Art. 4.
           Regime forfetario di determinazione del reddito

  1.  Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, dopo
l'articolo 109 e' inserito il seguente:
    "Art.  109-bis  (Regime forfetario degli enti non commerciali). -
1.   Fatto  salvo  quanto  previsto,  per  le  associazioni  sportive
dilettantistiche,  dalla  legge  16  dicembre 1991, n. 398, e, per le
associazioni  senza  scopo  di lucro e per le pro-loco, dall'articolo
9-bis  del  decreto-legge  30  dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio  1962,  n. 66, gli enti non
commerciali   ammessi   alla   contabilita'   semplificata  ai  sensi
dell'articolo  18  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre   1973,  n.  600,  possono  optare  per  la  determinazione
forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi
conseguiti  nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficientedi
redditivita'  corrispondente  alla  classe di appartenenza secondo la
tabella  seguente  ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi
del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
      a) attivita' di prestazioni di servizi:
        1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
        2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per
cento;
      b) altre attivita':
        1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
        2)  da  lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15
per cento.
    2.   Per   i   contribuenti   che  esercitano  contemporaneamente
prestazioni   di  servizi  ed  altre  attivita'  il  coefficiente  si
determina   con   riferimento   all'ammontare   dei  ricavi  relativi
all'attivita'  prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei
ricavi  si  considerano  prevalenti  le  attivita'  di prestazioni di
servizi.
    3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende
di  anno  in  anno  qualora  i limiti indicati al comma 1 non vengano
superati.
    4.  L'opzione  e'  esercitata  nella  dichiarazione  annuale  dei
redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale  e'  esercitata fino a quando non e' revocata e comunque per un
triennio.  La  revoca  dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione
annuale  dei  redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta
nel corso del quale la dichiarazione stessa e' presentata.
    5.  Gli  enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale
esercitano  l'opzione  nella  dichiarazione  da  presentare  ai sensi
dell'articolo  35  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.".
 
          Note all'art. 4:
            - La legge 16 dicembre 1991, n. 398 (richiamato nell'art.
          109-bis del TUIR) reca  "Disposizioni  tributarie  relative
          alle   associazioni   sportive   dilettantistiche"   ed  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17  dicembre
          1991.
            -  Si  riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge
          n. 417 del 1991, richiamato nell'art. 109-bis del TUIR:
            "Art. 9-bis - 1. Alle associazioni senza fini di lucro  e
          alle   associazioni   pro-loco   si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16  dicembre
          1991, n. 398".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  del decreto del
          Presidente della Repubblica n.  600  del  1973,  richiamato
          nell'art. 109-bis del TUIR:
            "Art.   18  (Contabilita'  semplificata  per  le  imprese
          minori). -  Le  disposizioni  dei  precedenti  articoli  si
          applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile,
          non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di
          cui  allo  stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle
          lettere c) e d) del primo comma  dell'art.  13,  qualora  i
          ricavi  di cui all'art. 53 del testo unico dell'imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica   22   dicembre   1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, conseguiti in un anno non  abbiano  superato
          l'ammontare di lire trecentosessanta milioni per le imprese
          aventi  per  oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire
          un  miliardo  per  le  imprese  aventi  per  oggetto  altre
          attivita',  sono  esonerati  per  l'anno  successivo  dalla
          tenuta delle scritture contabili prescritte dai  precedenti
          articoli,  salvi  gli  obblighi  di  tenuta delle scritture
          previste da disposizioni diverse del presente decreto.  Per
          i   contribuenti    che    esercitano    contemporaneamente
          prestazione di servizi ed altre attivita' si fa riferimento
          all'ammontare    dei   ricavi   relativi   alla   attivita'
          prevalente. In  mancanza  della  distinta  annotazione  dei
          ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle
          prestazioni  di  servizi.  Con  decreto  del Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabiliti  i  criteri per la individuazione delle attivita'
          consistenti nella prestazione di servizi.
            I soggetti che fruiscono dell'esonero  entro  il  termine
          stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale,
          devono  indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini
          dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.
            Le operazioni non soggette a registrazione  agli  effetti
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto   devono   essere
          separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di  tale
          imposta  con  le  modalita'  e nei termini stabiliti per le
          operazioni soggette a registrazione. Coloro che  effettuano
          soltanto  operazioni  non  soggette  a registrazione devono
          annotare in un apposito registro l'ammontare globale  delle
          entrate  e  delle  uscite  relative  a  tutte le operazioni
          effettuate nella prima e nella seconda meta' di  ogni  mese
          ed  eseguire  nel  registro  stesso l'annotazione di cui al
          precedente comma. I soggetti  esonerati  dagli  adempimenti
          relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.
