Art. 9.
            Agevolazioni temporanee per il trasferimento
                        di beni patrimoniali

  1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di
enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30
settembre   1998,   e'  esente  dalle  imposte  sulle  successioni  e
donazioni,  ipotecaria  e  catastale, sull'incremento di valore degli
immobili e relativa imposta sostitutiva, non da' luogo, ai fini delle
imposte  sui  redditi,  a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e
minusvalenze,  comprese  quelle relative alle rimanenze e compreso il
valore  di  avviamento, ne' costituisce presupposto per la tassazione
di  sopravvenienze  attive  nei  confronti  dell'ente  cessionario, a
condizione  che  l'ente  dichiari  nell'atto  che  intende utilizzare
direttamente  i  beni  per  lo  svolgimento  della propria attivita'.
Qualora   il   trasferimento   abbia   a   oggetto   l'unica  azienda
dell'imprenditore  cedente,  questi  ha  l'obbligo  di  affrancare le
riserve  o fondi in sospensione d'imposta eventualmente costituiti in
precedenza  previo  pagamento  di un'imposta sostitutiva dell'imposta
sul  reddito  delle  persone  fisiche ovvero dell'imposta sul reddito
delle   persone   giuridiche,   dell'imposta  locale  sui  redditi  e
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  pari al 25 per cento, secondo le
modalita'  determinate  con decreto del Ministro delle finanze. Per i
saldi  attivi  di  rivalutazione  costituiti  ai sensi delle leggi 29
dicembre   1990,  n.  408,  e  30  dicembre  1991,  n.  413,  recanti
disposizioni  tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo
di  riserve  e  di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni
immobili  delle  imprese,  l'imposta  sostitutiva  e'  stabilita  con
l'aliquota  del  10  per  cento  e  non  spetta  il credito d'imposta
previsto  dall'articolo  4,  comma 5, della predetta legge n. 408 del
1990  e  dall'articolo  26,  comma 5, della predetta legge n. 413 del
1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7
dell'articolo   105  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,   n.  917,  sono  assoggettati  ad  imposta  sostitutiva  della
maggiorazione  di  conguaglio  con l'aliquota, rispettivamente, del 5
per cento e del 10 per cento.
  2.  L'ente  non  commerciale che alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo
periodo  del  comma  2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917, puo', entro il 30 settembre 1998, optare per
l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il
pagamento  di  una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi
e  dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del
valore  dell'immobile  medesimo,  determinato  con  i  criteri di cui
all'articolo   52,  comma  4,  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti   l'imposta   di  registro,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui
gli  stessi  provengano  dal patrimonio personale, e del 10 per cento
nel  caso  di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal
patrimonio  si  intende  il  bene  di proprieta' dell'ente stesso non
acquistato  nell'esercizio  di impresa indipendentemente dall'anno di
acquisizione  e  dal  periodo  di  tempo  intercorso tra l'acquisto e
l'utilizzazione nell'impresa.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta  Ufficiale  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
vigore   del   presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  di
presentazione  della  dichiarazione  di opzione e di versamento delle
imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.
 
          Note all'art. 9:
            - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 408  del
          1990:
            "Art.   4   -   1.   Il  saldo  attivo  risultante  dalle
          rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e  2  deve
          essere  imputato  al capitale o accantonato in una speciale
          riserva designata con riferimento alla presente legge,  con
          esclusione di ogni diversa utilizzazione.
            2.  La  riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
          essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
          dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
          In caso di  utilizzazione  della  riserva  a  copertura  di
          perdite,  non  si  puo' fare luogo a distribuzione di utili
          fino a quando la riserva non e' reintegrata  o  ridotta  in
          misura   corrispondente  con  deliberazione  dell'assemblea
          straordinaria, senza l'osservanza  delle  disposizioni  dei
          commi secondo e terzo dell'art.  2445 del codice civile.
            3.  Se  i  saldi  attivi  vengono attribuiti ai soci o ai
          partecipanti mediante riduzione della riserva prevista  dal
          comma  1  ovvero  mediante riduzione del capitale sociale o
          del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme  attribuite
          ai   soci   o   ai   partecipanti,  aumentate  dell'imposta
          sostitutiva   corrispondente   all'ammontare   distribuito,
          concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o
          dell'ente   e   il   reddito  imponibile  dei  soci  o  dei
          partecipanti.
