l'attivita' dell'impresa;
            d)  le indennita'  conseguite a  titolo di  risarcimento,
          anche    in  forma  assicurativa,  per  la  perdita  o   il
          dannegramento di beni di cui alle precedenti lettere;
            e)  i contributi  in  denaro, o  il valore   normale   di
          quelli,  in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
          in base a contratto;
            f)   i   contributi  spettanti  esclusivamente  in  conto
          esercizio a norma di legge.
            2. Si comprende inoltre tra i  ricavi il  valore  normale
          dei  beni  di cui   al    comma  1  destinati   al  consumo
          personale    o  familiare dell'imprenditore,  assegnati  ai
          soci   o   destinati  a  finalita'  estranee  all'esercizio
          dell'impresa.
            2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i  beni  di  cui
          alla   lettera   c)   del   comma  1  non     costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
          nel bilancio".
            "Art. 59   (Variazioni  delle    rimanenze).  -    1.  Le
          variazioni  delle  rimanenze finali dei  beni indicati alle
          lettere a) e  b) del comma 1 dell'art.  53,  rispetto  alle
          esistenze   iniziali,   concorrono  a  formare  il  reddito
          dell'esercizio. A  tal fine le  rimanenze finali,   la  cui
          valutazione non sia effettuata a  costi specifici o a norma
          dell'art.   60, sono  assunte per un  valore non  inferiore
          a quello  che risulta raggruppando i  beni    in  categorie
          omogenee per natura e  per valore e attribuendo  a  ciascun
          gruppo   un valore  non  inferiore  a  quello determinato a
          norma delle disposizioni che seguono .
            2.   Nel primo   esercizio in   cui si    verificano,  le
          rimanenze  sono valutate   attribuendo  ad  ogni  unita' il
          valore    risultante    dalla  divisione     del      costo
          complessivo      dei  beni     prodotti     e    acquistati
          nell'esercizio stesso per la loro quantita'.
            3. Negli   esercizi successivi, se   la  quantita'  delle
          rimanenze  e' aumentata rispetto  all'esercizio precedente,
          le  maggiori quantita', valutate  a  norma  del   comma  2,
          costituiscono   voci  distinte  per esercizi di formazione.
          Se la   quantita' e' diminuita, la  diminuzione  si  imputa
          agli incrementi formati  nei precedenti esercizi, a partire
          dal piu' recente.
            3-bis.  Per  le  imprese  che    valutano  in bilancio le
          rimanenze finali con  il metodo  della media   ponderata  o
          del  ''primo    entrato, primo uscito'' o   con varianti di
          quello di cui   al comma  3,    le  rimanenze  finali  sono
          assunte    per il valore che  risulta dall'applicazione del
          metodo adottato.
            4.  Se  in  un  esercizio   il  valore   unitario   medio
          dei  beni, determinato a  norma dei commi 2,  3 e 3-bis, e'
          superiore  al  valore normale   medio di  essi  nell'ultimo
          mese  dell'esercizio, il  valore minimo  di cui  al   comma
          1,   e'   determinato moltiplicando  l'intera quantita' dei
          beni, indipendentemente dall'esercizio  di formazione,  per
          il   valore normale. Per  le valute  estere si assume  come
          valore normale  il    valore  secondo  il    cambio    alla
          data     di   chiusura dell'esercizio.  Il    minor  valore
          attribuito    alle      rimanenze    in  conformita'   alle
          disposiziom  del  presente    comma  vale  anche    per gli
          esercizi  successivi    sempre  che     le  rimanenze   non
          risultino  iscritte  nello stato patrimoniale per un valore
          superiore.
            5.  I prodotti  in corso  di lavorazione  e i  servizi in
          corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati
          in base alle spese sostenute nell'esercizio  stesso,  salvo
          quanto  stabilito nell'art. 60 per le opere, le forniture e
          i servizi di durata ultrannuale.
            6. Le rimanenze finali di   un  esercizio  nell'ammontare
          indicato  dal contribuente   costituiscono  le    esistenze
          iniziali  dell'esercizio successivo.