          34  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633,  e successive
          modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni
          dei due commi precedenti.
            Il  regime  di  contabilita'  semplificata  previsto  nel
          presente articolo si estende di anno in  anno  qualora  gli
          ammontari indicati nel primo comma non vengano superati.
            Il  contribuente  ha  facolta'  di  optare  per il regime
          ordinario.  L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di
          imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non
          e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso  e  per  i
          due successivi.
            I  soggetti  che  intraprendono l'esercizio di un'impresa
          commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per  un
          ammontare  ragguagliato  ad un anno non superiore ai limiti
          indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere
          la contabilita' semplificata di cui al presente articolo.
            Per i rivenditori  in  base  a  contratti  estimatori  di
          giornali,  di  libri  e  di  periodici,  anche  su supporti
          audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai
          fini  del  calcolo  dei  limiti  di  ammissione  ai  regimi
          semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto
          del  prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per
          le cessioni  di  generi  di  monopolio,  valori  bollati  e
          postali,   marche   assicurative   e  valori  similari,  si
          considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
            Ai fini del presente articolo  si  assumono  come  ricavi
          conseguiti  nel  periodo  di  imposta i corrispettivi delle
          operazioni  registrate  o  soggette  a  registrazione   nel
          periodo  stesso  agli effetti del l'I.V.A e di quelle anno-
          tate o soggette ad annotazioni a norma del terzo comma".
            - Si riporta il testo degli articoli 54, 55, 56,  57  del
          TUIR,  richiamati  nell'art.  109-bis  del  medesimo  testo
          unico:
            "Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le  plusvalenze
          dei  beni  relativi all'impresa, diversi da quelli indicati
          nel comma 1 dell'art.  53, concorrono a formare il reddito:
             a) se sono realizate mediante cessione a titolo oneroso;
             b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in
          forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento  dei
          beni;
             c) se sono iscritte nello stato patrimoniale;
             d)  se  i  beni vengono destinati al consumo personale o
          familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o  destinati
          a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
            2.  Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          la  plusvalenza  e'  costituita  dalla  differenza  fra  il
          corrispettivo  o  l'indennizzo  conseguito,  al netto degli
          oneri accessori di diretta  imputazione,  e  il  costo  non
          ammortizzato.   Se   il  corrispettivo  della  cessione  e'
          costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti
          in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
          beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il  congaglio
          in denaro eventuaimente pattuito.
            2-bis.   I   maggiori   valori   delle   immobillzzazioni
          finanziarie  costituite  da   partecipazioni   in   imprese
          controllate  o  collegate,  iscritte  in  bilancio  a norma
          dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali
          non  concorrono  alla  formazione  del reddito per la parte
          eccedente  le  minusvalenze  gia'  dedotte.  Tali  maggiori
          valori  concorrono  a  formare  il reddito nell'esercizio e
          nella misura in cui siano comunque realizzati.
            3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a)  del  comma  1  la
          plusvalenza  e'  costituita  dalla differenza tra il valore
          normale e il costo non ammortizzato dei beni.
            4. Le plusvalenze  realizate,  determinate  a  norma  del
          comma  2,  concorrono  a  formare  il  reddito per l'intero
          ammontare  nell'esercizio  in  cui  sono  state   realizate
          ovvero,  se  i beni sono stati posseduti per un periodo non
          inferiore a tre anni, a scelta del contribuente,  in  quote
          costanti  nell'esercizio  stesso  e  nei  successivi ma non
          oltre  il  quarto.      Per   i   beni   che   costiuiscono
          innnobillzzazioni  finanziarie, la disposizione del periodo
          precednte si applica per quelli iscritti  come  tali  negli
          ultimi  tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni
          aquuisiti in data' piu' recente.
