Art. 8. 
Determinazione del valore della produzione nettav dei soggetti di cui
                 all'articolo 3, comma 1, lettera c) 
 
  1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la 
  base imponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei
compensi percepiti e l'ammontare dei costi  sostenuti  inerenti  alla
attivita' esercitata, compreso l'ammortamento dei  beni  materiali  e
immateriali,  esclusi  gli  interessi  passivi  e  le  spese  per  il
personale dipendente.