Art. 3.
         Determinazione dei redditi e contabilita' separata

  1.  All'articolo  109  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  concernente la determinazione dei redditi degli enti
non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
      "2.   Per  l'attivita'  commerciale  esercitata  gli  enti  non
commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilita' separata.
      3.  Per  l'individuazione  dei  beni  relativi  all'impresa  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
      3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni
e   servizi   adibiti   promiscuamente   all'esercizio  di  attivita'
commerciali  e  di  altre attivita', sono deducibili per la parte del
loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
altri  proventi  che  concorrono  a  formare  il  reddito d'impresa e
l'ammontare  complessivo  di  tutti  i  ricavi  e  proventi;  per gli
immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile la rendita catastale
o  il  canone  di  locazione  anche finanziaria per la parte del loro
ammontare che corrisponde al predetto rapporto.";
    b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
      "4-bis.  Gli  enti  soggetti  alle  disposizioni  in materia di
contabilita'  pubblica  sono  esonerati  dall'obbligo  di  tenere  la
contabilita'  separata  qualora siano osservate le modalita' previste
per  la  contabilita'  pubblica  obbligatoria tenuta a norma di legge
dagli stessi enti.".
 
          Note all'art. 3:
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  109  del  TUIR,  come
          modificato dal presente decreto:
            "Art.  109 (Determinazione dei redditi). - 1. I redditi e
          le perdite che concorrono a formare il reddito  complessivo
          degli  enti  non commerciali sono determinati distintamente
          per ciascuna categoria in base al risultato complessivo  di
          tutti  i  cespiti  che  vi  rientrano. Si applicano, se nel
          presente   capo   non   e'   diversamente   stabilito,   le
          disposizioni  del  titolo I relative ai redditi delle varie
          categorie.
            2. Per l'attivita' commerciale esercitata  gli  enti  non
          commerciali  hanno  l'obbligo  di  tenere  la  contabilita'
          separata.
            3. Per l'individuazione dei beni relativi  all'impesa  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e
          3-bis.
            3-bis.  Le spese e gli altri componenti negativi relativi
          a beni e servizi adibiti  promiscuamente  all'esercizio  di
          attivita' commerciali e di altre attivita', sono deducibili
          per  la  parte del loro importo che corrisponde al rapporto
          tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che  concorrono
          a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di
          tutti  i  ricavi  e  proventi;  per gli immobili utilizzati
          promiscuamente e' deducibile  la  rendita  catastale  o  il
          canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro
          ammontare che corrisponde al predetto rapporto.
            4.  Per  gli  enti religiosi di cui all'art. 26, legge 20
          maggio  1985,  n.  222  (30/a),  che  esercitano  attivita'
          commerciali,  le  spese  relative all'opera prestata in via
          continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri
          ivi previsti.
            4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia  di
          contabilita' pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere
          la   contabilita'   separata  qualora  siano  osservate  le
          modalita'   previste   per   la    contabilita'    pubblica
          obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.
            -  Si  riporta il testo dell'art. 77 del TUIR, richiamato
          nell'art.  109 del medesimo testo unico:
            "Art. 77 (Beni relativi all'impresa). - 1. Per le imprese
          individuali,  ai  fini  delle  imposte  sui   redditi,   si
          considerano  relativi  all'impresa,  oltre ai beni indicati
          alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.   53,  a  quelli
          strumentali  per  l'esercizio  dell'impresa  stessa  ed  ai
          crediti acquisiti  nell'esercizio  dell'impresa  stessa,  i
          beni  appartenenti  all'imprenditore che siano indicati tra
          le attivita' relative all'impresa nell'inventario redatto e
          vidimato a norma dell'art.  2217  del  codice  civile.  Gli
          immobili  di  cui  al  comma  2 dell'art. 40 si considerano
          relativi all'impresa solo se  indicati  nell'inventario  o,
          per i soggetti indicati nell'art. 79, nel registro dei beni
          ammortizzabili.
            2.  Per  le  societa' in nome collettivo e in accomandita
          semplice si considerano relativi all'impresa tutti  i  beni
          ad  esse  appartenenti,  salvo quanto stabilito nel comma 3
          per le societa' di fatto.
            3. Per le  societa'  di  fatto  si  considerano  relativi
          all'impresa  i beni indicati alle lettere a) e b) del comma
          1  dell'art.  53,  i   crediti   acquisiti   nell'esercizio
          dell'impresa   e   i   beni   strumentali  per  l'esercizio
          dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri
          a nome dei soci utilizzati esclusivamente come  strumentali
          per l'esercizio dell'impresa.
            3-bis.  Per  i  beni strumentali dell'impresa individuale
          provenienti dal patrimonio personale  dell'imprenditore  e'
          riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base
          alle  disposizioni  di  cui  al D.P.R. 23 dicembre 1974, n.
          689, da iscrivere tra  le  attivita'  relative  all'impresa
          nell'inventario  di  cui  all'art.  2217  del codice civile
          ovvero, per le imprese di cui all'art. 79, nel registro dei
          cespiti ammortizzabili. Le relative quote  di  ammortamento
          sono  calcolate  a  decorrere  dall'esercizio in corso alla
          data dell'iscrizione".