Art. 2.
Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
                            1986, n. 917.
  1.  All'articolo  42  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
approvato  con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i
seguenti: "Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma
1  dell'articolo  41  e'  compresa  anche  la differenza tra la somma
percepita  o  il  valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il
prezzo  di  emissione  o  la somma impiegata, apportata o affidata in
gestione,  ovvero  il valore normale dei beni impiegati, apportati od
affidati in gestione, qualora la differenza tra la somma percepita od
il  valore  normale  dei  beni  ricevuti alla scadenza e il prezzo di
emissione  dei  titoli  o  certificati  indicati nella lettera b) del
comma  1  dell'articolo  41 sia determinabile in tutto od in parte in
funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla
data  di  emissione  dei  titoli  o  certificati,  la  parte di detto
importo,   proporzionalmente   riferibile   al   periodo   di   tempo
intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il
parametro  assumono  rilevanza  ai  fini  della  determinazione della
differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a
tale  ultima  data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1
dell'articolo  41  sono  costituiti  dalla  differenza positiva tra i
prezzi  globali  di  trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale
differenza  si  scomputano  gli  interessi  e  gli altri proventi dei
titoli,  non  rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo
di  durata  del  rapporto,  con  esclusione  dei redditi esenti dalle
imposte  sui  redditi.  Nei  proventi  di  cui alla lettera g-ter) si
comprende,  oltre  al  compenso  per  il mutuo, anche il controvalore
degli   interessi   e   degli   altri   proventi   dei   titoli,  non
rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del
rapporto.";
    b)  dopo  il  comma  4 aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Le
somme  od  il  valore  normale dei beni distribuiti, anche in sede di
riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo
mobiliari, soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione,
nonche'  le  somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di
cessione  delle  partecipazioni  ai  predetti organismi costituiscono
proventi  per  un importo corrispondente alla differenza positiva tra
l'incremento  di valore delle azioni o quote rilevato alla data della
distribuzione,  riscatto,  liquidazione  o cessione e l'incremento di
valore  delle  azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od
acquisto.  L'incremento  di  valore  delle azioni o quote e' rilevato
dall'ultimo prospetto predisposto dalla societa' di gestione.".
  2.  Nel  caso  dei  rapporti di cui alla lettera g-ter) del comma 1
dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come  sostituito  dall'articolo  1,  comma  3,  del presente decreto,
qualora  la garanzia sia costituita da pegno irregolare, agli effetti
fiscali  i proventi delle somme di denaro o dei beni dati in garanzia
spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo
di  efficacia  del  contratto,  il  creditore pignoratizio non compia
sulle  somme o sui beni atti di disposizione. Non si considera a tali
effetti  atto  di  disposizione  l'immissione  delle somme in conti o
depositi    vincolati    intestati    al    creditore   pignoratizio,
esplicitamente  riferibili  al  soggetto costituente il pegno, ne' la
costituzione  in  garanzia  delle  somme  o  dei  beni  da  parte del
creditore   pignoratizio   che   avvenga   nell'ambito  di  ulteriori
operazioni  di  prestito  di  titoli,  a  condizione che i soggetti a
favore  dei  quali  la  garanzia  e' costituita non compiano su dette
somme e beni atti di disposizione.
  3.  Nel  caso  dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del
comma  1  dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n. 917, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del presente
decreto,  il  mutuatario  ed il cessionario a pronti hanno diritto al
credito  d'imposta  sui  dividendi  soltanto  se tale diritto sarebbe
spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti.
 
          Nota all'art. 2:
            - Si riporta il testo dell'art. 42 del testo unico  delle
          imposte  sui  redditi,  approvato  con il D.P.R. n. 917 del
          1986, come modificato dal presente decreto:
            "Art. 42 (Determinazione del reddito da capitale).  -  1.
          Il  reddito  di capitale e' costituito dall'ammontare degli
          interessi, utili o altri  proventi  percepiti  nel  periodo
          d'imposta, senza alcuna deduzione.  Nei redditi di cui alle
          lettere  a),  b),  f)  e g)   del comma 1 dell'art.   41 e'
          compresa anche la differenza tra la somma  percepita  o  il
          valore  normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo
          di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata  in
          gestione,  ovvero  il  valore  normale  dei beni impiegati,
          apportati od affidati in gestione,  qualora  la  differenza
          tra  la  somma  percepita  od  il  valore  normale dei beni
          ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei  titoli
          o  certificati  indicati  nella  lettera  b)  del  comma  1
          dell'art. 41 sia determinabile in  tutto  od  in  parte  in
          funzione  di  eventi  o  di  parametri  non  ancora certi o
          determinati  alla  data   di   emissione   dei   titoli   o
          certificati,  la  parte di detto importo, proporzionalmente
          riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di
          emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono
          rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si
          considera interamente maturata in capo al possessore a tale
          ultima data. I proventi di  cui  alla  lettera  g-bis)  del
          comma  1  dell'art.  41  sono  costituiti  dalla differenza
          positiva tra i prezzi globali di trasferimento dei titoli e
          delle  valute.  Da  tale  differenza  si   scomputano   gli
          interessi   e   gli   altri   proventi   dei   titoli,  non
          rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo  di
          durata  del  rapporto,  con  esclusione  dei redditi esenti
          dalle imposte sui redditi. Nei proventi di cui alla lettera
          g-ter)  si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche
          il controvalore degli interessi e degli altri proventi  dei
          titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel
          periodo di durata del rapporto.
            2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova
          contraria,  si  presumono  percepiti  alle scadenze e nella
          misura pattuite per  iscritto.  Se  le  scadenze  non  sono
          stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
          nell'ammontare  maturato  nel  periodo  d'imposta.    Se la
          misura non e' determinata per  iscritto  gli  interessi  si
          computano al saggio legale.
            3.  Per i contratti di conto corrente e per le operazioni
          bancarie  regolate  in  conto   corrente   si   considerano
          percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o
          di contratto.
            4.  Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti
          di assicurazione sulla vita il reddito e' costituito  dalla
          differenza  tra  l'ammontare  del  capitale  corrisposto  e
          quello dei premi riscossi, ridotta del  2%  per  ogni  anno
          successivo  al  decimo  se  il capitale e' corrisposto dopo
          almeno dieci  anni  dalla  conclusione  del  contratto.  La
          predetta  disposizione  non  si  applica  in ogni caso alle
          prestazioni erogate in  forma  di  capitale  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  21  aprile 1993, n. 124, e successive
          modificazioni ed integrazioni.
            4-bis)  Le  somme  od  il   valore   normale   dei   beni
          distribuiti,  anche  in sede di riscatto o di liquidazione,
          dagli  organismi   d'investimento   collettivo   mobiliari,
          soggetti  ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione,
          nonche' le somme od il valore normale dei beni percepiti in
          sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi
          costituiscono proventi per un importo  corrispondente  alla
          differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni
          o  quote  rilevato alla data della distribuzione, riscatto,
          liquidazione o cessione  e  l'incremento  di  valore  delle
          azioni  o  quote  rilevato  alla  data di sottoscrizione od
          acquisto. L'incremento di valore delle azioni  o  quote  e'
          rilevato  dall'ultimo  prospetto predisposto dalla societa'
          di gestione".