Art. 6. 
Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri
                     enti e societa' finanziari 
 
  1. Per le banche e gli altri enti e  societa'  finanziari  indicati
nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,  come
modificato dall'articolo 157  del  decreto  legislativo  1  settembre
1993, n. 385, salvo quanto previsto  nei  commi  2,  3,  4  e  5  del
presente articolo, la base imponibile e' determinata dalla differenza
tra la somma: a) degli interessi attivi e proventi assimilati, b) dei
proventi di quote di partecipazione a fondi comuni  di  investimento,
c)  delle  commissioni  attive,  d)  dei   profitti   da   operazioni
finanziarie,  e)  delle  riprese  di  valore  su  crediti  verso   la
clientela, f) degli altri proventi di gestione, esclusi i recuperi di
oneri di personale distaccato presso terzi,  e  la  somma,  g)  degli
interessi passivi e oneri assimilati, h) delle  commissioni  passive,
i)  delle  perdite  da  operazioni  finanziarie,   l)   delle   spese
amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente, m)
degli  ammortamenti  dei  beni  materiali  e  immateriali,  n)  delle
rettifiche di valore su crediti alla clientela,  comprese  quelle  su
crediti impliciti relativi ad operazioni di locazione finanziaria, o)
degli altri oneri di gestione. 
  2. Per le societa' di intermediazione mobiliare  sono  esclusi  dai
componenti della base imponibile le riprese e le rettifiche di valore
su crediti alla clientela, i profitti  e  le  perdite  da  operazioni
finanziarie e i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e  i)  e  b)
del comma 1; gli interessi attivi e passivi e proventi  e  gli  oneri
assimilati di cui alla lettera a) e g) del  medesimo  comma  rilevano
limitatamente a quelli relativi ad operazioni di riporto e di  pronti
contro termine. La disposizione del periodo precedente non si applica
alle societa' che esercitano  attivita'  di  negoziazione  per  conto
proprio e di collocamento  di  valori  mobiliari  con  assunzione  di
garanzia  per  le  quali  non  rilevano  soltanto  le  riprese  e  le
rettifiche di valore su crediti alla clientela. 
  3. Per le societa' di gestione di fondi comuni di  investimento  si
comprendono tra  i  componenti  della  base  imponibile  soltanto  le
commissioni  attive  e  passive,  gli  altri  proventi  ed  oneri  di
gestione, le spese amministrative e  gli  ammortamenti  di  cui  alle
lettere c) e h), f) e o), l) e m) del comma 1. 
  4. Per le societa' di investimento a  capitale  variabile  la  base
imponibile  e'  determinata  dalla  differenza  tra  la  somma  delle
commissioni di sottoscrizione e la somma delle provvigioni passive  a
soggetti collocatori, delle spese per consulenza e  pubblicita',  dei
canoni di locazione immobili, dei costi per servizi  di  elaborazione
dati, delle  spese  amministrative  diverse  da  quelle  inerenti  al
personale dipendente  e  degli  ammortamenti  dei  beni  materiali  e
immateriali. 
  5. Per la Banca d'Italia e per l'Ufficio  italiano  cambi  la  base
imponibile e' determinata con i criteri indicati al comma 1. 
 
           Nota all'art. 6:
             - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992:
            "Art.  1  (Ambito d'applicazione). -   1. Le disposizioni
          del presente decreto si applicano:
            a) alle banche;
            b) alle societa' di gestione   previste  dalla  legge  23
          marzo1983, n.  77;
            c)   alle  societa'  finanziarie  capogruppo  dei  gruppi
          bancari iscritti nell'albo;
            a) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991,  n.
          1;
            e)  ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti
          dal titolo V  del testo  unico  delle   leggi in    materia
          bancaria e  creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma
          2,  della  legge  19  febbraio 1992, n. 142,   nonche' alle
          societa' esercenti   altre attivita'  finanziarie  indicate
          nell'art.  59,  comma  1,  lettera  b),  dello stesso testo
          unico.
            2. Il Ministro del tesoro   con riferimento  ai  soggetti
          previsti  nel  comma    1,     lettera    e),    stabilisce
          criteri    di   esclusione dall'applicazione  del  presente
          decreto    con     particolare     riguardo   all'incidenza
          dell'attivita'   di   carattere   finanziario   su   quella
          complessivamente svolta,  ai  soggetti  nei  cui  confronti
          l'attivita'  e' esercitata,  alla composizione  finanziaria
          o  meno del  portafoglio partecipativo,  all'esigenza    di
          evitare   criteri   e   tecniche  di redazione  disomogenei
          ai  fini  della  predisposizione del  bilancio consolidato.
            3.  Ai fini   del   presente decreto,   l'attivita'    di
          assunzione    di partecipazioni   al fine   di   successivi
          smobilizzi   e'    in  ogni    caso  considerata  attivita'
          finanziaria.
            4.  Per  l'applicazione del presente   decreto i soggetti
          previsti  dal  comma  1  sono  definiti  enti  creditizi  e
          finanziari.
            5.  Per  le   societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio
          1991, n. 1, le norme previste   dal presente  decreto  sono
          attuate,   avuto  riguardo  alla       specialita'    della
          disciplina    della    legge   stessa,    con  disposizioni
          emanate  dalla   Banca   d'Italia   sentita la  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)".