            5.  Concorrono  alla  formazione  del  reddito  anche  le
          plusvalenze   delle   aziende,   compreso   il   valore  di
          avviamento, realizzate unitariamente  mediante  cessione  a
          titolo   oneroso;  le  disposizioni  del  comma  4  non  si
          applicano quando ne e' richiesta la tassazione  separata  a
          norma del comma 2 dell'art. 16. Il trasferimento di azienda
          per  causa  di  morte  o  per atto gratuito a familiari non
          costituisce realizzo di  plusvalenze  dell'azienda  stessa;
          l'azienda   e'   assunta  ai  medesimi  valori  fiscalmente
          riconosciuti nei confronti del dante causa.  I  criteri  di
          cui  al  periodo  precedente  si applicano anche qualora, a
          seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura
          della successione, della societa' esistente tra gli  eredi,
          la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi,
            5-bis. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze
          relative  ai  beni  di cui alle lettere a) e b), escluse le
          autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata  non
          superiore  a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di
          cilindrata non superiore a  2.500  centimetri  cubici,  del
          comma  8-bis  dell'art.  67,  nonche'  ai  beni di cui alla
          lettera c) dello stesso comma.
            6.  La  cessione  dei  beni  ai  creditori  in  sede   di
          concordato   preventivo   non  costituisce  realizzo  delle
          plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle  rela-
          tive alle rimanenze e il valore di avviamento.
            Art.  55  (Sopravvenienze  attive).  -  1. Si considerano
          sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi  conseguiti
          a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
          iscritte  in  bilancio  in precedenti esercizi e i ricavi o
          altri proventi conseguiti per ammontare superiore a  quello
          che   ha  concorso  a  formare  il  reddito  in  precedenti
          esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza  di  spese,
          perdite  od  oneri  dedotti  o  di  passivita'  iscritte in
          bilancio in precedenti esercizi.
            2.  Se  le  indennita' di cui alla lettera b) del comma 1
          dell'art.  54 vengono conseguite per ammontare superiore  a
          quello  che  ha concorso a formare il reddito in precedenti
          esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
          del comma 4 del detto articolo.
            3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
             a) le indennita' conseguite a  titolo  di  risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa,  di danni diversi da quelli
          considerati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 53 e alla
          lettera b) del comma 1 dell'art.  54;
             b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a  titolo
          di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui
          alle  lettere  e)  e  f)  del  comma  1  dell'art. 53. Tali
          proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio  in
          cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
          in  cui  sono stati incassati e nei successivi ma non oltre
          il quarto; tuttavia il loro ammontare, nel  limite  del  50
          per  cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a
          formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui  la
          riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di
          perdite  di  esercizio  o  i  beni ricevuti siano destinati
          all'uso personale o familiare dell'imprenditore,  assegnati
          ai  soci  o  destinati  a  finalita' estranee all'esercizio
          dell'impresa.
            4. Non si considerano sopravvenienze attive i  versamenti
          in  denaro  o in natura a fondo perduto o in conto capitale
          alle societa' in nome collettivo o in accomandita  semplice
          dai  propri  soci e la rinuncia dei soci ai crediti, ne' la
          riduzione dei debiti dell'impresa  in  sede  di  concordato
          fallimentare o preventivo.
            5.  In  caso  di  cessione  del  contratto  di  locazione
          finanziaria  il  valore  normale   del   bene   costituisce
          sopravvenienza attiva.
            Art.  56  (Dividendi  e  interessi).  -  1. Per gli utili
          derivanti dalla partecipazione  in  societa'  semplici,  in
          nome  collettivo  e  in  accomandita semplice residenti nel
          territorio  dello  Stato  si  applicano   le   disposizioni
          dell'art. 5.
            2.  Gli  utili derivanti dalla partecipazione in societa'
          ed enti soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche  concorrono  a formare il reddito dell'esercizio
          in cui sono percepiti. Si applicano le  disposizioni  degli
          articoli 14 e 44.
            3.  Gli  interessi,  anche  se diversi da quelli indicati
          alle lettere  a),  b)  e  h)  del  coma  1,  dell'art.  41,
          concorrono  a  formare  il reddito per l'ammontare maturato
          nell'esercizio.  Se  la  misura  non  e'  determinata   per
          iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
            3-bis.  (Gli  interessi  derivanti  da  prestiti fatti in
          qualsiasi forma e  sotto  qualsiasi  denominazione,  se  la
          misura  non  e' determinata o e' inferiore, si computano in
          misura corrispondente al tasso ufficiale  di  sconto  medio
          vigente  nel periodo di imposta. Questa disposizione non si
          applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di
          pagamento, derivanti  da  prestiti  ai  dipendenti  e  alla
          clientela, ne' per le anticipazioni ai soci che prestano la
          loro attivita' in societa' di persone).