            4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni  del
          capitale  deliberate  dopo  l'imputazione  a capitale delle
          riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte  in
          bilancio  a  norma  di  precedente  leggi  di rivalutazione
          monetaria,  abbiano  anzitutto   per   oggetto,   fino   al
          corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con
          l'imputazione di tali riserve.
            5.  Nell'esercizio  in cui si verificano le ipotesi indi-
          cate  nel  comma  3,  al  soggetto  che  ha   eseguito   la
          rivalutazione  e'  attribuito  un credito d'imposta ai fini
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  o  sul
          reddito   delle   persone   giuridiche  pari  all'ammontare
          dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 3, comma 1, pagata
          nei precedenti esercizi.
            6. Se le ipotesi indicate nel comma 3  si  verificano  in
          data  anteriore  a  quella  di  inizio  del terzo esercizio
          successivo a quello nel cui bilancio  la  rivalutazione  e'
          stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla
          stessa  data  e fino a concorrenza degli importi attribuiti
          ai  soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in
          deroga  ai  commi  3  e  4  dell'art.  3,  anche   per   la
          commisurazione  degli  ammortamenti e per la determinazione
          delle plusvalenze o minusvalenze realizzate,  in  relazione
          ai beni indicati dal contribuente".
            - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge n. 413 del
          1991:
            "Art.   26.   -  1.  Il  saldo  attivo  risultante  dalla
          rivalutazione eseguita ai sensi degli articoli 24 e 25 deve
          essere imputato al capitale o accantonato in  una  speciale
          riserva  designata con riferimento alla presente legge, con
          esclusione di ogni diversa utilizzazione.
            2. La riserva, ove non venga imputata al  capitale,  puo'
          essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
          dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
          In  caso  di  utilizzazione  della  riserva  a copertura di
          perdite, non si puo' fare luogo a  distribuzione  di  utili
          fino  a  quando  la riserva non e' reintegrata o ridotta in
          misura  corrispondente  con  deliberazione   dell'assemblea
          straordinaria,  senza  l'osservanza  delle disposizioni dei
          commi secondo e terzo dell'art.  2445 del codice civile.
            3. Se il saldo attivo  viene  attribuito  ai  soci  o  ai
          partecipanti  mediante riduzione della riserva prevista dal
          comma 1 ovvero mediante riduzione del  capitale  sociale  o
          del  fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite
          ai  soci  o   ai   partecipanti,   aumentate   dell'imposta
          sostitutiva   corrispondente   all'ammontare   distribuito,
          concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o
          dell'ente  e  il  reddito  imponibile  dei   soci   o   dei
          partecipanti.
            4.  Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del
          capitale deliberate dopo  l'imputazione  a  capitale  delle
          riserve  di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
          bilancio a  norma  di  precedenti  leggi  di  rivalutazione
          monetaria,   abbiano   anzitutto   per   oggetto,  fino  al
          corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con
          l'imputazione di tali riserve.
            5. Nell'esercizio in cui si verificano le  ipotesi  indi-
          cate   nel   comma  3,  al  soggetto  che  ha  eseguito  la
          rivalutazione e' attribuito un credito di imposta  ai  fini
          dell'imposta   sul   reddito   delle   persone   fisiche  o
          dell'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche  pari
          all'ammontare  dell'imposta  sostituitiva  pagata  ai sensi
          dell'art.  25.
            6. Se le ipotesi indicate nel comma 3  si  verificano  in
          data  anteriore  a  quella  di  inizio  del terzo esercizio
          successivo a quello nel cui bilancio  la  rivalutazione  e'
          stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla
          stessa  data  e fino a concorrenza degli importi attribuiti
          ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti,  in
          deroga al comma 8 dell'art. 25, anche per la determinazione
          delle  plusvalenze  o minusvalenze realizzate, in relazione
          ai beni indicati dal contribuente.
            7.  Le  disposizioni  dei commi precedenti e quelle degli
          articoli 24 e 25 si applicano, per i beni di  cui  all'art.
          25  relativi  alle  attivita' commerciali esercitate, anche
          alle imprese individuali, alle societa' in nome collettivo,
          in accomandita semplice ed equiparate e agli enti  pubblici
          e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          nonche'  alle  societa'  ed enti di cui alla lettera d) del
          comma 1 dello stesso art. 87 e  alle  persone  fisiche  non
          residenti   che   esercitano   attivita'   commerciali  nel
          territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.  La
          disposizione  contenuta  nell'art.  25,  comma   8,   della
          presente legge si applica anche in caso di destinazione dei
          beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.