            7. Per gli esercenti attivita'   di commercio  al  minuto
          che  valutano le rimanenze  delle merci con  il metodo  del
          prezzo al  dettaglio si tiene  conto   del   valore   cosi'
          determinato    anche    in   deroga   alla disposizione del
          comma 1, a  condizione che nella  dichiarazione dei redditi
          o in  apposito  allegato  siano illustrati   i   criteri  e
          le modalita'  di   applicazione  del   detto  metodo,   con
          riferimento  all'oggetto  e  alla  struttura  organizzativa
          dell'impresa.
            8.   Le  plusvalenze  risultanti da  rivalutazioni  delle
          rimanenze effettuate  fino  all'esercizio  in  corso al  31
          dicembre  1984  in applicazione dei  criteri di valutazione
          previsti  dall'art. 12 della legge 19 marzo  1983,  n.  72,
          concorrono   a  formare  il  reddito,  in  quote  costanti,
          nell'esercizio in cui sono  state apportate le variazioni e
          nei quattro esercizi successivi".
            Art.  60  (Opere,   forniture   e   servizi   di   durata
          ultrannuale).  -  1.  Le variazioni delle  rimanenze finali
          delle opere, forniture   e servizi  pattuiti  come  oggetto
          unitario  e  con  tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto
          alle esistenze  iniziali, concorrono  a formare  il reddito
          dell'esercizio.  A tal   fine le   rimanenze finali,    che
          costituiscono    esistenze        iniziali   dell'esercizio
          successivo, sono    assunte  per    il  valore  complessivo
          determinato  a  norma delle disposizioni che seguono per la
          parte  eseguita    fin  dall'inizio   dell'esecuzione   del
          contratto, salvo il disposto del comma 4.
            2. La valutazione  e' fatta sulla base  dei corrispettivi
          pattuiti.    Delle    maggiorazioni  di   prezzo  richieste
          in   applicazione     di disposizioni    di  legge    o  di
          clausole  contrattuali  si tiene  conto, finche'  non siano
          state  definitivamente stabilite,  in misura  non inferiore
          al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi
          coperta da  stati di avanzamento la   valutazione e'  tatta
          in  base ai corrispettivi liquidati.
            3.  Il    valore  determinato  a norma   del comma 2 puo'
          essere ridotto per rischio contrattuale, a  giudizio    del
          contribuente, in misura non superiore al  2 per cento.  Per
          le  opere,  le forniture ed  i servizi eseguiti all'estero,
          se  i corrispettivi sono dovuti  da soggetti non residenti,
          la misura  massima della  riduzione e'  elevata al   4  per
          cento.
            4.  I  corrispettivi  liquidati  a  titolo definitivo dal
          committente si comprendono tra i  ricavi e  la  valutazione
          tra le  rimanenze, in caso di  liquidazione   parziale,  e'
          limitata    alla      parte    non   ancora liquidata. Ogni
          successiva variazione dei corrispettivi    e'  imputata  al
          reddito  dell'esercizio  in  cui  e'  stata definitivamente
          stabilita.
            5. In deroga  alle disposizioni dei commi  da 1 a 4    le
          imprese  che contabilizzano in bilancio le opere, forniture
          e servizi valutando le rimanenze  al costo  e  imputando  i
          corrispettivi  all'esercizio  nel quale sono  consegnate le
          opere o  ultimati i servizi e  le forniture possono  essere
          autorizzate  dall'ufficio  delle  imposte  ad  applicare lo
          stesso  metodo  anche  ai  fini  della  determinazione  del
          reddito;  l'autorizzazione  ha     effetto   a      partire
          dall'esercizio in  corso alla data in cui e' rilasciata.
            6.     Alla  dichiarazione   dei   redditi   deve  essere
          allegato, distintamente per ciascuna opera,    fornitura  o
          servizio,  un prospetto recante l'indicazione degli estremi
          del contratto, delle generalita' e   della residenza    del
          committente,    della  scadenza    prevista, degli elementi
          tenuti    a base  per la valutazione  e della  collocazione
          di tali elementi nei conti dell'impresa.
            7.  Per i  contratti di   cui al   presente articolo    i
          corrispettivi  pattuiti  in    valuta  estera    non ancora
          riscossi si  considerano come crediti ai fini dell'art.  72
          ancorche' non risultanti in bilancio".