Art. 9. Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali 1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, e' esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull'incremento di valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non da' luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, ne' costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivita'. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalita' determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva e' stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento. 2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprieta' dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 408 del 1990: "Art. 4 - 1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. 2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo' essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile. 3. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. 4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in bilancio a norma di precedente leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve. 5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indi- cate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 3, comma 1, pagata nei precedenti esercizi. 6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga ai commi 3 e 4 dell'art. 3, anche per la commisurazione degli ammortamenti e per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente". - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge n. 413 del 1991: "Art. 26. - 1. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita ai sensi degli articoli 24 e 25 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. 2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo' essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile. 3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. 4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve. 5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indi- cate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione e' attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostituitiva pagata ai sensi dell'art. 25. 6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga al comma 8 dell'art. 25, anche per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente. 7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle degli articoli 24 e 25 si applicano, per i beni di cui all'art. 25 relativi alle attivita' commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' alle societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'art. 25, comma 8, della presente legge si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore. 8. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1990 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve essere eseguita in apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge". - Si riporta il testo degli artt. 40 e 105 del TUIR: "Art. 40 (Immobili non produttivi di reddito fondiario). - 1. Non si considerano produttivi di reddito fondario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni stumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto nell'art. 77, comma 1". "Art. 105 (Maggiorazione dell'imposta a titolo di conguaglio). - 1. Se la somma distribuita ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio, diminuita della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore, e' superiore al 64 per cento del reddito dichiarato, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta e' aumentata di un importo pari a nove sedicesimi della differenza. 2. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'imposta a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1 dicembre 1983, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne e' stata deliberata la distribuzione e' aumentata di un importo pari a nove sedicesimi del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore. 3. Se il 64 per cento del reddito dichiarato in un esercizio, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, e' superiore all'utile risultante dal bilancio, la differenza e' computata in diminuzione delle riserve o fondi di cui al comma 2, i quali si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente. Se la differenza e' superiore all'ammontare complessivo delle riserve o fondi di cui al comma 2 l'eccedenza si computa in un aumento degli utili dei successivi esercizi che possono essere distribuiti senza maggiorazione. 4. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi gia' esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1 dicembre 1983, o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne e' stata deliberata la distribuzione e' aumentata di un importo pari al 15 per cento del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore. 5. La maggiorazione di conguaglio si applica, a norma dei commi da 1 a 4, anche se le riserve o i fondi sono stati imputati al capitale e questo viene ridotto mediante rimborso ai soci. 6. Le disposizioni dei commi 2 e 4 non si applicano se le somme distribuite sono prelevate: a) da riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente: b) da riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. 7. Nella relazione degli amministratori allegata al bilancio o rendiconto e nella dichiarazione dei redditi devono esssere distintamente indicati: a) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1 dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'imposta; b) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 4; c) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 2; d) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera a) del comma 6; e) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera b) del comma 6. 8. Le somme distribuite, se nella relativa deliberazione non e' stato stabilito diversamente, si considerano prelevate dalle riserve o dagli altri fondi nell'ordine in cui sono indicati nel comma 7. Se nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei redditi e' stata omessa l'indicazione di cui al comma 7 l'imposta e' in ogni caso aumentata di un importo pari a nove sedicesimi delle somme distribuite mediante prelievo da riserve o altri fondi. 9. Ai fini della applicazione agli enti commerciali delle disposizioni dei commi 2, 4 e 7 e di quelle che vi fanno riferimento si ha riguardo alla data di entrata in vigore del presente testo unico anziche' a quella del 1 dicembre 1983". - Si riporta il testo dell'art. 52 del testo unico in materia di imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131 del 1986: "Art. 52 (Rettifica del valore degli immobili e delle aziende). - 1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni. 2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'art. 51 in base ai quali e' stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso. 3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione. 4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. 5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data".