Art. 6.
           Perdita della qualifica di ente non commerciale

  1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, dopo
l'articolo 111, e' inserito il seguente:
    "Art.  111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale).
-  1.  Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la
qualifica  di  ente  non commerciale qualora eserciti prevalentemente
attivita' commerciale per un intero periodo d'imposta.
    2.  Ai  fini  della qualificazione commerciale dell'ente si tiene
conto anche dei seguenti parametri:
      a)  prevalenza  delle  immobilizzazioni  relative all'attivita'
commerciale,  al  netto  degli  ammortamenti,  rispetto alle restanti
attivita';
      b)  prevalenza  dei  ricavi  derivanti da attivita' commerciali
rispetto  al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le
attivita' istituzionali;
      c)  prevalenza  dei  redditi derivanti da attivita' commerciali
rispetto  alle  entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i
contributi, le sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative;
      d)  prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita'
commerciale rispetto alle restanti spese.
    3.  Il  mutamento  di  qualifica  opera  a  partire  dal  periodo
d'imposta  in  cui  vengono  meno  le  condizioni  che legittimano le
agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti
parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.   L'iscrizione  nell'inventario  deve  essere  effettuata  entro
sessanta  giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto
il  mutamento  di  qualifica  secondo i criteri di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
    4.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli
enti  ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti
civili.".
  2.  Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,   recante   disciplina   dell'imposta   sul   valore   aggiunto,
all'articolo 4, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
    "Le  disposizioni  sulla  perdita  della  qualifica  di  ente non
commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto.".
 
          Note all'art. 6:
            -  Si riporta il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 600 del
          1973, richiamato nell'art. 111-bis del TUIR:
            "Art. 15 (Inventario e bilancio). - Le societa', gli enti
          e gli  imprenditori  commerciali  di  cui  al  primo  comma
          dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il
          bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma
          dell'art.  2217  del  codice  civile,  entro  tre  mesi dal
          termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi ai fini delle imposte dirette.
            L'inventario,  oltre  agli elementi prescritti dal codice
          civile o da leggi speciali, deve  indicare  la  consistenza
          dei  beni  raggruppati  in  categorie omogenee per natura e
          valore  e  il  valore  attribuito  a  ciascun  gruppo.  Ove
          dall'inventario   non   si   rilevino   gli   elementi  che
          costituiscono ciascun gruppo e la loro  ubicazione,  devono
          essere  tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le
          distinte   che   sono   servite   per    la    compilazione
          dell'inventario.
            Nell'inventario  degli  imprenditori  individuali  devono
          essere distinatamente indicate e valutate le attivita' e le
          passivita' relative all'impresa.
            Il bilancio e il conto  dei  profitti  e  delle  perdite,
          salve  le  disposizioni  del  codice  civile  e delle leggi
          speciali, possono essere redatti  con  qualsiasi  metodo  e
          secondo  qualsiasi  schema,  purche'  conformi  ai principi
          della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo
          comma dell'art. 3".
            -  Il  D.P.R.  23  dicembre  1974,  n.  689   (richiamato
          nell'art. 111-bis del TUIR) reca: "Disposizioni integrative
          e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in
          materia di accertamento delle imposte sul  reddito"  ed  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 28 dicembre
          1974.
            - Il testo dell'art. 4 del D.P.R.  n.  633  del  1972  e'
          riportato in nota all'art. 5.