            8. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di
          contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni che
          risultino  acquisiti entro il 31 dicembre 1990 dai registri
          di cui agli articoli 16 e 18  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e successive
          modificazioni. La rivalutazione  deve  essere  eseguita  in
          apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i
          prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto
          deve    essere   allegato   alla   dichiarazione   relativa
          all'esercizio per il  quale  il  termine  di  presentazione
          della  dichiarazione dei redditi scade successivamente alla
          data di entrata in vigore della presente legge".
            - Si riporta il testo degli artt. 40 e 105 del TUIR:
            "Art. 40 (Immobili non produttivi di reddito  fondiario).
          -  1. Non si considerano produttivi di reddito fondario gli
          immobili relativi  ad  imprese  commerciali  e  quelli  che
          costituiscono  beni  stumentali per   l'esercizio di arti e
          professioni.
            2. Ai fini  delle  imposte  sui  redditi  si  considerano
          strumentali  gli  immobili  utilizzati  esclusivamente  per
          l'esercizio  dell'arte   o   professione   o   dell'impresa
          commerciale da parte del possessore.  Gli immobili relativi
          ad  imprese commerciali che per le loro caratteristiche non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni  si  considerano  strumentali  anche  se non
          utilizzati o anche se  dati in locazione o comodato,  salvo
          quanto disposto nell'art. 77,  comma 1".
            "Art.   105   (Maggiorazione  dell'imposta  a  titolo  di
          conguaglio).   - 1. Se  la  somma  distribuita  ai  soci  o
          partecipanti  sull'utile  dell'esercizio,  diminuita  della
          parte assegnata alle azioni di risparmio al  portatore,  e'
          superiore  al 64 per cento del reddito dichiarato, al lordo
          delle perdite riportate da precedenti  esercizi,  l'imposta
          e'  aumentata  di  un  importo pari a nove sedicesimi della
          differenza.
            2. Se vengono distribuite somme prelevate  da  riserve  o
          altri  fondi  formati con utili o proventi non assoggettati
          all'imposta a decorrere dall'esercizio in corso  alla  data
          del  1  dicembre 1983, l'imposta dovuta per l'esercizio nel
          quale ne e' stata deliberata la distribuzione e'  aumentata
          di   un   importo  pari  a  nove  sedicesimi  del  relativo
          ammontare, diminuito della parte assegnata alle  azioni  di
          risparmio al portatore.
            3.  Se  il  64  per  cento  del  reddito dichiarato in un
          esercizio, al lordo delle perdite riportate  da  precedenti
          esercizi,  e'  superiore all'utile risultante dal bilancio,
          la differenza e' computata in diminuzione delle  riserve  o
          fondi   di   cui   al  comma  2,  i  quali  si  considerano
          assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente.  Se
          la  differenza e' superiore all'ammontare complessivo delle
          riserve o fondi di cui al comma 2 l'eccedenza si computa in
          un aumento degli utili dei successivi esercizi che  possono
          essere distribuiti senza maggiorazione.
            4.  Se  vengono  distribuite somme prelevate da riserve o
          altri fondi gia' esistenti alla fine dell'ultimo  esercizio
          chiuso  anteriormente  alla  data  del  1  dicembre 1983, o
          formati  con  utili  o  proventi   dell'esercizio   stesso,
          l'imposta  dovuta  per  l'esercizio  nel  quale ne e' stata
          deliberata la distribuzione e' aumentata di un importo pari
          al 15 per cento del  relativo  ammontare,  diminuito  della
          parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.
            5. La maggiorazione di conguaglio si applica, a norma dei
          commi  da  1  a 4, anche se le riserve o i fondi sono stati
          imputati  al  capitale  e  questo  viene  ridotto  mediante
          rimborso ai soci.
            6. Le disposizioni dei commi 2 e 4 non si applicano se le
          somme  distribuite  sono  prelevate:  a) da riserve o altri
          fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare  il
          reddito  imponibile  della  societa'  o  dell'ente:  b)  da
          riserve o altri fondi che  in  caso  di  distribuzione  non
          concorrono  a  formare il reddito imponibile dei soci o dei
          partecipanti.