            3-ter.  Gli  interessi  derivanti  da titoli acquisiti in
          base a contratti ''pronti contro  termine''  che  prevedono
          l'obbligo  di  rivendita a termine dei titoli, concorrono a
          formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato
          nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva
          o negativa  tra  il  corrispettivo  a  pronti  e  quello  a
          termine,  al netto degli interessi maturati sulle attivita'
          oggetto  dell'operazione  nel   periodo   di   durata   del
          contratto,  concorre  a  formare  il  reddito  per la quota
          maturata nell'esercizio.
            4. Per i contratti di conto corrente e per le  operazioni
          bancarie  regolate  in  conto  corrente,  compresi  i conti
          correnti  reciproci  per  servizi  resi  intrattenuti   tra
          aziende  e  istituti  di  credito,  si considerano maturati
          anche gli interessi  compensati  a  norma  di  legge  o  di
          contratto.
            Art.  57  (Proventi  immobiliari).  -  1.  Redditi  degli
          immobili  che  non  costituiscono  beni   strumentali   per
          l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al
          cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono
          a  formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le
          disposizioni del capo  II  per  gli  immobili  situati  nel
          territorio  dello  Stato  e a norma dell'art. 84 per quelli
          situati all'estero.
            2. Le spese e gli altri componenti negativi  relativi  ai
          beni  immobili  indicati  nel  comma  1 non sono ammessi in
          deduzione".
            - Si riporta il testo dell'art. 35 del D.P.R. n. 633  del
          1972, richiamato nell'art. 109-bis del TUIR:
            "Art.  35 (Inizio variazione e cessazione attivita'). - I
          soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa,  arte
          o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono
          una  stabile  organizzazione,  devono  entro  trenta giorni
          farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare  e  in
          conformita'  ad  apposito modello approvato con decreto del
          Ministro   delle   finanze.   L'ufficio   attribuisce    al
          contribuente un numero di partita, che deve essere indicato
          nelle  dichiarazioni  e  in  ogni altro documento destinato
          all'ufficio, nonche' nelle deleghe di cui  all'art.  38,  e
          deve essere riportato nelle attestazioni di versamento.
            Dalla   dichiarazione  di  inizio  dell'attivita'  devono
          risultare:
             1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e
          la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la
          eventuale ditta;
             2) per i soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche,  la
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella  amministrativa
          e  il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli
          elementi di cui al n. 1) per almeno una delle  persone  che
          ne hanno la rappresentanza;
             3)   per   i   soggetti   residenti   all'estero,  anche
          l'ubicazione della stabile organizzazione;
             4) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e  il  luogo  o  i
          luoghi  in  cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo di sedi
          secondarie,  filiali,  stabilimenti,  succursali,   negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati  i libri, i registri, le scritture e i documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
             5) ogni altro elemento richiesto dal modello.
            In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui  al
          precedente   comma   o   di  cessazione  di  attivita',  il
          contribuente deve entro trenta giorni  farne  dichiarazione
          all'ufficio  in  duplice  esemplare  e  in  conformita'  al
          modello approvato con decreto del Ministro  delle  finanze.
          Se  la  variazione  importa  il trasferimento del domicilio
          fiscale in altra provincia, la  dichiarazione  deve  essere
          contemporaneamente  presentata anche al nuovo ufficio ed ha
          effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data  della
          variazione. In caso di cessazione dell'attivita' il termine
          per   la   presentazione  della  dichiarazione  di  cui  al
          precedente  comma  decorre,  agli  effetti   del   presente
          decreto,  dalla  data di ultimazione delle operazioni rela-
          tive alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono
          ferme le disposizioni relative al versamento  dell'imposta,
          alla    fatturazione,    registrazione,    liquidazione   e
          dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione deve tenersi conto
          anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)  dell'art.  2,
          da  determinare  computando  anche  le  operazioni indicate
          nell'ultimo comma dell'art.  6 il cui corrispettivo non sia
          stato ancora pagato.
            I soggetti che intraprendono l'esercizio di una  impresa,
          arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di
          affari  che comporti l'applicazione degli articoli 32, 33 e
          34, terzo comma, devono indicarlo  nella  dichiarazione  da
          presentare  a  norma  del primo comma e devono osservare la
          disciplina rispettivamente stabilita".