            7.  Nella  relazione  degli  amministratori  allegata  al
          bilancio  o  rendiconto  e  nella dichiarazione dei redditi
          devono  esssere  distintamente  indicati:  a)   l'ammontare
          complessivo  delle  riserve  e  degli altri fondi formati a
          decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1  dicembre
          1983  con  utili  o  proventi  assoggettati all'imposta; b)
          l'ammontare complessivo delle riserve e degli  altri  fondi
          di cui al comma 4; c) l'ammontare complessivo delle riserve
          e  degli  altri  fondi  di  cui  al comma 2; d) l'ammontare
          complessivo delle riserve e degli altri fondi di  cui  alla
          lettera  a)  del  comma 6; e) l'ammontare complessivo delle
          riserve e degli altri fondi di  cui  alla  lettera  b)  del
          comma 6.
            8.  Le somme distribuite, se nella relativa deliberazione
          non  e'  stato  stabilito  diversamente,   si   considerano
          prelevate  dalle riserve o dagli altri fondi nell'ordine in
          cui sono indicati nel comma 7.   Se nella  relazione  degli
          amministratori  o  nella dichiarazione dei redditi e' stata
          omessa l'indicazione di cui al comma 7 l'imposta e' in ogni
          caso aumentata di un importo pari a nove  sedicesimi  delle
          somme  distribuite  mediante  prelievo  da  riserve o altri
          fondi.
            9. Ai fini della applicazione agli enti commerciali delle
          disposizioni  dei  commi  2, 4 e 7 e di quelle che vi fanno
          riferimento si ha riguardo alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  testo unico anziche' a quella del 1 dicembre
          1983".
            - Si riporta il testo dell'art. 52  del  testo  unico  in
          materia di imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131
          del 1986:
            "Art.  52  (Rettifica  del  valore degli immobili e delle
          aziende).   - 1. L'ufficio, se  ritiene  che  i  beni  o  i
          diritti  di  cui  ai  commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un
          valore  venale  superiore  al  valore   dichiarato   o   al
          corrispettivo  pattuito,  provvede  con lo stesso atto alla
          rettifica e alla liquidazione della maggiore  imposta,  con
          gli interessi e le sanzioni.
            2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore
          imposta  deve contenere l'indicazione del valore attribuito
          a ciascuno dei beni o  diritti  in  esso  descritti,  degli
          elementi  di  cui  all'art.    51 in base ai quali e' stato
          determinato, l'indicazione delle aliquote applicate  e  del
          calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta dovuta
          in caso di presentazione del ricorso.
            3.  L'avviso  e'  notificato  nei  modi  stabiliti per le
          notificazioni in  materia  di  imposte  sui  redditi  dagli
          ufficiali  giudiziari,  da messi speciali autorizzati dagli
          uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
            4. Non  sono  sottoposti  a  rettifica  il  valore  o  il
          corrispettivo  degli  immobili,  iscritti  in  catasto  con
          attribuzione  di  rendita,   dichiarato   in   misura   non
          inferiore,  per  i  terreni,  a  sessanta  volte il reddito
          dominicale risultante in catasto e,  per  i  fabbricati,  a
          ottanta  volte il reddito risultante in catasto, aggiornati
          con i coefficienti stabiliti per le  imposte  sul  reddito,
          ne'  i  valori  o corrispettivi della nuda proprieta' e dei
          diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati
          in misura non inferiore a quella determinata su tale base a
          norma degli articoli 47 e 48. Ai  fini  della  disposizione
          del  presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti
          per le imposte sui  redditi  hanno  effetto  per  gli  atti
          pubblici  formati,  per  le scritture private autenticate e
          gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo  quinto
          giorno  successivo  a  quello  di pubblicazione dei decreti
          previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
          scritture  private  non  autenticate  presentate   per   la
          registrazione  da  tale  data. La disposizione del presente
          comma non  si  applica  per  i  terreni  per  i  quali  gli
          strumenti    urbanistici    prevedono    la    destinazione
          edificatoria.
            5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta  volte  possono
          essere  modificati,  in  caso  di  sensibili divergenze dai
          valori di mercato, con decreto del Ministro  delle  finanze
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Le modifiche hanno
          effetto per gli atti pubblici  formati,  per  le  scritture
          private  autenticate  e  gli  atti  giudiziari pubblicati o
          emanati dal decimo quinto giorno  successivo  a  quello  di
          pubblicazione  del decreto nonche' per le scritture private
          non autenticate presentate per  la  registrazione  da  tale
          data".